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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35147/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti della società, contestando l'indebita detrazione dell'IVA e l'omessa regolarizzazione di fatture irregolari relative a cessioni di autoveicoli provenienti da Stati comunitari, con richiamo alla disciplina del regime di esenzione/margine di cui al D.L. n. 41/1995. La società aveva impugnato l'atto sostenendo che l'Ufficio si fosse fondato su mere presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; la CTR aveva accolto l'appello del contribuente annullando l'accertamento, ritenendo non provata la consapevole partecipazione alla frode IVA. In Cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 37 D.L. n. 41/1995 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che non poteva applicarsi il regime del margine per autoveicoli provenienti da altri Stati membri e che l'annotazione in fattura non bastava a legittimare il trattamento fiscale più favorevole.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la CTR non aveva deciso sulla spettanza del regime del margine, ma aveva escluso la prova della natura oggettivamente o soggettivamente inesistente delle operazioni e, comunque, della partecipazione consapevole della società alla frode IVA. La censura introduceva così una questione diversa e nuova, non risultante trattata nei gradi di merito e tale da integrare una mutatio libelli. Conseguentemente, il ricorso, unico motivo, è stato respinto in rito e la ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato come norma violata nell'avviso di accertamento per l'indebita detrazione IVA.

  • art. 36 D.L. n. 41/1995

    Invocato dalla ricorrente come disciplina del regime del margine; la Corte rileva però che la censura non si confronta con la motivazione della CTR.

  • art. 37 D.L. n. 41/1995

    Invocato dalla ricorrente insieme all'art. 36 D.L. n. 41/1995; il motivo è ritenuto inammissibile perché estraneo alla ratio decidendi.

  • art. 38 D.L. n. 41/1995

    Richiamato nell'atto impositivo per l'assunta applicazione illecita del titolo di esenzione IVA nelle cessioni intracomunitarie di autoveicoli.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova; la Corte non entra nel merito della doglianza perché il motivo è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 360-bis c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente è stata ritenuta infondata, ma ciò non ha impedito la declaratoria di inammissibilità del motivo per altra ragione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se investe una questione diversa da quella effettivamente decisa, è inammissibile.
  • È inammissibile il motivo che introduce per la prima volta in sede di legittimità una diversa fattispecie giuridica e fattuale rispetto a quella esaminata nei gradi di merito, determinando una mutatio libelli.
  • Quando la sentenza di merito si fonda sulla mancata prova della partecipazione consapevole del contribuente a una frode IVA, non è sufficiente in cassazione dedurre soltanto la non spettanza in astratto di un regime fiscale agevolato se tale questione non è stata oggetto della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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