Cassazione Civile, Sentenza n. 11833/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di ordinanza-ingiunzione regionale che ha richiesto il pagamento dell'ecotassa (quantificata in relazione ai rifiuti accertati dalla Guardia di Finanza) e numerose sanzioni amministrative per gestione di discarica abusiva su area di proprietà dei ricorrenti. I ricorrenti avevano ottenuto in sede penale l'assoluzione "per non aver commesso il fatto" dal reato di gestione di discarica abusiva e deducevano violazione del ne bis in idem, richiedevano il riconoscimento della natura non rifiuto o di terre e rocce da scavo dei materiali, la riduzione dell'aliquota applicata e la rilevanza vincolante del giudicato penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudicato penale di assoluzione non vincola automaticamente il giudice tributario o amministrativo: il processo tributario ha autonomia valutativa e può utilizzare le risultanze penali solo come elemento di prova non vincolante. La responsabilità tributaria e le sanzioni amministrative (ecotassa e sanzioni connesse) sono state ritenute legittime in capo ai proprietari in solido ai sensi dell'art. 3, comma 32, L. n. 549/1995, rilevando l'assenza della denuncia preventiva della discarica e la sussistenza di culpa in vigilando. La Corte ha ritenuto improcedibile la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ha escluso la prevalenza del principio del ne bis in idem nella fattispecie concreta e ha confermato la qualificazione dei materiali come rifiuti (non terre e rocce da scavo). Condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 3, comma 32, legge n. 549/1995
l'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della regione, prima della constatazione delle violazioni di legge
Stabilisce la responsabilità solidale dell'utilizzatore o, in mancanza, del proprietario per ecotassa, sanzioni e oneri di bonifica, salvo prova di aver presentato la denuncia preventiva: fondamento della culpa in vigilando attribuita ai proprietari nel caso di discarica abusiva.
art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152/2006
Norma penale che sanziona l'esercizio di discarica abusiva; la sua applicazione penale è distinta dall'accertamento amministrativo/tributario e una assoluzione penale non esclude automaticamente gli obblighi tributari/administrativi.
art. 50 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
Richiamato dai ricorrenti in relazione al ne bis in idem; la Corte ha ritenuto non applicabile l'argomento nel caso concreto perché mancante la sovrapponibilità del 'medesimo fatto storico' e la natura o gli effetti sanzionatori non inducono sovrapposizione tale da attivare la tutela invocata.
art. 4, Protocollo aggiuntivo alla CEDU n. 7
Invocato analogamente al principio ne bis in idem; non è stato ritenuto idoneo a impedire l'accertamento amministrativo/tributario indipendente dal procedimento penale.
Previsione che limita l'efficacia probatoria del giudicato penale; la Corte ha ricordato che la sentenza penale non vincola automaticamente il giudice tributario.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992
Limita l'efficacia vincolante del giudicato penale nel processo tributario: la sentenza penale costituisce elemento di prova critico e non accertamento preliminare vincolante.
Riconosce al giudice tributario il potere-dovere di valutare criticamente le prove, compresi gli atti del processo penale, in piena autonomia.
art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006
Definizione di 'rifiuto' nel Codice dell'Ambiente; la Corte ha ritenuto la nozione sostanzialmente sovrapponibile a quella applicata nel precedente DPR citato, utile per qualificare i materiali rinvenuti come rifiuti.
Disciplina i registri di carico e scarico dei rifiuti: la mancata tenuta è sanzionata e i registri sono strumento probatorio per individuare il flusso dei rifiuti e determinare la base imponibile dell'ecotassa.
art. 2, d.P.R. n. 915/1982
Richiamato come riferimento storico sulla nozione di rifiuto (seppure abrogato): la Corte ha ritenuto la digressione esplicativa ma non decisiva, confermando la qualificazione dei materiali come rifiuti secondo il quadro normativo vigente.
art. 9, legge regionale Puglia n. 5/1997
Norma regionale richiamata in relazione all'omessa dichiarazione; prevede obblighi dichiarativi e relative sanzioni in materia di discariche abusive regionali.
Massime di principio
- Un'assoluzione penale non produce automaticamente efficacia vincolante nel giudizio tributario o amministrativo: il giudice tributario valuta autonomamente le prove anche se può utilizzare gli atti del processo penale come elemento di prova non vincolante.
- La normativa sull'ecotassa (art. 3, comma 32, L. 549/1995) attribuisce responsabilità solidale all'utilizzatore o, in mancanza, al proprietario per il tributo e le sanzioni, salvo che il proprietario dimostri di aver denunciato la discarica alle autorità regionali prima della constatazione.
- In caso di contestazione sulla natura dei materiali (rifiuto vs. terre e rocce da scavo o diversa qualificazione fiscale) grava sul contribuente l'onere probatorio di dimostrare la diversa natura e ottenere esenzione o aliquota più favorevole.
- Il principio del ne bis in idem non impedisce sempre il cumulo di responsibilità penali e amministrativo-tributarie: occorre verificare la sovrapponibilità del 'medesimo fatto storico' e la natura sostanziale delle sanzioni (criteri Engel/Grande Stevens); se gli illeciti tutelano interessi diversi o hanno presupposti soggettivi/oggettivi differenti, possono coesistere procedimenti distinti.
- Il giudice che riceve proposte di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia deve accoglierle solo se sussiste un reale dubbio di interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità di atti UE; questioni di applicazione o compatibilità della normativa nazionale, prive di specifico problema di interpretazione UE, non giustificano il rinvio.
- Per evitare o limitare la responsabilità dominicale è essenziale provare tempestivamente l'adempimento dell'obbligo di denuncia alle autorità competenti o l'inesigibilità delle misure di custodia (caso fortuito), poiché la norma ammette la prova liberatoria.
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