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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25052/2022 del 22/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (concessionario tributi)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'imposta sulla pubblicità in relazione a messaggi apposti sopra alcune cabine per foto automatiche. La società contribuente aveva impugnato l'atto e la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso. In appello, la commissione regionale aveva poi rigettato l'impugnazione della concessionaria, ritenendo che i mezzi divulgativi non avessero natura pubblicitaria ma servissero solo a indicare l'attività svolta all'interno e che gli avvisi avessero superficie inferiore a 5 mq. La concessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme processuali sul contenuto della sentenza, poiché la CTR avrebbe apoditticamente escluso la finalità pubblicitaria dei mezzi; secondo, violazione dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 507/1993, perché i distributori automatici di fototessere non possono considerarsi sede dell'attività e quindi non possono beneficiare dell'esenzione dall'imposta sulla pubblicità per le insegne di esercizio fino a cinque metri quadri.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo. Ha escluso il vizio di motivazione, ritenendo che la CTR avesse comunque espresso in modo comprensibile la ratio decidendi. Ha invece ritenuto fondato il motivo di diritto, richiamando un orientamento consolidato secondo cui le apparecchiature automatiche per fototessere, pur inserite nel complesso aziendale, non costituiscono sede legale o effettiva dell'attività e non sono loro pertinenze; di conseguenza non opera l'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 507/1993 per le insegne di esercizio entro la soglia dimensionale indicata. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della società contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro processuale, senza specifica elaborazione autonoma da parte della Corte.

  • art. 111 Cost.

    la Corte ribadisce che, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale" richiesto da questa norma.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    la sua violazione, in particolare del comma 2, n. 4, si configura solo in presenza di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente o radicalmente incomprensibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel primo motivo con riferimento all'obbligo di motivazione della sentenza.

  • d.lgs. 546/1992, art. 36

    richiamato nel primo motivo come norma sul contenuto della sentenza tributaria.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare la violazione di legge in relazione all'esenzione dall'imposta sulla pubblicità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ricorda che, dopo la riforma del 2012, il controllo sul vizio motivazionale è ristretto ai casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 54 d.l. 83/2012

    richiamato come norma che ha riformulato l'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • L. 134/2012

    richiamata in relazione alla conversione del d.l. 83/2012, che ha inciso sul sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 507/1993

    interpretato restrittivamente: l'esenzione per le insegne di esercizio fino a cinque metri quadri non si applica alle cabine fototessera/distributori automatici, perché non sono sede dell'attività né loro pertinenze.

  • art. 2555 c.c.

    serve a qualificare le apparecchiature automatiche come parte del complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, cioè dell'azienda.

  • art. 384 c.p.c.

    consente la decisione nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione censurabile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., sussiste solo in presenza di anomalie motivazionali estreme, cioè mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
  • Quando una norma agevolativa o esentativa è di stretta interpretazione, non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti, e la sua estensione richiede la perfetta riconducibilità della fattispecie concreta ai presupposti normativi.
  • Ai fini dell'imposta sulla pubblicità, un'apparecchiatura automatica diffusa sul territorio e non stabilmente riferibile alla sede dell'impresa non è assimilabile alla sede legale o effettiva dell'attività, né alla sua pertinenza, con conseguente esclusione dell'esenzione prevista per le insegne di esercizio.
  • In presenza di un errore di diritto e di un quadro fattuale già completo, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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