Cassazione Civile, Ordinanza n. 25082/2022 del 22/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda proposta da un fratello contro la sorella per ottenere la restituzione della quota di denaro a lui spettante di un prestito verbale di provenienza materna. Secondo la prospettazione dell'attore originario, la madre aveva concesso alla figlia una somma complessiva ricavata dalla vendita di un immobile, somma che la figlia avrebbe dovuto restituire ai fratelli creditori; la convenuta aveva in parte restituito il denaro solo ad alcuni di essi. Dopo una prima decisione di merito favorevole all'attore, la Corte d'appello aveva dichiarato nulla la citazione; tale decisione era stata cassata con rinvio, ritenendosi corretta la qualificazione della domanda come azione di restituzione fondata su mutuo verbale. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha respinto l'appello della convenuta, ritenendo non provato il fatto estintivo invocato dalla stessa, ossia la remissione del debito da parte dell'originario creditore. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato, sotto più profili, violazione dell'art. 115 c.p.c. e vizi motivazionali, sostenendo che la Corte territoriale avesse male interpretato le deposizioni testimoniali e valorizzato in modo indebito la mancata comparizione all'interrogatorio formale; con il secondo ha dedotto violazioni processuali e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente trattato come remissione condizionata una proposta che, secondo lei, non era stata allegata in quei termini dalla controparte e che l'onere della prova del fatto estintivo fosse stato malamente applicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure con cui la ricorrente contestava la valutazione delle prove, perché rivolte non a denunciare l'utilizzo di prove non dedotte dalle parti, ma a sollecitare una diversa lettura del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di merito ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. Ha inoltre giudicato infondate le doglianze relative alla pretesa remissione del debito, osservando che la Corte territoriale aveva fondato la decisione sulle deposizioni testimoniali e sulla mancata prova del fatto estintivo, correttamente ponendo a carico della convenuta l'onere di dimostrare l'estinzione dell'obbligazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo quando il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri riconosciuti; non è invece censurabile la mera diversa valutazione del materiale probatorio offerto dalle parti.
art. 116 c.p.c.
La scelta di attribuire maggior forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata.
art. 232 c.p.c.
La mancata comparizione della parte all'interrogatorio formale può essere valutata dal giudice come elemento probatorio ai fini della decisione.
art. 101 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno di dedotte violazioni processuali, senza che la Corte ravvisasse una reale lesione del contraddittorio.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto violato perché la decisione è rimasta nei limiti delle domande e delle eccezioni proposte.
art. 113 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza rilievo decisivo nella motivazione della Corte.
art. 183 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che emergesse alcuna violazione rilevante nel giudizio di legittimità.
art. 345 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma senza incidenza sulla decisione della Corte.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione incombe sulla parte che lo allega; nel caso concreto tale prova non è stata ritenuta raggiunta dalla convenuta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La deduzione di violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite officiosamente oltre i limiti dei poteri istruttori, non quando si contesti il modo in cui le prove ritualmente acquisite sono state apprezzate.
- La valutazione della credibilità e della portata delle deposizioni testimoniali, nonché il confronto tra prove diverse, appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente.
- La mancata comparizione della parte all'interrogatorio formale può essere valorizzata dal giudice ai sensi dell'art. 232 c.p.c. come elemento indiziario o confermativo nel complessivo quadro probatorio.
- Chi allega un fatto estintivo del credito, come la remissione del debito, deve provarlo; in difetto di prova adeguata, il credito azionato resta esigibile.
- Quando la domanda è qualificata come azione di restituzione di somme derivanti da mutuo verbale, la controversia si concentra sulla prova del contratto e dell'eventuale successivo fatto estintivo, con pieno rilievo del riparto dell'onere probatorio tra creditore e debitore.
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