Cassazione Civile, Ordinanza n. 25050/2022 del 22/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un consorzio aveva impugnato una cartella di pagamento per crediti erariali emessa dall'agente della riscossione. La CTP di Roma aveva accolto il ricorso ritenendo assorbente e fondato il motivo relativo alla asserita nullità della notifica della cartella, senza esaminare le ulteriori questioni. L'Agenzia delle Entrate aveva proposto appello. La CTR del Lazio, pur ritenendo valida la notifica, aveva rigettato l'appello dell'Agenzia affermando che quest'ultima si era limitata a riproporre difese già svolte in primo grado e non aveva riproposto specificamente le questioni rimaste assorbite, sicché dovevano intendersi rinunciate ai sensi dell'art. 56 d.lgs. 546/1992. L'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando violazione degli artt. 53 e 56 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che l'onere di riproposizione delle questioni assorbite gravava sulla parte contribuente appellata, non sull'Ufficio appellante.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse invertito la logica dell'art. 56 d.lgs. 546/1992: l'onere di riproporre specificamente in appello le questioni ed eccezioni non accolte in primo grado, ma rimaste assorbite, incombe sulla parte che le aveva sollevate e che è risultata vittoriosa sulla questione assorbente, cioè sulla contribuente. L'Agenzia, avendo perso sulla sola questione decisa dalla CTP, aveva l'onere di impugnare quella statuizione, ma non di riproporre questioni su cui la CTP non si era pronunciata perché assorbite. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
"le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate"
L'onere di riproposizione specifica riguarda le questioni ed eccezioni non accolte dal primo giudice e rimaste assorbite; tale onere grava sulla parte che le aveva dedotte e non sulla parte appellante che censura l'unica statuizione resa.
È richiamato come norma asseritamente violata per sostenere l'erronea impostazione dell'appello e del controricorso in secondo grado.
È richiamato nel motivo di ricorso per contestare la decisione della CTR nella parte in cui ha attribuito all'appellante un onere di riproposizione non previsto e ha deciso oltre la corretta portata delle domande ed eccezioni devolute.
Massime di principio
- Nel processo tributario, ai sensi dell'art. 56 d.lgs. 546/1992, devono essere specificamente riproposte in appello solo le questioni ed eccezioni non accolte dal primo giudice e non coperte dalla pronuncia di assorbimento favorevole sulla questione decisiva.
- L'onere di riproposizione delle eccezioni assorbite incombe sulla parte che le aveva formulate e che, avendo vinto sulla questione assorbente, rischia di vederle definitivamente abbandonate se non le rinnova in appello.
- La parte soccombente sulla questione effettivamente decisa in primo grado deve impugnare quella statuizione, ma non può essere onerata di riproporre questioni sulle quali il primo giudice non si è pronunciato perché assorbite.
- La mancata specifica riproposizione ex art. 56 non riguarda le domande o eccezioni che non siano state oggetto di un effettivo rigetto, ma solo quelle rimaste non accolte nel contenuto decisorio della sentenza di primo grado.
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