Cassazione Civile, Ordinanza n. 25048/2022 del 22/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini dell'imposta di registro su una compravendita avente a oggetto un complesso immobiliare in Roma. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto ritenendo non comparabili, con il bene trasferito, quattro immobili assunti a termine di raffronto dall'Ufficio, perché ubicati in zone diverse della città e perché non sarebbe stato considerato adeguatamente lo stato di conservazione del compendio. L'Agenzia ha impugnato la sentenza con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 51 e 52 del d.P.R. 131/1986, sostenendo che la perizia UTE aveva già qualificato il bene come in normale stato conservativo e che i prezzi degli immobili comparati erano stati corretti tramite omogeneizzazione; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992, assumendo che la decisione fosse affetta da omessa o apparente motivazione, contraddittoria e manifestamente illogica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, dietro la formale deduzione di violazione di legge e di vizio motivazionale, i motivi miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio e delle risultanze probatorie rispetto a quella compiuta dal giudice di merito. Ha inoltre osservato che la doglianza non investiva la corretta applicazione del criterio del valore venale in comune commercio né il potere dell'Ufficio di rettifica, ma solo l'apprezzamento della comparabilità degli immobili posti a confronto, apprezzamento riservato al giudice di merito. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna dell'Agenzia alle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha anche escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 51 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
valore venale in comune commercio; trasferimenti relativi ad altri immobili di analoghe caratteristiche e condizioni; ogni altro elemento di valutazione
Per gli atti aventi a oggetto immobili, il valore imponibile è quello venale in comune commercio e l'Ufficio, per la rettifica, può avvalersi anche di trasferimenti di immobili analoghi e di altri elementi di valutazione.
art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
se ritiene che i beni immobili o i diritti immobiliari hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta
L'Ufficio può rettificare il valore dichiarato e liquidare la maggiore imposta, ma nel caso concreto la censura dell'Agenzia non riguardava la regola applicativa bensì la valutazione di comparabilità svolta dal giudice di merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
omessa o apparente motivazione
La doglianza motivazionale è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente diretta a sollecitare una rivalutazione del merito, non a denunciare un reale vizio di motivazione nei limiti consentiti in cassazione.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
motivazione della sentenza tributaria
È stato richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per contestare la motivazione della sentenza della CTR, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per la sua natura meramente rivalutativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso il contributo unificato aggiuntivo perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente di violazione di legge o di vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie, che resta riservata al giudice di merito.
- Nel contenzioso sull'imposta di registro, la rettifica del valore immobiliare deve confrontarsi con il criterio del valore venale in comune commercio e con i parametri legali di comparazione, ma l'apprezzamento della concreta comparabilità degli immobili utilizzati dall'Ufficio è valutazione di fatto non sindacabile in cassazione se non nei limiti propri del vizio motivazionale.
- La denuncia di motivazione apparente o illogica non è ammissibile quando, sotto tale etichetta, si miri solo a contestare il risultato dell'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice tributario.
- Quando soccombe un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito, non opera l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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