Cassazione Civile, Ordinanza n. 25053/2022 del 22/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento e liquidazione ICI per l'anno 2011, emesso da un comune su aree di proprietà della società, ritenute edificabili per effetto della sola adozione del piano regolatore generale. In primo grado il ricorso della contribuente è stato accolto, mentre in appello la CTR ha accolto l'impugnazione del comune. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) nullità per difetto di motivazione della parte della sentenza di appello relativa al valore attribuito dal comune alle aree, con riferimento all'art. 36 d.lgs. 546/1992; (2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla richiesta di applicare il regime della continuazione delle sanzioni ex art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997, in relazione a sanzioni già irrogate per annualità precedenti; (3) omesso esame, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., delle peculiarità dei terreni e in particolare del vincolo da rischio idraulico ai fini della determinazione del valore venale. Il comune ha resistito con controricorso e ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per asserita disarticolazione e confusione, eccezione respinta dalla Corte.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per aspecificità o non autosufficienza. Ha poi accolto il primo e il terzo motivo, rilevando che la CTR, pur avendo correttamente qualificato le aree come edificabili in base allo strumento urbanistico generale, aveva motivato in modo apodittico e insufficiente sulla determinazione del valore venale, senza spiegare perché le peculiarità dei terreni, comprese le eventuali criticità idrauliche, fossero state già correttamente valutate dal comune. Ha accolto anche il secondo motivo, osservando che la CTR aveva completamente omesso di esaminare la questione del regime di continuazione delle sanzioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, perché riesamini le doglianze della contribuente e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiama l'obbligo di motivazione delle sentenze tributarie; la motivazione della CTR è stata ritenuta insufficiente e meramente assertiva sul punto del valore delle aree.
Impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente introdotte; la CTR è incorsa in omessa pronuncia sulla continuazione delle sanzioni.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Consente il sindacato sull'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse omesso di valutare circostanze fattuali potenzialmente decisive, tra cui il rischio idraulico.
art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997
È la base normativa del regime della continuazione delle sanzioni invocato dalla contribuente e non esaminato dal giudice di merito.
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1992
Interpretato alla luce delle norme di interpretazione autentica, nel senso che l'edificabilità ai fini ICI va desunta dalla qualificazione dell'area nel piano regolatore generale adottato dal comune.
art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. 203/2005
Norma di interpretazione autentica richiamata per affermare che l'edificabilità rileva già con la previsione nel piano regolatore generale.
art. 36, comma 2, d.l. 223/2006
Ulteriore norma di interpretazione autentica richiamata per la medesima conclusione sull'edificabilità ai fini ICI.
art. 59, comma 1, lett. f), d.lgs. 446/1997
Richiamato come possibile base per il riconoscimento di un rimborso da parte del comune in caso di variazioni del prelievo per mutamento delle condizioni dell'area.
Massime di principio
- In tema di ICI, l'edificabilità dell'area ai fini della base imponibile va desunta dalla qualificazione contenuta nel piano regolatore generale adottato dal comune, senza attendere l'approvazione regionale o l'adozione di strumenti attuativi.
- Una volta accertata l'edificabilità, la determinazione del valore venale deve comunque tener conto delle concrete caratteristiche del bene, della attualità delle potenzialità edificatorie e dell'incidenza di eventuali oneri o vincoli urbanistici, compresi profili come il rischio idraulico.
- La motivazione sulla stima del valore dell'area non può risolversi in un'affermazione generica di correttezza dell'operato dell'ente impositore: il giudice deve spiegare in concreto perché le specifiche peculiarità del terreno siano state considerate e valutate.
- L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione ritualmente proposta, quale quella relativa alla continuazione delle sanzioni, integra vizio denunciabile in cassazione.
- L'eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita confusione può essere respinta quando gli atti consentono di individuare con chiarezza le questioni sottoposte al giudice di legittimità.
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