Cassazione Civile, Ordinanza n. 25049/2022 del 22/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale deducendone la nullità per violazione del contraddittorio nel giudizio di appello. In particolare ha sostenuto di essersi costituita tempestivamente in appello, ma di non avere ricevuto la comunicazione della data di trattazione prevista dall'art. 31 del d.lgs. 546/1992. Ha inoltre lamentato che l'udienza si fosse tenuta senza rispettare il termine minimo previsto dalla norma citata. Ha infine precisato che, se avesse potuto partecipare all'udienza, avrebbe svolto difese sui documenti prodotti dal Comune in appello e poi posti dalla CTR a fondamento della decisione impugnata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha affermato che l'avviso tempestivo della data di trattazione è necessario per la regolare instaurazione del contraddittorio e per la tutela del diritto di difesa; ha quindi ritenuto che la mancata comunicazione in appello determini la nullità degli atti successivi e della sentenza, ai sensi degli artt. 101 e 156, secondo comma, c.p.c., richiamati nel processo tributario dall'art. 1, secondo comma, del d.lgs. 546/1992. Conseguentemente ha cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla medesima CTR, in diversa composizione, affinché riesamini l'appello del Comune nel rispetto del contraddittorio e provveda anche sulle spese dell'intero processo.
Norme richiamate
"La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima"
La comunicazione tempestiva della data di trattazione è un adempimento necessario per assicurare il contraddittorio e il diritto di difesa nel processo tributario, anche in appello per effetto del richiamo dell'art. 61.
L'articolo estende al giudizio di appello la disciplina dell'art. 31 sulla comunicazione della data di trattazione.
La violazione del contraddittorio comporta nullità degli atti successivi e della sentenza.
art. 156, secondo comma, c.p.c.
La nullità deriva dalla lesione delle forme poste a garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa.
art. 1, secondo comma, d.lgs. 546/1992
Le norme del codice di procedura civile richiamate si applicano al processo tributario in virtù del rinvio generale previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- Nel processo tributario la segreteria deve comunicare alle parti costituite la data di trattazione con almeno trenta giorni liberi di anticipo; tale adempimento è funzionale alla regolare instaurazione del contraddittorio e alla tutela del diritto di difesa.
- La mancata comunicazione della data di trattazione in appello comporta la nullità degli atti successivi e della sentenza che definisce il giudizio, trattandosi di violazione del contraddittorio rilevante ai sensi degli artt. 101 e 156 c.p.c. applicabili al rito tributario.
- Le garanzie sul contraddittorio previste per il primo grado nel processo tributario operano anche nel giudizio di appello per effetto del richiamo normativo dell'art. 61 d.lgs. 546/1992.
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