Cassazione Civile, Ordinanza n. 25051/2022 del 22/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Due contribuenti hanno impugnato in cassazione la sentenza della CTR della Campania che aveva ritenuto legittimo, sotto il profilo motivazionale e nel merito, l'atto di classamento di due immobili in categoria C, classe 4, in rettifica della classe 10 attribuita in origine dai contribuenti mediante procedura DOCFA. Con il primo motivo hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della L. 212/2000, 3 della L. 241/1990, 61 del d.P.R. 1142/1949 e 11 del d.l. 70/1988, sostenendo l'insufficienza della motivazione dell'avviso. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.P.R. 138/1998, per avere la CTR affermato che lo stato di conservazione dell'immobile non incide sul classamento, nonostante essi avessero allegato e documentato che gli immobili versavano in condizioni fatiscenti e necessitavano di manutenzione ordinaria e straordinaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo sufficiente la motivazione dell'atto di classamento perché l'Ufficio aveva indicato i dati catastali comparativi e le caratteristiche delle unità immobiliari poste a confronto, in un contesto di mera diversa valutazione tecnica. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la classe catastale va determinata anche tenendo conto delle condizioni intrinseche dell'unità immobiliare, tra cui lo stato di conservazione e manutenzione, rilevanti ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 138/1998 e della disciplina catastale richiamata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame nel merito, con regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità demandata al giudice del rinvio.
Norme richiamate
La Corte lo richiama tra le norme sulla motivazione degli atti impositivi, precisando che nel classamento DOCFA la motivazione può essere soddisfatta con elementi essenziali quando non vi sia divergenza sui fatti dichiarati dal contribuente.
È evocato come parametro generale dell'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 61 d.P.R. 1142/1949
È richiamato per la disciplina del classamento catastale e della valutazione delle unità immobiliari.
È richiamato nel quadro normativo del classamento catastale.
La Corte afferma che la classe catastale si determina anche in base alle condizioni intrinseche ed estrinseche dell'immobile; quindi lo stato di conservazione e manutenzione è rilevante ai fini del classamento.
r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, art. 8
È indicato come norma fondamentale che prevede la suddivisione in categorie e classi delle unità immobiliari e collega la classe al grado di merito e di apprezzamento estimativo.
art. 7 d.P.R. 1142/1949
È richiamato come norma che, insieme all'art. 8 del r.d.l. 652/1939, consente di determinare la classe mediante raffronto con unità similari tenendo conto delle condizioni intrinseche ed estrinseche.
Cass. 23 maggio 2018, n. 12777
È richiamata come precedente sulla sufficienza della motivazione dell'avviso di classamento nelle procedure DOCFA e sulla diversa intensità della motivazione quando vi sia mera valutazione tecnica o divergenza su dati di fatto.
Massime di principio
- Nel classamento catastale conseguente a procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso è sufficiente se l'Ufficio indica i dati oggettivi e la classe attribuita, quando la divergenza riguardi una valutazione tecnica e non una contestazione sui fatti dichiarati dal contribuente.
- Se il contribuente alleghi specifiche circostanze di fatto idonee a incidere sul classamento, l'Ufficio deve confrontarsi con tali elementi e spiegare le ragioni della diversa valutazione.
- La determinazione della classe catastale non può prescindere dalle condizioni intrinseche dell'unità immobiliare, tra cui lo stato di conservazione e manutenzione, che costituisce elemento estimativo rilevante ai fini del raffronto con immobili similari.
- L'errore del giudice di merito nell'escludere in astratto la rilevanza dello stato di conservazione dell'immobile nel classamento integra violazione della disciplina catastale e impone cassazione con rinvio per nuovo esame del merito.
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