Sentenza del 09/11/2017 n. 9515 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica a mezzo posta elettronica certificata - Invalidità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato una cartella di pagamento relativa all'IRPEF 2012, contestando sia la validità della notificazione effettuata tramite PEC sia l'insufficiente motivazione dell'atto. In particolare, la cartella era stata allegata al messaggio PEC in formato ".pdf" o ".doc", anziché in formato ".p7m". La contribuente ha sostenuto che tale modalità non consentisse di garantire l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità e la riferibilità dell'atto notificato.
La decisione
La C.T.P. di Napoli aveva rigettato il ricorso, ritenendo valida la notificazione tramite PEC e adeguata la motivazione della cartella. La C.T.R. ha invece accolto l'appello della società, ritenendo che la prova della notifica telematica dovesse risultare dai file informatici del messaggio PEC, comprese la ricevuta di accettazione e quella di avvenuta consegna, e che il documento notificato dovesse essere prodotto in formato ".p7m". Secondo il Collegio, il formato ".pdf" o ".doc" costituiva una mera copia elettronica priva di attestazione di conformità da parte di un pubblico ufficiale. La cartella è stata quindi ritenuta invalidamente notificata. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della questione e la non univocità della giurisprudenza.
Norme richiamate
Art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973
La notifica della cartella può essere eseguita con le modalità di cui al D.P.R. n. 68/2005, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge.
La norma consente, in astratto, la notificazione della cartella di pagamento tramite PEC, ma la regolarità concreta della notifica deve essere dimostrata attraverso i file informatici del messaggio e delle relative ricevute.
Art. 38, comma 4, lettera b), D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010
La disposizione ha introdotto nell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 la possibilità di notificare le cartelle di pagamento tramite PEC.
Disciplina le modalità di trasmissione dei documenti mediante posta elettronica certificata, rilevanti per verificare accettazione, consegna e provenienza del messaggio.
Richiamato in relazione alle formalità dell'udienza tributaria con cui è stata deliberata la decisione.
Ha consentito la compensazione delle spese di lite in presenza di motivi straordinari ed eccezionali, individuati nella peculiarità della questione e nell'orientamento giurisprudenziale non univoco.
Cass. S.U. n. 7665/2016
Citata dalla C.T.P. a sostegno della validità della notificazione, ma non ritenuta decisiva dalla C.T.R. rispetto alla specifica contestazione sul formato e sulla prova informatica dell'atto notificato.
Cass. Trib. ord. n. 20672 del 31 agosto 2017
Richiamata dalla C.T.R. per sostenere che la notificazione PEC della cartella non fosse valida, nel caso esaminato, in assenza del file con estensione ".p7m", ritenuta idonea a garantire firma digitale, integrità, immodificabilità e paternità dell'atto.
Massime di principio
- Quando si contesta una notifica tramite PEC, non è sufficiente produrre una semplice stampa del messaggio o il solo documento allegato: occorre verificare e, se necessario, produrre i file originali della ricevuta di accettazione, della ricevuta di avvenuta consegna, del messaggio PEC e degli allegati.
- Secondo l'orientamento seguito da questa decisione, un atto notificato in formato ".pdf" o ".doc" può essere considerato privo di efficacia probatoria se non è accompagnato da una valida attestazione di conformità o da altri elementi idonei a dimostrarne autenticità e riferibilità.
- Il formato ".p7m" viene interpretato in questa pronuncia come strumento idoneo a contenere documento, firma digitale e dati necessari alla verifica dell'integrità e della paternità dell'atto.
- La validità della notifica PEC deve essere valutata non solo in base all'esistenza della trasmissione, ma anche alla possibilità di identificare con certezza il documento effettivamente notificato e la sua provenienza.
- L'indirizzo PEC corretto e le ricevute di accettazione e consegna dimostrano l'invio e la consegna del messaggio, ma non necessariamente risolvono ogni problema relativo all'autenticità e alla conformità dell'allegato.
- La decisione riflette un orientamento giurisprudenziale del 2017 e deve essere confrontata con la normativa e la giurisprudenza successive, che possono avere ammesso modalità diverse di formazione, sottoscrizione e notificazione degli atti informatici.
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