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Sentenza

Sentenza del 09/11/2017 n. 165 - Comm. Trib. Prov. Mantova

IVA- Operazioni intracomunitarie - Mancata iscrizione Vies - Requisito formale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il diritto di applicare il regime IVA agevolativo alle cessioni intracomunitarie in assenza dell'iscrizione del cedente al sistema VIES. Il giudice ha ritenuto che l'iscrizione prevista dall'art. 35, commi 2 e 7-bis, del d.P.R. 633/1972 costituisca un requisito formale e non sostanziale. Pertanto, la mancata iscrizione non può compromettere l'esenzione o la non imponibilità IVA quando risultano provate le condizioni sostanziali richieste dalla normativa unionale, tra cui l'effettiva spedizione o trasporto dei beni in un altro Stato membro e la soggettività passiva dell'acquirente.

La decisione

La contestazione fondata esclusivamente sulla mancata iscrizione al VIES è stata ritenuta insufficiente per negare il regime IVA agevolativo. Il diritto all'esenzione deve essere riconosciuto se sono rispettati i requisiti sostanziali previsti dalla normativa comunitaria. Il testo non indica espressamente il dispositivo processuale né i nomi delle parti, ma il principio affermato è favorevole al contribuente o operatore economico che abbia effettivamente realizzato una cessione intracomunitaria.

Norme richiamate

  • Art. 35, commi 2 e 7-bis, d.P.R. 633/1972

    Prevede l'iscrizione al VIES per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie.

    L'iscrizione al VIES è qualificata come requisito formale e la sua assenza, da sola, non consente di negare il regime di esenzione o non imponibilità IVA quando ricorrono le condizioni sostanziali dell'operazione.

  • Art. 138, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE

    Disciplina l'esenzione delle cessioni intracomunitarie.

    Il beneficio fiscale dipende principalmente dalla sussistenza delle condizioni sostanziali dell'operazione intracomunitaria; gli adempimenti formali non possono prevalere automaticamente sulla realtà economica dell'operazione, salvo che impediscano di dimostrarla o siano funzionali a prevenire frodi.

Massime di principio

  • Per le cessioni intracomunitarie, la mancata iscrizione al VIES costituisce normalmente una violazione formale e non determina automaticamente la perdita dell'esenzione IVA.
  • Il contribuente deve comunque dimostrare con documentazione attendibile che i beni siano stati effettivamente trasferiti in un altro Stato membro e che l'acquirente possieda i requisiti soggettivi richiesti.
  • Gli obblighi formali restano rilevanti per la regolare gestione fiscale e possono assumere maggiore importanza se la loro violazione impedisce i controlli o si accompagna a elementi di frode, evasione o abuso.
  • L'Amministrazione finanziaria non può negare il beneficio fiscale basandosi esclusivamente su un difetto formale quando la sostanza economica dell'operazione intracomunitaria è provata.
  • La regola non esonera dall'obbligo di iscrizione al VIES né rende irrilevanti gli altri adempimenti: consente soltanto di evitare che un'inadempienza formale, isolata e non fraudolenta, prevalga sui requisiti sostanziali.

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