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Sentenza

Sentenza del 09/11/2017 n. 164 - Comm. Trib. Prov. Mantova

Registro - Cessione ramo d'azienda - Prezzo convenuto - Passività inerenti parti del corrispettivo- Non scomputabili.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La tesi del contribuente non è stata accolta. È stato affermato che, quando l’acquirente assume contrattualmente le passività dell’azienda e queste incidono sul corrispettivo effettivamente convenuto, le passività costituiscono una componente del prezzo ai fini dell’imposta di registro. Pertanto, non possono essere scomputate dalla base imponibile, anche se inerenti alla gestione aziendale.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la cessione di un ramo d’azienda e la corretta determinazione del valore sul quale applicare l’imposta di registro ai sensi dell’art. 51 del d.P.R. 131/1986. Le parti avevano previsto l’accollo, da parte dell’acquirente, delle passività inerenti all’azienda, detraendone l’importo dal pagamento del prezzo. Il ricorrente riteneva che tali passività, in quanto inerenti alla gestione aziendale, dovessero essere escluse dalla base imponibile.

Norme richiamate

  • Art. 51 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La base imponibile deve essere individuata nel prezzo convenuto dalle parti nell’atto di trasferimento.

    Ai fini dell’imposta di registro, il corrispettivo rilevante comprende anche le passività che l’acquirente si è obbligato ad assumere e che sono state considerate nell’assetto economico del trasferimento. Tali passività non sono scomputabili dal prezzo imponibile.

Massime di principio

  • Nella cessione di un’azienda o di un ramo d’azienda, la base imponibile dell’imposta di registro deve riflettere il valore economico complessivo del corrispettivo pattuito.
  • Se l’acquirente assume passività del cedente o dell’azienda e tale assunzione riduce il pagamento monetario, le passività possono costituire una componente del prezzo e devono essere incluse nella base imponibile.
  • La qualificazione delle passività come inerenti alla gestione aziendale non è sufficiente, da sola, a escluderle dalla base imponibile quando il contratto le pone a carico dell’acquirente come parte dell’operazione.
  • Ai fini fiscali assume rilievo l’effettivo assetto contrattuale ed economico concordato dalle parti, non soltanto la forma con cui vengono descritti prezzo, accollo e passività.

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