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Sentenza

Sentenza del 09/11/2017 n. 298 - Corte di Giustizia UE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I coniugi Ispas hanno impugnato due avvisi di accertamento IVA, per complessivi importi significativi di imposta, interessi e penalità, sostenendo che l'amministrazione fiscale avesse violato i loro diritti della difesa. In particolare, lamentavano di essere stati invitati soltanto a una discussione finale senza aver ricevuto accesso alle informazioni e ai documenti contenuti nel fascicolo amministrativo e utilizzati dall'autorità per determinare l'imponibile e adottare gli avvisi.

La decisione

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che il rispetto dei diritti della difesa impone, nei procedimenti amministrativi di verifica e determinazione della base imponibile IVA, che il contribuente possa ricevere, su richiesta, le informazioni e i documenti del fascicolo amministrativo effettivamente presi in considerazione dall'autorità. Non sussiste però un obbligo generale dell'amministrazione di trasmettere d'ufficio l'intero fascicolo. L'accesso può essere limitato soltanto quando obiettivi di interesse generale, come la riservatezza o il segreto professionale, lo giustifichino e la limitazione sia proporzionata. La verifica concreta della normativa e della sua applicazione è stata rimessa al giudice nazionale rumeno; la Corte non ha quindi annullato direttamente gli avvisi di accertamento.

Norme richiamate

  • Principio generale del diritto dell'Unione del rispetto dei diritti della difesa

    I destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il proprio punto di vista sugli elementi sui quali l'amministrazione intende fondare la decisione.

    Il contribuente deve poter conoscere e contestare gli elementi rilevanti utilizzati dall'amministrazione prima dell'adozione di un atto fiscale pregiudizievole.

  • Principio di autonomia processuale degli Stati membri

    In assenza di una disciplina unionale specifica, gli Stati membri stabiliscono le modalità procedurali di tutela dei diritti derivanti dal diritto dell'Unione.

  • Principio di equivalenza

    Le modalità procedurali nazionali applicabili alla tutela dei diritti dell'Unione non possono essere meno favorevoli di quelle previste per ricorsi analoghi di diritto interno.

  • Principio di effettività

    Le regole nazionali non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti riconosciuti dal diritto dell'Unione; ciò richiede una possibilità reale di accesso agli elementi posti a fondamento della decisione.

  • Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune dell'IVA

    L'obbligo degli Stati membri di garantire la riscossione integrale dell'IVA e di contrastare le frodi comporta l'applicazione del diritto dell'Unione e, conseguentemente, del principio del rispetto dei diritti della difesa.

  • Codice rumeno di procedura tributaria, articolo 9

    Prima di adottare una decisione, l'amministrazione tributaria deve offrire al contribuente la possibilità di esprimere il proprio punto di vista sui fatti e sulle circostanze rilevanti.

    Il diritto nazionale rumeno riconosce il diritto del contribuente di essere ascoltato, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

  • Codice rumeno di procedura tributaria, articoli 43, 101, 107 e 109

    Tali disposizioni prevedono l'obbligo di motivazione degli atti fiscali, l'informazione preventiva sulla verifica, la comunicazione degli accertamenti e la possibilità di presentare osservazioni sul progetto e sugli esiti della verifica.

Massime di principio

  • In un procedimento fiscale o amministrativo che può sfociare in un atto sfavorevole, il soggetto interessato deve avere una possibilità concreta e tempestiva di conoscere gli elementi utilizzati dall'autorità e di presentare osservazioni.
  • L'amministrazione non è necessariamente tenuta a consegnare spontaneamente l'intero fascicolo: il destinatario deve normalmente chiedere l'accesso alle informazioni e ai documenti rilevanti.
  • L'accesso deve riguardare almeno gli elementi effettivamente presi in considerazione per fondare la decisione; un semplice invito generico a partecipare a un'audizione può non essere sufficiente se il contribuente non conosce la base fattuale e probatoria dell'addebito.
  • Eventuali limitazioni all'accesso sono ammissibili solo per ragioni di interesse generale, come riservatezza, segreto professionale o contrasto alle frodi, e devono essere necessarie e proporzionate.
  • La violazione del diritto di accesso non comporta automaticamente l'annullamento dell'atto: il giudice nazionale deve valutare concretamente se il contribuente abbia potuto difendersi in modo effettivo e se la limitazione abbia inciso sulla sostanza dei suoi diritti.
  • Quando si riceve un atto fiscale, è opportuno presentare tempestivamente una richiesta specifica di accesso al fascicolo, individuare i documenti mancanti, formulare osservazioni e conservare prova delle richieste e delle risposte dell'amministrazione.

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