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Sentenza

Sentenza del 09/11/2017 n. 290 - Comm. Trib. Prov. Pavia

IRES - Schede carburanti - Presenza e completa compilazione in ipotesi di mezzi specifici - Non rileva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità dei costi per carburante utilizzato da mezzi operativi specifici, anche semoventi, quali escavatori, pale caricatrici, compressori, vibratori, rulli e gruppi elettrogeni. È stata contestata la necessità di utilizzare schede carburanti complete di tutti gli elementi previsti dal d.P.R. 444/1997. La decisione considera che tali mezzi non operano come normali automezzi stradali: il consumo non è parametrato ai chilometri percorsi e il rifornimento avviene normalmente tramite autocarri dotati di serbatoio, alimentati direttamente presso il distributore.

La decisione

È stato affermato che, per il carburante destinato a mezzi operativi specifici, non è necessaria la scheda carburante e, qualora venga comunque utilizzata, non è indispensabile che contenga tutti gli elementi previsti dal d.P.R. 444/1997. I relativi costi possono essere documentati mediante fatture valide, purché idonee a dimostrare l'effettivo acquisto e l'inerenza del carburante all'attività d'impresa. Il principio risulta favorevole al contribuente, anche se dal testo non è indicato formalmente l'esito dispositivo del ricorso.

Norme richiamate

  • d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696

    Non espressamente citato nel testo fornito; la materia delle schede carburanti è generalmente collegata alla disciplina fiscale della documentazione degli acquisti di carburante.

  • d.P.R. 10 novembre 1997, n. 444

    Gli elementi formali previsti per le schede carburanti non devono essere applicati in modo automatico ai rifornimenti destinati a mezzi operativi il cui consumo non dipende dai chilometri stradali. Per tali mezzi è sufficiente una documentazione fiscale valida, come la fattura, idonea a provare l'acquisto e la riferibilità all'attività aziendale.

Massime di principio

  • Quando il carburante è utilizzato da mezzi operativi non assimilabili ai normali autoveicoli stradali, l'obbligo di compilare una scheda carburante con dati chilometrici e altri elementi formali può non essere applicabile.
  • La documentazione alternativa, in particolare la fattura, deve comunque consentire di verificare l'effettività dell'acquisto, la quantità o il valore del carburante e la sua inerenza all'attività d'impresa.
  • La semplificazione non elimina gli ordinari obblighi di prova: è opportuno conservare fatture, registri dei rifornimenti, documentazione dei consumi e indicazioni sui mezzi o sui cantieri cui il carburante è destinato.
  • Il principio riguarda soprattutto mezzi il cui consumo è collegato alle ore di funzionamento o all'attività produttiva, non ai chilometri percorsi; per i normali automezzi stradali restano invece applicabili le regole documentali ordinarie.
  • L'assenza o l'incompletezza della scheda carburante non dovrebbe determinare automaticamente l'indeducibilità del costo se la fattura e gli ulteriori documenti dimostrano in modo attendibile l'acquisto e l'inerenza.

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