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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27816/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratrice)

La controversia

Una agente di polizia municipale, dipendente di un comune, aveva chiesto di essere trasferita presso altro comune nell'ambito di una procedura di mobilità ex art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 e disciplina collettiva di comparto. La domanda era stata inizialmente respinta per preferire quella di un altro dipendente sulla base del solo ordine cronologico, ma il tribunale aveva accolto la contestazione della lavoratrice e ordinato di rinnovare la selezione secondo i criteri legali e contrattuali. Dopo il rinnovo, la procedura aveva nuovamente favorito l'altro candidato; la lavoratrice aveva quindi tentato la via dell'ottemperanza davanti al giudice amministrativo, ottenendo però una declaratoria di inammissibilità, e poi aveva agito di nuovo davanti al tribunale del lavoro, che le aveva dato ancora ragione. In appello, il comune aveva ottenuto la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme sul giudicato implicito sulla giurisdizione: ha sostenuto che la giurisdizione del giudice ordinario si era già consolidata perché il tribunale aveva deciso nel merito e l'appellante non aveva specificamente censurato tale profilo, sicché la corte d'appello non poteva rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione. Con il secondo motivo ha contestato la qualificazione della domanda come azione di ottemperanza del giudicato civile, negando che la controversia dovesse essere attratta alla giurisdizione amministrativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la decisione di merito del tribunale avesse implicato una statuizione sulla giurisdizione ormai coperta da giudicato interno e che, essendo stata impugnata solo nel merito, la questione non potesse essere rilevata d'ufficio in appello. Ha inoltre osservato, in via incidentale, che il rilievo del difetto di giurisdizione era comunque inconciliabile con la precedente declaratoria del T.A.R. di inammissibilità del ricorso per ottemperanza. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della corte d'appello è stata cassata con rinvio alla stessa corte territoriale, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato come base normativa della procedura di mobilità tra amministrazioni pubbliche

  • art. 27-bis del CCNL di comparto 6.7.1995

    richiamato quale disciplina contrattuale rilevante per i criteri di selezione nella mobilità

  • CCNL integrativo stipulato il 13.5.1996

    richiamato insieme al CCNL di comparto come fonte dei criteri di mobilità

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    è il parametro del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione

  • art. 37 c.p.c.

    richiamato per la rilevabilità del difetto di giurisdizione

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure sulla giurisdizione

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure sulla giurisdizione

  • art. 276 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure sulla giurisdizione

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per il giudicato interno

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    richiamato per l'acquiescenza e la formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente violata

  • art. 112 d.lgs. n. 104/2010

    richiamato nel secondo motivo in relazione al giudizio di ottemperanza

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato

  • Decreto del Primo Presidente del 10 settembre 2018

    richiamato per la competenza della Sezione lavoro a trattare la questione di giurisdizione

Massime di principio

  • La decisione di merito su una domanda implica una statuizione implicita sulla giurisdizione del giudice adito, idonea a formare giudicato se non specificamente contestata.
  • Se la sentenza di primo grado è impugnata solo nel merito, senza censura sulla giurisdizione, la relativa questione non può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione.
  • La riproposizione in appello delle domande di merito non equivale, di per sé, a contestazione della giurisdizione: al contrario, costituisce una implicita richiesta di esercizio di quella giurisdizione.
  • La rilevazione del difetto di giurisdizione in appello è preclusa quando sulla giurisdizione si sia formato giudicato implicito per effetto della mancata impugnazione specifica.
  • Nel valutare il rapporto tra precedente giudizio di ottemperanza e successiva controversia di merito, occorre distinguere tra declaratoria di inammissibilità in rito e reale accertamento del difetto di giurisdizione, evitando conflitti negativi di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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