Cassazione Civile, Ordinanza n. 27816/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratrice)
La controversia
Una agente di polizia municipale, dipendente di un comune, aveva chiesto di essere trasferita presso altro comune nell'ambito di una procedura di mobilità ex art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 e disciplina collettiva di comparto. La domanda era stata inizialmente respinta per preferire quella di un altro dipendente sulla base del solo ordine cronologico, ma il tribunale aveva accolto la contestazione della lavoratrice e ordinato di rinnovare la selezione secondo i criteri legali e contrattuali. Dopo il rinnovo, la procedura aveva nuovamente favorito l'altro candidato; la lavoratrice aveva quindi tentato la via dell'ottemperanza davanti al giudice amministrativo, ottenendo però una declaratoria di inammissibilità, e poi aveva agito di nuovo davanti al tribunale del lavoro, che le aveva dato ancora ragione. In appello, il comune aveva ottenuto la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme sul giudicato implicito sulla giurisdizione: ha sostenuto che la giurisdizione del giudice ordinario si era già consolidata perché il tribunale aveva deciso nel merito e l'appellante non aveva specificamente censurato tale profilo, sicché la corte d'appello non poteva rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione. Con il secondo motivo ha contestato la qualificazione della domanda come azione di ottemperanza del giudicato civile, negando che la controversia dovesse essere attratta alla giurisdizione amministrativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la decisione di merito del tribunale avesse implicato una statuizione sulla giurisdizione ormai coperta da giudicato interno e che, essendo stata impugnata solo nel merito, la questione non potesse essere rilevata d'ufficio in appello. Ha inoltre osservato, in via incidentale, che il rilievo del difetto di giurisdizione era comunque inconciliabile con la precedente declaratoria del T.A.R. di inammissibilità del ricorso per ottemperanza. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della corte d'appello è stata cassata con rinvio alla stessa corte territoriale, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato come base normativa della procedura di mobilità tra amministrazioni pubbliche
art. 27-bis del CCNL di comparto 6.7.1995
richiamato quale disciplina contrattuale rilevante per i criteri di selezione nella mobilità
CCNL integrativo stipulato il 13.5.1996
richiamato insieme al CCNL di comparto come fonte dei criteri di mobilità
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
è il parametro del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione
richiamato per la rilevabilità del difetto di giurisdizione
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure sulla giurisdizione
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure sulla giurisdizione
richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure sulla giurisdizione
richiamato per il giudicato interno
richiamato per l'acquiescenza e la formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione
richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente violata
richiamato nel secondo motivo in relazione al giudizio di ottemperanza
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato
Decreto del Primo Presidente del 10 settembre 2018
richiamato per la competenza della Sezione lavoro a trattare la questione di giurisdizione
Massime di principio
- La decisione di merito su una domanda implica una statuizione implicita sulla giurisdizione del giudice adito, idonea a formare giudicato se non specificamente contestata.
- Se la sentenza di primo grado è impugnata solo nel merito, senza censura sulla giurisdizione, la relativa questione non può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione.
- La riproposizione in appello delle domande di merito non equivale, di per sé, a contestazione della giurisdizione: al contrario, costituisce una implicita richiesta di esercizio di quella giurisdizione.
- La rilevazione del difetto di giurisdizione in appello è preclusa quando sulla giurisdizione si sia formato giudicato implicito per effetto della mancata impugnazione specifica.
- Nel valutare il rapporto tra precedente giudizio di ottemperanza e successiva controversia di merito, occorre distinguere tra declaratoria di inammissibilità in rito e reale accertamento del difetto di giurisdizione, evitando conflitti negativi di giurisdizione.
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