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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27787/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per differenze retributive rivendicate da un lavoratore, poi deceduto, e riassunto dagli eredi. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado che aveva accolto l'opposizione dell'ente datore di lavoro, ha ulteriormente ridotto l'importo riconosciuto, ritenendo che alcune voci retributive fossero state già in larga parte corrisposte e che altre fossero state comunque versate sotto diversa denominazione nei diversi periodi di applicazione dei contratti collettivi succedutisi nel rapporto. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello dell'ente, per mancata specificazione dell'oggetto dell'impugnazione e del percorso alternativo rispetto alla sentenza di primo grado; 2) vizio di motivazione per mancata considerazione della dedotta diversità tra la originaria "maggiorazione per titolo di studio" e la successiva "indennità ad personam"; 3) violazione delle regole sull'onere della prova e sulla valutazione delle buste paga, ritenute non sufficienti a dimostrare l'identità del titolo delle erogazioni; 4) violazione dei CCNL applicabili, assumendo che al rapporto fosse applicabile sin dal 1983 un diverso contratto collettivo che non prevedeva la maggiorazione per titolo di studio e che l'indennità ad personam fosse invece riconducibile a diversa voce contrattuale. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il primo motivo e, congiuntamente, i successivi tre perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e del materiale istruttorio, non cogliendo la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'identità di titolo tra le erogazioni e sulla corretta applicazione dei contratti collettivi succedutisi nel tempo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva ridotto il credito retributivo riconosciuto. Ha rilevato che l'appello della controparte era ammissibile secondo l'orientamento di legittimità che non richiede la formulazione di un progetto alternativo di decisione. Ha inoltre affermato che i motivi successivi erano inammissibili perché miravano a contestare l'apprezzamento dei fatti e delle prove, senza confrontarsi con la decisiva argomentazione della Corte territoriale: l'indennità ad personam era destinata a compensare la differenza tra il trattamento economico in godimento e quello previsto dal nuovo CCNL, e dunque non vi era spazio per riconoscere ulteriori somme a titolo di maggiorazione per titolo di studio. Conseguentemente, le spese sono state poste a carico dei ricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Per l'ammissibilità dell'appello non è necessario che l'appellante formuli un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, essendo sufficiente una specifica censura della sentenza impugnata secondo l'orientamento di legittimità richiamato.

  • artt. 2697, 2730 e 2710 c.c.

    Le doglianze dirette a contestare la valutazione del materiale probatorio e l'apprezzamento delle buste paga non integrano di per sé una valida censura di violazione di legge, se in realtà mirano a sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissibilità dell'appello non è richiesta la predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, purché l'atto consenta di individuare con sufficiente specificità le censure mosse alla decisione di primo grado.
  • È inammissibile in cassazione la censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a una nuova valutazione dei fatti e delle prove già apprezzati dal giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito accerta che una voce retributiva successiva è stata erogata per compensare la differenza tra il trattamento in godimento e quello previsto dal nuovo contratto collettivo, la pretesa di una duplicazione sotto altra denominazione deve confrontarsi con tale specifica ratio decidendi.
  • La doglianza relativa all'interpretazione dei contratti collettivi è inammissibile se non si misura con l'accertamento compiuto in sentenza circa la funzione concreta della voce retributiva contestata.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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