Cassazione Civile, Ordinanza n. 27807/2024 del 28/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un bando di selezione interna indetto da un ente previdenziale per il passaggio alla posizione B2, nell'ambito di una progressione economica interna. Il bando ammetteva a partecipare soltanto i dipendenti già assunti a tempo indeterminato alla data del 31.12.2006, data indicata come retrodatazione della progressione. Alcuni dipendenti, poi attori nei giudizi di merito, chiesero l'accertamento dell'illegittimità di tale clausola di ammissione. Il Tribunale accolse parzialmente le domande, la Corte d'Appello di Brescia respinse i gravami dell'ente, e questa Corte, con precedente ordinanza, cassò con rinvio affermando che le progressioni economiche interne del personale pubblico privatizzato sono disciplinate dalla contrattazione collettiva ma devono rispettare il principio di selettività. Riassunto il giudizio davanti alla Corte d'Appello di Milano, questa confermò l'illegittimità della clausola che limitava l'accesso ai soli assunti a tempo indeterminato alla data indicata. Nel ricorso per cassazione l'ente dedusse un unico motivo: violazione degli artt. 2, 5, 40 e 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 487 del 1994 e degli artt. 1362 ss. c.c. in relazione al contratto collettivo integrativo, sostenendo che la Corte territoriale avesse confuso i requisiti di ammissione con i criteri di valutazione dei candidati e avesse erroneamente interpretato le norme collettive e legali.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha chiarito che la Corte d'Appello non aveva applicato l'art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 487 del 1994, ma si era limitata a verificare la conformità della clausola del contratto integrativo al principio di selettività imposto dall'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 e richiamato nel precedente rinvio. Ha inoltre escluso la violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c., perché la decisione di merito non era fondata sull'interpretazione di una clausola ambigua ma sulla disapplicazione di una previsione contrattuale ritenuta incompatibile con il principio di selettività. La Corte ha affermato che il principio di selettività opera non solo nella comparazione tra candidati ammessi, ma anche nella definizione dei requisiti di accesso alla procedura, sicché non è legittima una clausola che escluda in modo aprioristico i lavoratori assunti a termine o con contratto di formazione lavoro, se ciò non è coerente con i parametri di capacità professionale, esperienza maturata e qualità dell'attività svolta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'ente alle spese e rilievo del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001
"Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito"
Il principio di selettività deve governare le progressioni economiche interne e costituisce parametro di razionalità non solo per la valutazione comparativa dei candidati ammessi, ma anche per l'individuazione dei soggetti legittimati a partecipare alla selezione.
art. 2, comma 7, d.P.R. n. 487 del 1994
La Corte ha rilevato che tale norma non è stata applicata dalla sentenza impugnata, perché il giudizio di rinvio verteva unicamente sulla conformità del bando al principio di selettività.
artt. 1362 ss. c.c.
I canoni ermeneutici del contratto non rilevano quando il giudice non interpreta una clausola ambigua, ma verifica la compatibilità di una clausola chiara con un parametro legale inderogabile o comunque vincolante nel rinvio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamata solo per il rito camerale di trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle progressioni economiche interne del personale pubblico privatizzato, la contrattazione collettiva può disciplinare le modalità della selezione, ma deve rispettare il principio di selettività imposto dalla legge.
- Il principio di selettività non attiene soltanto alla fase di comparazione tra i candidati già ammessi, ma può incidere anche sui requisiti di ammissione, che devono essere coerenti con capacità professionali, esperienza maturata, qualità dell'attività svolta e risultati conseguiti.
- Quando il giudice di rinvio verifica soltanto la compatibilità di una clausola contrattuale con un principio legale di selettività, non vengono in rilievo i canoni di interpretazione del contratto se la clausola è chiara e non necessita di ermeneutica.
- Non può configurarsi violazione di legge con riferimento a una disposizione che la sentenza impugnata non ha applicato, avendo deciso la controversia su un diverso parametro normativo.
- Una clausola di bando che escluda in via generale e aprioristica categorie di lavoratori dalla selezione interna è illegittima se non rispetta il criterio legale di selettività e di razionalità della procedura.
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