Cassazione Civile, Ordinanza n. 27783/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce dall'interruzione, dal maggio 2009, di ogni attività di un'IPAB a causa di un grave disavanzo economico. Alcuni dipendenti hanno agito per ottenere il ripristino del servizio agli anziani, l'esecuzione della prestazione lavorativa con le mansioni originarie e nei locali ripristinati, il pagamento delle retribuzioni non corrisposte dal maggio 2009, il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali, il risarcimento per demansionamento e mobbing, nonché il passaggio alle dipendenze del Comune di San Cataldo previa procedura di estinzione dell'IPAB ex art. 34 l.r. n. 22/1986 e il risarcimento per la mancata applicazione di tale norma. La Corte d'appello aveva ritenuto l'interruzione dell'attività riconducibile a impossibilità sopravvenuta non imputabile all'ente, con esclusione dei crediti retributivi e delle pretese risarcitorie correlate, oltre al difetto di legittimazione passiva dell'IPAB per le domande sul passaggio al Comune. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) omessa pronuncia su domande relative al passaggio al Comune e alla sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.; 2) violazione di giudicato e tardività della costituzione in appello dell'IPAB, con conseguente erroneità della decisione sul diritto alle retribuzioni; 3) travisamento delle prove e erronea valutazione della documentazione sull'insussistenza dell'impossibilità sopravvenuta e sulla imputabilità all'IPAB del dissesto; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese. Nel frattempo una ricorrente ha rinunciato al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della ricorrente che aveva rinunciato, per sopravvenuta carenza di interesse. Nei confronti degli altri ricorrenti ha rigettato integralmente il ricorso: ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte territoriale aveva effettivamente deciso sulla domanda di passaggio al Comune, dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell'IPAB; ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo perché le vicende gestionali e il dissesto dell'IPAB erano irrilevanti sul piano del rapporto di lavoro, non essendo configurabile una colpa dell'ente per l'inadempimento, e la tutela eventualmente spettante era collegata alla procedura di mobilità prevista dalla legge regionale e azionabile nei confronti del soggetto indicato come successore nel rapporto, ossia il Comune, non contro l'originario datore; ha ritenuto inammissibile il quarto motivo, poiché dipendente dalla soccombenza risultante dai motivi precedenti. Non sono state liquidate spese per mancanza di difese dell'intimata, ma è stato dato atto, per i ricorrenti diversi dalla rinunciante, dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato per censurare l'omessa pronuncia, ma la Corte esclude il vizio perché la domanda sul passaggio al Comune era stata espressamente esaminata e rigettata per difetto di legittimazione passiva.
La richiesta di sospensione viene ritenuta assorbita e infondata, poiché la domanda presupposta era stata comunque decisa e mancava la legittimazione passiva dell'ente convenuto.
Invocato insieme all'art. 329 c.p.c. e all'art. 2909 c.c. per sostenere la formazione del giudicato su una pronuncia di primo grado; la Corte non accoglie la tesi dei ricorrenti.
Richiamato per sostenere l'acquiescenza o la mancata impugnazione incidentale; la censura è respinta perché non idonea a incrinare la ricostruzione della Corte territoriale.
Richiamato per l'efficacia del giudicato sostanziale, ma la Corte non ravvisa una preclusione utile ai ricorrenti.
art. 111 Cost.
Citato nel terzo motivo in relazione all'obbligo di motivazione e alla decisione conforme alle risultanze istruttorie.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ritiene corretto l'apprezzamento del giudice di merito.
Invocato in relazione alla documentazione e alla prova; la Corte non ravvisa errori nel giudizio di merito.
Richiamato per l'onere probatorio su impossibilità sopravvenuta e responsabilità; la Corte ritiene che i ricorrenti non abbiano dimostrato elementi idonei a superare la ricostruzione di merito.
I ricorrenti lo invocano per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo; la Corte esclude tali vizi.
Richiamato per le spese di lite; il motivo è dichiarato inammissibile perché presupponeva l'accoglimento dei motivi precedenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti soccombenti, escludendolo per la ricorrente rinunciante.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 34 l.r. n. 22/1986
È la norma regionale invocata dai lavoratori per il passaggio alle dipendenze del Comune previa procedura di estinzione dell'IPAB; la Corte osserva che la sua applicazione dipende dalla procedura di mobilità e dall'autorità competente, non dall'IPAB convenuta.
Massime di principio
- Se il giudice di merito ha espressamente esaminato una domanda e l'ha rigettata per difetto di legittimazione passiva, non sussiste omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c., né può fondarsi su tale premessa la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c.
- In presenza di una disciplina speciale che preveda la prosecuzione o la mobilità del personale a seguito del dissesto dell'ente datore, la pretesa del lavoratore va rivolta al soggetto indicato dalla legge come successore o destinatario della procedura, non necessariamente all'originario datore che abbia cessato l'attività.
- Il dissesto economico dell'ente e l'interruzione dell'attività, quando non imputabili a condotta colpevole dell'ente stesso, possono integrare impossibilità sopravvenuta idonea a escludere l'inadempimento delle obbligazioni retributive e il correlato risarcimento del danno.
- La censura di travisamento delle prove o di errata valutazione istruttoria non può essere accolta in cassazione quando la decisione di merito risulti coerente con un'apprezzamento non manifestamente illogico delle risultanze documentali.
- La domanda sulle spese di lite resta logicamente subordinata all'esito dei motivi di merito: se questi sono rigettati, la censura sulla soccombenza è inammissibile o comunque infondata.
- rami
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