Cassazione Civile, Ordinanza n. 27813/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Due professionisti avevano ottenuto in primo grado, e poi in appello in parte confermata, la condanna di una azienda sanitaria locale al pagamento dei compensi per l'attività svolta come consulenti tecnici di parte in un arbitrato concernente il contenzioso tra la ASL e un ospedale sulle tariffe delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto al compenso, ritenendo non contestato e comunque documentalmente risultante il riconoscimento del debito da parte della ASL con deliberazione del 19 giugno 2001, con imputazione ai fondi dell'ente e non alla gestione liquidatoria delle ex USL; aveva però escluso la rivalutazione monetaria perché non domandata in primo grado. In cassazione la ASL ha dedotto: 1) violazione dell'art. 416 c.p.c. in relazione all'art. 2955, n. 2, c.c., sostenendo che l'eccezione di prescrizione annuale non fosse preclusa per tardiva costituzione; 2) violazione degli artt. 414, nn. 3 e 4, c.p.c., per asserita nullità del ricorso introduttivo per difetto di specificazione di causa petendi e petitum; 3) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando il mancato rilievo del proprio difetto di legittimazione passiva e il disconoscimento degli importi richiesti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la prescrizione è eccezione in senso proprio e, quindi, deve essere tempestivamente proposta dal convenuto nel rispetto delle preclusioni dell'art. 416 c.p.c. proprie del rito del lavoro. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto solo a contrapporre una diversa valutazione alla motivazione della Corte territoriale sulla sufficiente determinazione dell'oggetto della domanda e sull'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché meramente confutativo dell'accertamento di merito sulla prova documentale dell'accollo da parte della ASL del debito della gestione liquidatoria verso i professionisti, senza indicare elementi idonei a dimostrarne una diversa lettura. Non sono state liquidate spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le eccezioni in senso proprio, come la prescrizione, sono soggette alle preclusioni del rito del lavoro e devono essere tempestivamente proposte dal convenuto.
Richiamato come norma sulla prescrizione annuale del credito professionale oggetto di eccezione.
Il ricorso introduttivo è valido se consente la determinazione dell'oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro di riferimento per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro la prescrizione, quale eccezione in senso proprio, non opera automaticamente e deve essere tempestivamente sollevata dal convenuto, restando soggetta alle preclusioni processuali previste per la sua costituzione.
- La censura per nullità del ricorso introduttivo è inammissibile se si limita a una diversa lettura della motivazione di merito senza indicare specifiche carenze logiche o giuridiche nella determinazione del petitum e della causa petendi.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera contestazione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito senza dedurre un effettivo omesso esame di un fatto decisivo o senza indicare elementi probatori trascurati idonei a sovvertire la ricostruzione adottata.
- Quando il ricorso è rigettato e la parte intimata non svolge difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
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