Cassazione Civile, Ordinanza n. 27805/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dipendente dell'ente, assunto a tempo indeterminato all'esito di una procedura di stabilizzazione prevista per il personale precario delle pubbliche amministrazioni, volta a ottenere il riconoscimento dell'anzianità maturata nel precedente rapporto a tempo determinato presso lo stesso ente, con conseguente attribuzione del livello economico superiore e dei successivi avanzamenti di carriera, oltre alle differenze retributive. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo che la disciplina della stabilizzazione dovesse essere interpretata in conformità al diritto dell'Unione, in particolare al principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato quanto al riconoscimento dell'anzianità di servizio. L'ente ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 519, L. n. 296/2006 e dell'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, sostenendo che la stabilizzazione costituisce una nuova assunzione priva di continuità con il precedente rapporto e che, quindi, il periodo non di ruolo non sarebbe utile neppure ai fini dell'anzianità di servizio; ha inoltre invocato l'indirizzo interpretativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla collocazione iniziale nella fascia economica prevista dal bando e dal CCNL.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il motivo dell'ente. Ha affermato che l'interpretazione accolta dalla Corte d'appello è conforme agli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea e della stessa giurisprudenza di legittimità, i quali escludono che una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato possa essere giustificata dal solo fatto di essere prevista da una norma generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo. Di conseguenza è stata confermata la decisione che riconosceva l'anzianità pregressa e le relative conseguenze economiche; l'ente ricorrente è stato condannato anche alle spese di lite e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 519, L. n. 296/2006
La norma sulla stabilizzazione del personale precario va letta in conformità al principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, con riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel precedente rapporto quando ciò incida su trattamento giuridico ed economico.
art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato impedisce di negare rilievo all'anzianità maturata nel rapporto a termine solo perché la diversa disciplina discenda da una fonte generale e astratta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto il meccanismo richiamato dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in tema di ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle procedure di stabilizzazione del personale precario, la qualificazione del passaggio al tempo indeterminato non consente automaticamente di azzerare l'anzianità maturata nel precedente rapporto a termine quando ciò determini una disparità di trattamento incompatibile con il principio unionale di non discriminazione.
- Una norma interna o un contratto collettivo di carattere generale e astratto non può, di per sé, giustificare un trattamento deteriore dei lavoratori a termine rispetto ai lavoratori stabili quanto al riconoscimento dell'anzianità di servizio e delle sue ricadute economiche.
- Se la decisione di merito si conforma alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE e della Cassazione sul divieto di discriminazione tra contratti a termine e contratti a tempo indeterminato, la censura per violazione di legge è infondata.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, seguono la soccombenza le spese di lite e può essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
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