Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27780/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dipendente assunto a termine e poi stabilizzato presso un ente pubblico di ricerca, che chiedeva il riconoscimento dell'anzianità maturata durante il precedente rapporto a termine, con inquadramento nel livello professionale di riferimento dal 5.8.2008 al 5.10.2010, nonché la correlata progressione di carriera e le differenze retributive conseguenti. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo che la disciplina interna sulla stabilizzazione dovesse essere interpretata in modo conforme al principio di non discriminazione rispetto ai lavoratori assunti ab origine a tempo indeterminato, consentendo il cumulo dei periodi lavorati ai fini degli scatti di anzianità e del trattamento economico. In cassazione l'ente ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia sull'eccezione secondo cui, in base all'art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010, il riconoscimento dell'anzianità del periodo a termine avrebbe avuto solo effetti giuridici e non economici, escludendo quindi le differenze retributive; 2) violazione della medesima norma, sostenendo che la condanna al pagamento delle differenze retributive fosse comunque contraria a diritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato che la censura sull'art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010 non era stata ignorata né rigettata nel merito dalla Corte territoriale, ma correttamente dichiarata inammissibile perché proposta tardivamente in appello. In primo grado l'ente si era limitato a contestazioni generiche sull'an e sul quantum della pretesa e non aveva sollevato tempestivamente l'eccezione specifica relativa all'esclusione degli effetti economici del riconoscimento dell'anzianità. Perciò operava il divieto di nova nel giudizio di appello ex art. 435 c.p.c. Conseguentemente è stata confermata la condanna dell'ente al pagamento delle differenze retributive. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata disattesa perché la questione non è risultata pretermessa, ma valutata come inammissibile per tardività della deduzione in appello.

  • art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che il riconoscimento dell'anzianità maturata nel rapporto a termine avesse solo effetti giuridici e non economici; la Corte non ha accolto tale tesi per ragioni processuali, rilevando la tardività dell'eccezione.

  • art. 435 c.p.c.

    È stato applicato come divieto di nova nel giudizio di appello, a fondamento dell'inammissibilità dell'eccezione sollevata tardivamente dall'ente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di debenza.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, l'eccezione che incida sul quantum debeatur deve essere dedotta tempestivamente nel primo grado di giudizio: se proposta per la prima volta in appello è inammissibile per divieto di nova.
  • La censura di omessa pronuncia non è fondata quando il giudice di merito abbia correttamente qualificato come inammissibile, per tardività, la questione sollevata dalla parte.
  • La limitata contestazione generica dell'an e del quantum non consente di introdurre successivamente in appello una specifica eccezione idonea a paralizzare la condanna al pagamento di differenze retributive.
  • In presenza di una questione processualmente tardiva, la Corte di cassazione non riesamina il merito della disciplina sostanziale invocata dalla parte, se la decisione impugnata si fonda correttamente sull'inammissibilità della relativa deduzione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.