Cassazione Civile, Ordinanza n. 38018/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte ricorrente aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal proprio autoveicolo in conseguenza dell'impatto con un cinghiale avvenuto su una strada provinciale in area ricompresa nel Parco Nazionale del Cilento. Il Giudice di Pace aveva accolto la domanda, ma il Tribunale, in riforma della decisione, l'aveva rigettata ritenendo che la fattispecie dovesse essere scrutinata non sotto il regime speciale dell'art. 2052 c.c., bensì secondo i principi generali dell'art. 2043 c.c. La ricorrente ha proposto due motivi di cassazione, deducendo violazione di legge e difetto/contraddittorietà della motivazione: in sostanza ha sostenuto di avere provato la colpa della Regione, consistente nell'omessa adozione di misure di prevenzione quali segnaletica, illuminazione e recinzioni, necessarie a impedire l'accesso degli animali alla carreggiata; ha quindi censurato la decisione impugnata per avere escluso la responsabilità dell'ente e per avere, a suo dire, trascurato o mal valutato tali allegazioni e prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha preliminarmente osservato che la sentenza impugnata era fondata sul principio, non specificamente censurato e quindi coperto da giudicato interno, secondo cui i danni da fauna selvatica non sono risarcibili ex art. 2052 c.c. ma solo ex art. 2043 c.c. Ha quindi esaminato i motivi residui alla luce di tale assetto e li ha ritenuti in parte inammissibili e in parte manifestamente infondati, perché le doglianze si risolvevano nella contestazione di accertamenti di fatto adeguatamente motivati e nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
"i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c."
La Corte richiama il principio secondo cui il danno da fauna selvatica è imputabile alla pubblica amministrazione ai sensi della norma sulla responsabilità per danno cagionato da animali, perché il criterio di imputazione si fonda sulla proprietà o utilizzazione dell'animale; per le specie protette la fauna ricade nel patrimonio indisponibile dello Stato ed è affidata alla cura e gestione pubblica.
"i danni provocati dalla fauna selvatica non sono risarcibili ai sensi dell'art. 2052 c.c., ma esclusivamente sulla base delle disposizioni generali in tema di condotta colposa lesiva"
La decisione impugnata, non censurata sul punto, aveva ricondotto la domanda al regime generale dell'illecito aquiliano, richiedendo la prova della colpa dell'ente e del nesso causale tra omissione e danno.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
"Violazione di norme di diritto (art. 132 comma 2 n. 4 in relazione all'art. 360 n. 3) difetto di motivazione - contradditorietà - illogicità"
La censura di motivazione è stata ritenuta non idonea a superare il rilievo che la sentenza del merito era sorretta da motivazione sufficiente e non apparente.
"Violazione di norme di diritto - violazione di legge (art. 360 n. 3 in relazione all'art.2043 c.c. ed alla legge n. 157/922"
La deduzione del vizio di violazione di legge è stata reputata inidonea a scalfire l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
Legge 11 febbraio 1992, n. 157
È richiamata come disciplina della fauna selvatica protetta, che concorre a fondare il principio per cui tali specie rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla gestione pubblica.
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.
"È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c."
Sono richiamate per la trattazione camerale del ricorso ritenuto destinato all'inammissibilità.
"verifica dell'ammissibilità del ricorso sotto il profilo della sussistenza e della validità della procura speciale"
La Corte dichiara di poter prescindere dalla questione della procura speciale, ritenendola assorbita da altra causa di inammissibilità.
"verifica dell'ammissibilità del ricorso sotto il profilo della sussistenza e della validità della procura speciale rilasciata dalla parte ricorrente al difensore"
Richiamato in tema di procura speciale per il ricorso per cassazione, ma non deciso perché assorbito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
"sussistenza dei presupposti processuali ... di cui all'art. 13, co. 1 quater"
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
"a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13"
Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto, se dovuto e nei limiti di legge.
Massime di principio
- In materia di danni da fauna selvatica, la Corte ribadisce che la responsabilità della pubblica amministrazione va ricondotta, in via generale, all'art. 2052 c.c., con legittimazione passiva esclusiva della Regione quale ente titolare delle funzioni di programmazione, coordinamento e controllo della gestione faunistica.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, se la decisione impugnata è sorretta da motivazione sufficiente e non apparente.
- Se una statuizione del giudice di merito su un autonomo presupposto decisivo non viene specificamente censurata, essa si consolida come giudicato interno e non può essere rimessa in discussione in cassazione.
- Quando la controversia viene erroneamente affrontata dal giudice di merito sotto il regime dell'art. 2043 c.c. e tale impostazione non è oggetto di impugnazione, le censure successive devono essere esaminate entro quel perimetro, con conseguente inammissibilità delle doglianze che mirano a rimettere in discussione l'accertamento fattuale o a ottenere un diverso apprezzamento del materiale istruttorio.
- In ipotesi di danno da fauna selvatica, sul danneggiato incombe la prova del nesso eziologico tra condotta dell'animale ed evento lesivo; sulla Regione grava invece la prova liberatoria del caso fortuito, cioè di un fatto autonomo, eccezionale, imprevedibile e inevitabile nonostante l'adozione delle misure diligenti esigibili.
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