Cassazione Civile, Ordinanza n. 34334/2023 del 07/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda una dirigente di ente camerale che aveva prestato servizio prima presso una camera di commercio e poi, a seguito della costituzione di un nuovo ente, presso un'altra camera di commercio. La lavoratrice domandava il pagamento della retribuzione di risultato per l'anno 2013, oltre ai contributi previdenziali e all'accertamento dell'insussistenza di crediti restitutori degli enti nei suoi confronti. La Corte d'appello aveva riconosciuto la somma dovuta, ma aveva qualificato il diritto alla retribuzione di risultato non in base all'art. 2126 c.c. bensì come trattamento economico spettante per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori ex art. 52, comma 5, d.lgs. 165/2001, ritenendo nullo il solo conferimento dell'incarico dirigenziale per violazione dell'art. 19 d.lgs. 165/2001. In cassazione la ricorrente principale ha censurato: 1) la quantificazione della retribuzione di risultato, assumendo che non fosse stato considerato il diverso apporto dei dirigenti; 2) la pronuncia sulla nullità dell'incarico e l'inammissibilità della domanda di accertamento negativo dei crediti, sostenendo che vi fosse interesse ad agire per l'incertezza derivante dalle contestazioni e dalle minacce di ripetizione formulate dagli enti; 3) l'omessa pronuncia su ulteriori crediti indebiti; 4) il regolamento delle spese. L'ente camerale resistente/ricorrente incidentale ha invece insistito sulla nullità dell'accordo transattivo che aveva originato l'incarico, sostenendo che esso avesse ad oggetto diritti indisponibili e che, caduto l'accordo, non fosse dovuto alcun trattamento economico per l'attività svolta, oppure che le somme dovessero ritenersi indebite e ripetibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, rigettato il primo e dichiarato assorbito il quarto. Ha ritenuto corretta la doglianza sulla sussistenza dell'interesse ad agire nelle domande di mero accertamento negativo, poiché l'interesse non richiede necessariamente una lesione già attuale, essendo sufficiente un'incertezza oggettiva sul rapporto giuridico e sui diritti e obblighi da esso nascenti. Ha considerato tale principio applicabile al caso, in cui l'ente camerale contestava radicalmente il diritto al trattamento economico e paventava la ripetizione delle somme erogate. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale è rimasto assorbito. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato nel primo motivo del ricorso principale in relazione alla quantificazione della retribuzione di risultato; la Corte non ne affronta il merito perché il motivo è dichiarato inammissibile.
Richiamato dalle parti e dalla sentenza impugnata come possibile base del diritto al trattamento economico per prestazione di fatto; la Corte di cassazione non decide sul relativo merito perché la questione viene assorbita dall'accoglimento dei motivi sull'interesse ad agire.
Richiamato nel primo motivo di ricorso principale; la censura è reputata inammissibile poiché diretta a rivalutare il materiale probatorio.
La Corte afferma che l'interesse ad agire nelle azioni di mero accertamento sussiste anche in presenza di un'incertezza oggettiva sul rapporto giuridico, non solo quando vi sia una lesione attuale.
Richiamato nel secondo motivo del ricorso principale insieme agli artt. 99 e 100 c.p.c.; la questione viene accolta nei limiti dell'interesse ad agire nelle domande di accertamento negativo.
Richiamato nel secondo motivo del ricorso principale in relazione al principio della domanda.
Richiamato nel terzo motivo del ricorso principale per denunciare l'omessa pronuncia su una domanda di accertamento negativo ulteriore.
Richiamato nel quarto motivo del ricorso principale contro la regolazione delle spese; il motivo è assorbito.
Richiamato nel quarto motivo del ricorso principale contro la regolazione delle spese; il motivo è assorbito.
Richiamato per contestare la legittimità del conferimento dell'incarico dirigenziale; la Corte d'appello aveva ritenuto nullo il conferimento per violazione di tale disposizione, ma la cassazione non entra nel merito della questione.
art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
Indicato dalla Corte d'appello come base del diritto al trattamento economico per mansioni superiori svolte di fatto; la cassazione non ne esclude l'applicabilità nel merito perché assorbe la questione.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di transazione e diritti indisponibili; il motivo resta assorbito.
Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la nullità dell'accordo transattivo per motivo illecito; questione assorbita.
Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la illiceità della causa dell'accordo transattivo; questione assorbita.
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione all'imputabilità alla lavoratrice delle conseguenze dell'asserito atto invalido; questione assorbita.
Richiamato nel ricorso incidentale insieme all'art. 45 d.lgs. 165/2001 per contestare la natura delle somme riconosciute; questione assorbita.
Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere che le somme sarebbero state risarcitorie o indebite; questione assorbita.
Richiamato nel ricorso incidentale come base della ripetizione dell'indebito; questione assorbita.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle azioni di mero accertamento, l'interesse ad agire non presuppone necessariamente una lesione già attuale del diritto, essendo sufficiente una situazione di incertezza oggettiva sul rapporto giuridico o sulla portata dei diritti e degli obblighi da esso derivanti, purché tale incertezza non sia superabile se non con una pronuncia del giudice.
- Quando una parte contesta in modo radicale la debenza di emolumenti e prospetta o minaccia azioni restitutorie, sussiste interesse ad agire per ottenere l'accertamento negativo dell'asserito credito anche se la pretesa restitutoria non si sia ancora tradotta in una domanda giudiziale autonoma.
- In sede di legittimità non è deducibile come vizio motivazionale la mera critica alla valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, se la censura mira in realtà a una nuova valutazione delle risultanze documentali.
- Le questioni che implicano l'esame della domanda di accertamento negativo e la verifica dell'esistenza dei crediti contrapposti devono essere esaminate dal giudice di merito; ove non lo siano, la sentenza va cassata con rinvio.
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