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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34338/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (previdenza)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda di regolarizzazione della posizione contributiva avanzata nei confronti dell'INPS, fondata sull'allegazione di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con un comune. La precedente sentenza di legittimità aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza d'appello che aveva respinto la domanda. Con l'istanza di revocazione la parte ricorrente deduceva, con il primo motivo, un errore di fatto della sentenza revocanda nella ricostruzione degli antefatti processuali, nella valutazione della posizione dell'INPS rispetto alla domanda di regolarizzazione, nella qualificazione delle somme percepite come assistenziali e non retributive, nella localizzazione dei documenti richiamati in ricorso e nell'affermazione secondo cui il ricorso avrebbe censurato solo la valutazione del materiale istruttorio. Con il secondo motivo lamentava la violazione di diritti fondamentali convenzionali, sostenendo che la Corte non avesse esaminato in modo adeguato e rigoroso gli elementi di fatto e di prova dai quali sarebbe emerso il rapporto di lavoro subordinato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di revocazione perché gli errori denunciati non erano decisivi oppure non erano errori di fatto ma di giudizio; in particolare, gli asseriti errori sugli antefatti processuali erano irrilevanti, quello sulla localizzazione dei documenti non incideva sulla decisione perché la sentenza si fondava anche su una autonoma ratio di inammissibilità, e gli ulteriori rilievi investivano apprezzamenti probatori e qualificazioni giuridiche. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che non ricorrevano i presupposti della revocazione ex art. 391-quater c.p.c. perché non vi era alcuna sentenza della Corte EDU che avesse accertato un contrasto con la Convenzione; inoltre, la censura mirava solo a rimettere in discussione la valutazione degli elementi istruttori, dunque un errore di giudizio e non di fatto. Il ricorso per revocazione è stato quindi rigettato/in realtà dichiarato inammissibile nel suo complesso, con conferma della sentenza precedente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    art.360, co.1, n.5 c.p.c.

    Le censure sulla valutazione del materiale istruttorio non possono essere veicolate oltre i limiti del motivo di ricorso per cassazione previsto da questa norma.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione di questa norma sussiste solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti; nel caso esaminato la sentenza revocanda non aveva affermato un simile principio in concreto, ma lo aveva richiamato come massima.

  • art. 391-quater c.p.c.

    La revocazione per contrarietà alla Convenzione EDU presuppone una sentenza della Corte EDU che abbia accertato l'incompatibilità della decisione impugnata con la Convenzione o con i Protocolli; in mancanza, il motivo è inammissibile.

  • Convenzione EDU

    Il richiamo alla Convenzione non è sufficiente se la censura si risolve nella contestazione della valutazione delle prove senza una previa pronuncia della Corte EDU.

Massime di principio

  • In sede di revocazione, l'errore di fatto è rilevante solo se è essenziale e decisivo, cioè se la decisione impugnata poggia su di esso; l'errore è irrilevante quando la sentenza si fonda su una diversa ratio decidendi non incisa dal vizio denunciato.
  • Non integra errore revocatorio la critica che investe l'apprezzamento delle prove, la qualificazione giuridica dei fatti o l'interpretazione del contenuto del ricorso, poiché tali profili appartengono al giudizio e non alla percezione fattuale.
  • L'asserita omissione nella localizzazione dei documenti è irrilevante se la declaratoria di inammissibilità è sorretta anche da un'autonoma e distinta ragione non colpita dalla censura.
  • La revocazione fondata su violazione della Convenzione EDU richiede il presupposto specifico dell'intervento di una sentenza della Corte EDU che abbia riconosciuto il contrasto della decisione impugnata con la Convenzione; in difetto, il rimedio non è esperibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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