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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34333/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Una dipendente del comparto scuola aveva agito per ottenere il pagamento delle ore eccedenti prestate in più anni scolastici, quale coordinatore provinciale per l'educazione fisica, chiedendo l'applicazione del trattamento economico previsto dall'art. 87 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009. In appello aveva ottenuto solo il riconoscimento, per l'anno scolastico 2010/2011 e con esclusione del periodo feriale, della maggiorazione del 10% calcolata sulla retribuzione comprensiva dell'indennità integrativa speciale; per gli anni successivi la Corte territoriale aveva invece ritenuto applicabile il regime forfettario previsto dall'Accordo Nazionale del 18.11.2009 e dalle intese successive. La ricorrente ha impugnato la decisione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2099 c.c., 87 CCNL e 36 Cost., per avere la Corte d'appello qualificato il compenso per ore eccedenti come voce esclusa dalla normale retribuzione e quindi non spettante nel periodo di ferie; 2) violazione degli artt. 2099 c.c., 87 CCNL, 40, comma 3 quinquies, d.lgs. 165/2001 e 36 Cost., per aver ritenuto che la disciplina del comma 3 dell'art. 87 fosse derogabile dalla contrattazione integrativa; 3) violazione dell'art. 87 CCNL e dell'art. 12 preleggi, per avere esteso ai coordinatori provinciali l'alternativa tra computo percentuale e forfettario prevista per il personale docente; 4) omesso esame di un fatto decisivo e omessa pronuncia sulla domanda relativa anche agli anni scolastici 2012/2013-2014/2015.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo, rigettato il primo e dichiarato inammissibile il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché il compenso ex art. 87, comma 3, ha natura accessoria e non spetta nel periodo feriale. Ha invece accolto le censure sulla disciplina del compenso per le ore eccedenti, affermando che per i coordinatori provinciali per l'educazione fisica l'art. 87 prevede un computo diverso rispetto al personale docente e che, in materia, non opera una delega alla contrattazione integrativa decentrata, essendo il rinvio dell'art. 30 del CCNL limitato alla contrattazione integrativa vigente alla data di stipula del contratto collettivo. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non formulato nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità sull'omessa pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 2099 c.c.

    Richiamato come parametro della disciplina retributiva, ma la Corte ha escluso che esso conduca al riconoscimento del compenso per ore eccedenti nel periodo feriale, trattandosi di emolumento accessorio.

  • art. 87 CCNL Comparto Scuola 2006/2009

    Per i coordinatori provinciali per l'educazione fisica disciplina il trattamento economico delle ore eccedenti le diciotto settimanali con modalità diverse da quelle previste per il personale docente; il compenso ha carattere accessorio e non spetta nelle ferie; non è derogabile dalla contrattazione integrativa decentrata nei termini prospettati dalla sentenza impugnata.

  • art. 36 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della tesi sul corretto trattamento economico, ma non ritenuto idoneo a fondare il diritto al compenso feriale per la voce accessoria oggetto di causa.

  • art. 40, comma 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato per contestare la possibilità di deroga della disciplina collettiva da parte della contrattazione integrativa.

  • art. 12 preleggi

    Usato per censurare l'interpretazione della clausola collettiva, poi accolta dalla Corte di cassazione quanto alla corretta lettura dell'art. 87 del CCNL.

  • art. 30 CCNL Comparto Scuola 2006/2009

    La Corte ha precisato che il rinvio operato da questa norma riguarda la sola contrattazione integrativa vigente alla data di stipula del CCNL, escludendo un'ampia delega a fonti integrative successive.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per rinviare alla motivazione dei precedenti giurisprudenziali citati.

  • art. 360 c.p.c.

    Evocato con riguardo al vizio di omessa pronuncia, ma il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non formulato nei termini richiesti dall'orientamento delle Sezioni Unite.

  • art. 112 c.p.c.

    Norma richiamata dal precedente delle Sezioni Unite in tema di omessa pronuncia; il motivo avrebbe dovuto univocamente denunciare la nullità della decisione per omissione.

Massime di principio

  • Il compenso previsto dalla contrattazione collettiva per ore eccedenti una determinata soglia settimanale può avere natura accessoria e, se tale natura emerge dalla disciplina applicabile, non è automaticamente dovuto anche per il periodo feriale.
  • Quando il contratto collettivo disciplina in modo specifico il trattamento economico di una particolare figura professionale, l'interprete deve valorizzare la diversità della posizione lavorativa e non estendere senza base testuale il regime previsto per altri lavoratori omogenei solo in apparenza.
  • La contrattazione integrativa non può derogare alla disciplina collettiva di livello superiore oltre i limiti espressamente previsti; il rinvio a fonti integrative va letto in modo rigoroso e circoscritto.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che denuncia omessa pronuncia è inammissibile se non contiene un chiaro riferimento alla nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e si limita a lamentare motivazione mancante o insufficiente.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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