Cassazione Civile, Ordinanza n. 34330/2023 del 07/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro nell'ambito del quale la Corte d'appello aveva respinto l'appello proposto dalla società datrice di lavoro, confermando la decisione di primo grado che, ritenuta la nullità della cessione di ramo d'azienda dalla società a un'altra impresa e il mancato ripristino del rapporto, aveva condannato la società a pagare alla lavoratrice le retribuzioni maturate dalla messa in mora. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso ritualmente notificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c., con compensazione delle spese di lite. Ha inoltre escluso l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, precisando che la declaratoria di estinzione non è equiparabile a rigetto o inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022
indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso e il termine per il deposito dell'ordinanza
la rinuncia al ricorso, se ritualmente notificata, consente la declaratoria di estinzione del processo
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il processo si estingue per rinuncia, perché l'estinzione non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità
richiamato solo come fonte modificativa dell'art. 380 bis.1 c.p.c.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ritualmente notificata, produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, poiché non ha natura di atto accettizio.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse alla prosecuzione della lite.
- In caso di estinzione del processo per rinuncia, il giudice può porre le spese di lite a carico del rinunciante o compensarle, secondo le circostanze del caso.
- La declaratoria di estinzione non è equiparabile al rigetto né alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e, pertanto, non comporta l'ulteriore contributo unificato previsto per tali esiti.
Come è indicizzato
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