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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34332/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta dalla società avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da una lavoratrice per il pagamento dell'equivalente economico dei buoni pasto relativi a un determinato periodo. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione; la corte d'appello ha confermato tale decisione respingendo l'appello della società. In cassazione la società ha proposto ricorso con un unico motivo, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, successivamente accettata dalla controricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società e della sua accettazione da parte della controricorrente. Ricorrendo le condizioni di cui all'art. 390 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del processo. Ha inoltre disposto che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese di lite, in ragione della reciproca adesione alla rinuncia. Ha infine escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, chiarendo che l'estinzione non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio nei termini previsti dal rito camerale

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, integra il presupposto per dichiarare l'estinzione del processo

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    in presenza di reciproca adesione alla rinuncia, non si dispone sulle spese processuali

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    l'estinzione del giudizio di cassazione non determina l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, non essendo equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia accettata dalla parte costituita, determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
  • La reciproca adesione delle parti alla rinuncia consente di non provvedere sulle spese processuali.
  • La declaratoria di estinzione del ricorso per cassazione non è assimilabile al rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità dell'impugnazione e, perciò, non comporta l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

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