Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34340/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda rivolta all’ente previdenziale per ottenere la regolarizzazione della posizione contributiva in relazione a un preteso rapporto di lavoro subordinato intercorso con un ente comunale. La domanda era stata respinta nei gradi di merito e il successivo ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile con sentenza n. 13934/2022 per una pluralità di ragioni: commistione di mezzi di impugnazione eterogenei, difetto di localizzazione dei documenti richiamati e inammissibilità delle censure sulla valutazione delle prove oltre i limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Con il ricorso per revocazione la parte soccombente ha dedotto, da un lato, un errore percettivo della Corte su alcuni antefatti processuali, sulla mancata opposizione dell’ente alla regolarizzazione contributiva, sulla natura delle somme percepite e sulla localizzazione dei documenti; dall’altro, ha lamentato una violazione dei diritti garantiti dalla CEDU per asserita insufficiente considerazione del materiale probatorio idoneo a dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che l’errore revocatorio è configurabile solo se essenziale e decisivo rispetto alla decisione impugnata. Nel caso concreto, gli errori prospettati non erano decisivi oppure non integravano veri errori di fatto, ma censure di giudizio: gli antefatti processuali erano comunque stati correttamente compresi; l’asserito difetto di localizzazione dei documenti era irrilevante perché la precedente decisione si fondava anche su una autonoma ratio di inammissibilità non attinta dall’errore; le doglianze sulla natura delle somme, sulle prove utilizzate e sulla qualificazione delle censure investivano valutazioni giuridico-probatorie, non errori percettivi. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché non ricorreva la specifica ipotesi di revocazione collegata a una sentenza della Corte EDU e, in ogni caso, la doglianza si risolveva nella critica alla mancata considerazione di elementi istruttori. La parte ricorrente è stata dunque soccombente nel giudizio di revocazione.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    le censure sulla valutazione del materiale istruttorio restano inammissibili se mirano a sollecitare un nuovo giudizio sul fatto oltre i limiti del vizio denunciabile in cassazione

  • art. 391-quater c.p.c.

    la revocazione per contrasto con la CEDU presuppone una sentenza della Corte EDU che abbia riconosciuto la contrarietà della decisione impugnata alla Convenzione o ai suoi Protocolli; in mancanza, il motivo è inammissibile

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione si configura solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti; il semplice richiamo a una massima astratta non integra di per sé errore revocatorio

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo in via generale nella tassonomia dell'onere probatorio; nel testo non emerge una specifica applicazione

  • Cass. 4678/22

    l’errore revocatorio è rilevante solo se essenziale e decisivo; è irrilevante quando la decisione sia sorretta anche da autonoma ratio non colpita dall’errore

Massime di principio

  • L’errore di fatto revocatorio è deducibile solo se ha carattere essenziale e decisivo, cioè se la decisione impugnata poggia su di esso in modo determinante.
  • Non integra errore revocatorio la critica che investe l’apprezzamento delle prove, la qualificazione delle censure o la valutazione giuridica degli elementi istruttori, perché si tratta di errori di giudizio.
  • Se la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome, l’eventuale errore che colpisca una sola di esse non consente la revocazione quando le altre restano integre e idonee a sorreggere la decisione.
  • La revocazione fondata su asserite violazioni della CEDU richiede il presupposto specifico di una precedente sentenza della Corte EDU che abbia accertato la contrarietà della decisione italiana alla Convenzione o ai suoi Protocolli.
  • La dedotta omessa o insufficiente considerazione di documenti o prove non localizza di per sé un errore di fatto, se la doglianza mira in realtà a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.