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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34329/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia originava da una sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva accolto solo in parte l'appello della società: in particolare aveva respinto la domanda di tre lavoratrici volta a ottenere l'assegno ad personam e, al tempo stesso, aveva condannato la società al pagamento dell'indennità per l'attività prestata fuori sede. La società proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia al ricorso. Le lavoratrici accettavano espressamente la rinuncia.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalle controricorrenti, e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha inoltre statuito che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese processuali, per effetto della reciproca adesione alla rinuncia. Ha infine escluso l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, chiarendo che la declaratoria di estinzione non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022

    indica il rito camerale seguito per la decisione, con riserva di deposito dell'ordinanza entro sessanta giorni.

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    in presenza di reciproca adesione alla rinuncia, non si dispone sulle spese processuali.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato non opera quando il processo si estingue per rinuncia, poiché tale esito non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte resistente, comporta l'estinzione del processo senza decisione sul merito.
  • Quando l'estinzione del giudizio deriva da rinuncia concordemente accettata, il giudice può non provvedere sulle spese processuali.
  • La declaratoria di estinzione per rinuncia non è assimilabile al rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità dell'impugnazione, e non fa sorgere l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto per tali esiti.
  • In presenza di rinuncia accettata, la Corte si limita a prendere atto dell'evento estintivo, senza esaminare i motivi del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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