Cassazione Penale, Sentenza n. 36100/2026 del 14/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 17 luglio 2025, aveva parzialmente riformato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Livorno il 20 dicembre 2022: aveva condannato Massimo Provinciali, Stefano Corsini e Corrado Neri (classe 1975) per falso ideologico in relazione agli episodi del 15 marzo 2018 (capo 7) e del 6 settembre 2018 (capo 8), a un anno di reclusione ciascuno, riconosciute le attenuanti generiche e la continuazione, dichiarando la falsità e confiscando le autorizzazioni; aveva inoltre disposto declaratorie di prescrizione per altri episodi di falso, assolto dagli abusi d'ufficio perché il fatto non era previsto dalla legge come reato e condannato gli imputati al risarcimento dei danni, da liquidarsi separatamente, e alle spese delle parti civili. Le contestazioni riguardavano autorizzazioni all'occupazione temporanea di aree demaniali del porto di Livorno, comprese quelle retrostanti gli accosti 14E, 14F e 14G e l'area Paduletta, rilasciate a imprese operanti nei traffici marittimi. Secondo l'accusa, i provvedimenti attestavano falsamente la ricorrenza di esigenze contingenti e precarie, mentre l'uso delle aree era stabile e volto a favorire determinati operatori e, indirettamente, la compagnia Grimaldi. Gli imputati hanno proposto ricorso deducendo, tra l'altro: aspecificità e inammissibilità degli appelli del pubblico ministero e delle parti civili; difetto di interesse del pubblico ministero per prescrizione o abrogazione dell'abuso d'ufficio; violazione del giudicato parziale e divieto di reformatio in peius per la modifica della formula assolutoria di Corsini; mancata rinnovazione delle prove dichiarative in appello; revoca non motivata dell'ammissione dei consulenti tecnici; violazione del principio di correlazione, perché al capo 8 era stato contestato l'abuso d'ufficio, ma la condanna era stata pronunciata per falso ideologico; erronea interpretazione della disciplina delle concessioni e delle occupazioni temporanee e insussistenza degli elementi materiale e soggettivo del falso; carenza di prova e di motivazione sul concorso dei privati; infine, insussistenza e mancata motivazione del danno, del nesso causale e delle statuizioni civili. Sono state contestate anche la pena e la motivazione rafforzata necessaria per riformare l'assoluzione.
La decisione
La Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza agli effetti penali per il capo 8 nei confronti di Provinciali, Corsini e, per estensione, Neri classe 1975: la condanna per falso ideologico riguardava un fatto nuovo, non contestato, poiché l'imputazione descriveva soltanto l'abuso d'ufficio. Ha trasmesso gli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Livorno, cui spetta valutare l'eventuale esercizio dell'azione penale per il diverso reato. Ha annullato senza rinvio la condanna per il capo 7, perché il fatto non sussiste: la reiterazione delle autorizzazioni poteva dimostrare l'inadeguatezza o illegittimità del titolo temporaneo rispetto a un uso ormai stabile, ma non provava da sola che i singoli atti attestassero presupposti fattuali inesistenti. Le esigenze indicate erano effettive; l'errore riguardava la loro qualificazione giuridica come contingenti e la scelta dello strumento amministrativo. Per ciascun atto sarebbe stato necessario individuare uno specifico presupposto fattuale inesistente e consapevolmente attestato. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l'appello del pubblico ministero nei confronti di Paroli, Neri classe 1962, Ercoli, Becce e Baldissara, essendo maturata la prescrizione; per Provinciali, Corsini e Neri classe 1975, la carenza di interesse riguarda gli episodi prescritti, mentre l'appello resta ammissibile per i capi di condanna scrutinati. È rimasta ferma l'assoluzione di primo grado «perché il fatto non sussiste» per gli abusi d'ufficio, non impugnata quanto a Corsini e non modificabile per gli altri dopo l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero, anche in considerazione dell'abrogazione dell'art. 323 c.p. È stata respinta la censura di aspecificità degli appelli. È stata respinta la doglianza di Becce sulla mancata rinnovazione delle prove dichiarative: il Tribunale non le aveva valutate, la decisione d'appello si fondava principalmente su documenti, intercettazioni e diversa interpretazione normativa, e non era stata indicata la decisività di specifiche dichiarazioni. È stata respinta anche la censura sulla revoca dei consulenti tecnici, ammessi per esprimere valutazioni giuridiche estranee alla prova tecnica, oltre che dedotta senza indicare un concreto apporto decisivo. La Cassazione ha revocato tutte le statuizioni civili: per i falsi, perché venuto meno il fatto illecito posto a fondamento della condanna risarcitoria; per gli abusi d'ufficio, perché l'abrogazione dell'art. 323 c.p. preclude l'accertamento delle pretese civili in sede penale, restando salva la loro riproposizione davanti al giudice civile. Le residue censure sono state assorbite. Nessuna condanna penale è stata confermata.
Norme richiamate
Ne consegue che, agli effetti penali, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in relazione a tali reati, restando ferma, per i ricorrenti interessati dall'appello del Pubblico ministero, l'assoluzione pronunciata dal Tribunale con la formula «perché il fatto non sussiste»; resta altresì ferma, quanto a Stefano Corsini, come già detto, la medesima formula assolutoria, già divenuta irrevocabile per mancanza di impugnazione della Parte pubblica.
L'abrogazione dell'abuso d'ufficio fa venir meno l'interesse concreto del pubblico ministero a coltivare l'appello agli effetti penali; non può essere sostituita la formula assolutoria di primo grado e non può proseguire in sede penale l'accertamento delle pretese civili fondate su quelle condotte.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel concorso tra più cause di proscioglimento, la sequenza delle formule previste dall'art. 129 cod. proc. pen. riflette la progressiva riduzione dell'ampiezza degli effetti liberatori per l'imputato.
La formula «perché il fatto non sussiste» è più ampiamente liberatoria di quella «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato» e non può essere sostituita in senso peggiorativo quando la statuizione assolutoria sia divenuta irrevocabile.
Trova quindi applicazione il principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui l'interesse all'impugnazione, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere concreto e correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato, sussistendo solo quando il mezzo sia idoneo a determinare una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante.
L'impugnazione è ammissibile solo se può produrre per l'impugnante un risultato pratico concretamente più vantaggioso; venuta meno la possibilità di un effetto penale favorevole, il pubblico ministero non ha interesse a proseguire l'appello, salva la presenza di specifiche ulteriori ragioni.
Le parti civili possono infatti coltivare autonomamente le proprie ragioni mediante impugnazione agli effetti civili, ai sensi degli artt. 573, 576 e 622 cod. proc. pen., anche quando il processo penale si concluda con una pronuncia liberatoria nel merito.
Le pretese risarcitorie della parte civile sono autonomamente tutelabili agli effetti civili e la loro presenza non mantiene, da sola, l'interesse del pubblico ministero a proseguire l'impugnazione penale.
L'accoglimento della censura si estende, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., anche a Corrado Neri (classe 1975), condannato per il medesimo capo 8), poiché la violazione investe la struttura oggettiva dell'imputazione e non si fonda su ragioni personali dei ricorrenti che l'hanno dedotta.
L'accoglimento di una censura processuale comune, non fondata su ragioni personali, può estendersi ai coimputati cui essa è applicabile.
La disciplina dettata dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. presuppone, infatti, che le prove dichiarative da assumere nuovamente siano decisive.
In caso di appello del pubblico ministero contro un'assoluzione, la rinnovazione è richiesta per le prove dichiarative decisive oggetto di diversa valutazione; non è necessaria quando il primo giudice non le abbia valutate e la riforma si fondi su documenti, intercettazioni o questioni giuridiche, né basta allegare genericamente che le dichiarazioni abbiano influito.
L'art. 220 cod. proc. pen. circoscrive, infatti, l'ammissione della perizia ai casi in cui occorra svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedano specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche; la medesima logica governa la consulenza tecnica di parte, anche fuori dei casi di perizia, poiché essa è destinata a introdurre nel processo un sapere specialistico, non a sostituire il giudice nell'interpretazione della norma o nella soluzione di questioni di diritto.
Perizia e consulenza tecnica servono ad apportare conoscenze specialistiche extragiuridiche; non possono essere utilizzate per demandare al consulente l'interpretazione normativa o la soluzione di questioni di diritto.
La reiterazione delle autorizzazioni dimostra, invero, l'inadeguatezza del titolo temporaneo rispetto a un'utilizzazione divenuta stabile, ma non prova, da sola, che i singoli provvedimenti attestassero esigenze inesistenti.
Il falso ideologico in atto pubblico non si identifica con l'illegittimità della scelta amministrativa: occorre che l'atto attesti, anche implicitamente, un presupposto fattuale inesistente. La reiterazione di titoli temporanei può rivelare l'inadeguatezza del regime adottato, ma non dimostra da sola la falsità di ciascun atto; la verifica va compiuta rispetto alla situazione esistente al momento della sua adozione.
art. 36 del Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime del porto di Livorno
Il termine "contingente", nel suo significato letterale e sistematico, richiama una situazione occasionale, non ordinaria e, comunque, circoscritta nel tempo, non potendo essere esteso fino a ricomprendere esigenze strutturali, permanenti o destinate a soddisfare in via continuativa l'operatività di determinati traffici o operatori.
L'occupazione temporanea richiede esigenze effettivamente contingenti e un uso precario. Il potere discrezionale dell'Autorità portuale riguarda l'apprezzamento delle condizioni fattuali, ma non consente di qualificare arbitrariamente come contingente un'esigenza strutturale o permanente.
art. 39 del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione
La reiterazione delle autorizzazioni non poteva, dunque, stabilizzare un uso divenuto continuativo: in tale evenienza, l'art. 39 del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione finiva per sottendere il ricorso al regime concessorio previsto dall'art. 36 cod. nav.
L'uso continuativo delle aree demaniali non può essere stabilizzato mediante rinnovi di autorizzazioni temporanee e deve essere ricondotto al regime concessorio; l'inosservanza di tale regime, tuttavia, non integra di per sé il falso ideologico.
La reiterazione delle autorizzazioni non poteva, dunque, stabilizzare un uso divenuto continuativo: in tale evenienza, l'art. 39 del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione finiva per sottendere il ricorso al regime concessorio previsto dall'art. 36 cod. nav.
Quando l'utilizzazione del bene demaniale diviene continuativa, deve trovare applicazione il regime concessorio, senza che il rinnovo di autorizzazioni temporanee possa rendere legittimo l'uso stabile.
Tali disposizioni confermano l'esistenza di strumenti di utilizzazione del demanio diversi dalla concessione, ma non consentono che, attraverso reiterati rinnovi, un'occupazione formalmente temporanea si trasformi in un uso stabile, soggetto al regime concessorio.
L'art. 50 c.nav. ammette forme di autorizzazione per determinati usi delle aree demaniali, ma non legittima la trasformazione di fatto, mediante rinnovi, di un'occupazione temporanea in utilizzazione stabile.
art. 18 della legge n. 84 del 1994
Non depongono in senso contrario né l'art. 18 della legge n. 84 del 1994 (pur nella versione applicabile al caso in esame, ossia precedente alla riforma del 2022), nella parte in cui prevede la riserva di spazi operativi anche a imprese autorizzate ma non concessionarie, né l'art. 50 cod. nav.
La previsione di spazi operativi riservati a imprese autorizzate ma non concessionarie non consente di eludere i presupposti dell'occupazione temporanea né di stabilizzare un uso continuativo senza ricorrere al regime concessorio.
In tema di concorso del privato nel falso ideologico del pubblico ufficiale, non è sufficiente accertare che il privato abbia tratto vantaggio dall'atto falso o che fosse genericamente consapevole del contesto amministrativo nel quale l'atto è stato adottato.
Il concorso del privato nel falso richiede l'individuazione di una condotta materiale o morale concreta, causalmente rilevante nella formazione dell'atto falso, e la consapevolezza della non veridicità dei presupposti attestati; il mero vantaggio o la generica conoscenza del contesto non bastano.
Poiché la responsabilità è stata affermata per un fatto nuovo rispetto a quello contestato, la nullità della relativa statuizione comporta, ai sensi degli artt. 604, comma 3 e 622, lett. f), cod. proc. pen. la trasmissione degli atti al Pubblico ministero, cui compete valutare l'esercizio dell'azione penale in ordine al diverso reato emerso.
Quando la condanna riguarda un fatto nuovo non contestato, la statuizione va annullata e gli atti sono trasmessi al pubblico ministero per le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale.
La sentenza impugnata ha, pertanto, dichiarato la responsabilità degli imputati per un fatto nuovo e ulteriore rispetto a quello contestato, senza che siano state osservatele forme previste per l'integrazione dell'imputazione, con conseguente violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
La condanna per un fatto nuovo o ulteriore, non contestato nelle forme previste, viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza quando l'imputato sia posto di fronte a un addebito sostanzialmente diverso senza effettiva possibilità di difesa.
Poiché la responsabilità è stata affermata per un fatto nuovo rispetto a quello contestato, la nullità della relativa statuizione comporta, ai sensi degli artt. 604, comma 3 e 622, lett. f), cod. proc. pen. la trasmissione degli atti al Pubblico ministero, cui compete valutare l'esercizio dell'azione penale in ordine al diverso reato emerso.
La nullità della statuizione di condanna per fatto nuovo comporta la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la valutazione sull'azione penale relativa al diverso reato.
Alla luce di tali principi, e in conformità a quanto già affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 16983 del 12 marzo 2025, Claudio, non mass.), la sopravvenuta abrogazione dell'art. 323 cod. pen. ad opera della legge n. 114 del 2024 assume rilievo dirimente, poiché preclude al giudice penale l'accertamento delle pretese civili fondate sulle condotte originariamente qualificate come abuso d'ufficio.
L'impugnazione della parte civile agli effetti civili non consente di proseguire davanti al giudice penale l'accertamento risarcitorio quando il reato sia stato abrogato; la domanda può essere riproposta nella sede civile.
art. 6, par. 3, lett. d), CEDU
La previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU — che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne — implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado.
Il diritto di esaminare i testimoni impone la rinnovazione in appello quando la riforma dell'assoluzione si fondi sulla diversa valutazione di dichiarazioni decisive; la regola è funzionale a garantire oralità e immediatezza.
Massime di principio
- Il falso ideologico può riguardare anche il presupposto fattuale implicito di un atto a contenuto dispositivo, ma la sua configurabilità richiede che tale presupposto sia oggettivamente non veritiero; non basta che l'atto sia amministrativamente illegittimo.
- La reiterazione di autorizzazioni temporanee può dimostrare che l'uso dell'area è divenuto stabile e che il titolo scelto è inadeguato, ma non prova da sola la falsità di ciascun provvedimento. La veridicità va valutata con riferimento ai fatti esistenti al momento dell'adozione del singolo atto.
- La qualificazione come contingente di un'esigenza effettivamente esistente può costituire un errore giuridico-valutativo sulla scelta del titolo amministrativo, senza integrare l'immutatio veri richiesta dal falso ideologico; per la condanna occorre indicare quale specifico presupposto fattuale fosse inesistente e fosse stato consapevolmente attestato.
- L'occupazione temporanea del demanio presuppone un uso precario e un'esigenza circoscritta nel tempo. Un'esigenza strutturale o continuativa non può essere stabilizzata tramite rinnovi di autorizzazioni temporanee e, se ne ricorrono i presupposti, va regolata mediante concessione secondo criteri trasparenti e concorrenziali.
- Il concorso del privato nel falso ideologico del pubblico ufficiale non può fondarsi sul solo vantaggio tratto dall'atto o sulla generica consapevolezza del contesto: occorre individuare una condotta concreta, materiale o morale, causalmente rilevante nella formazione dell'atto, e la consapevolezza della falsità dei presupposti attestati.
- La condanna per un reato diverso da quello contestato viola il principio di correlazione quando l'imputazione non contenga, neppure in fatto, gli elementi costitutivi del reato ritenuto e la decisione introduca un addebito nuovo senza le forme di contestazione e senza effettiva possibilità di difesa.
- L'interesse a impugnare deve essere concreto e collegato agli effetti primari e diretti della decisione. Se, per prescrizione o abrogazione del reato, l'appello del pubblico ministero non può produrre un risultato penale concretamente favorevole, esso è inammissibile, anche se sono costituite parti civili che possono agire autonomamente agli effetti civili.
- La rinnovazione in appello delle prove dichiarative è necessaria quando il giudice intenda riformare in peius l'assoluzione sulla base di una diversa valutazione di prove dichiarative decisive; non è richiesta quando il primo giudice non le abbia valutate e la decisione d'appello si fondi su elementi diversi, né quando la decisività sia allegata genericamente.
- La perizia e la consulenza tecnica possono introdurre conoscenze specialistiche tecniche, scientifiche o artistiche, ma non sostituire il giudice nell'interpretazione delle norme o nella soluzione di questioni giuridiche.
- L'abrogazione del reato preclude al giudice penale la prosecuzione dell'accertamento delle pretese civili fondate sul medesimo fatto; resta salva la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice civile.
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