Cassazione Penale, Sentenza n. 36096/2026 del 14/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 9 marzo 2026 della Corte d’appello di Caltanissetta, che aveva confermato la sua condanna per il reato previsto dall’art. 95 d.P.R. n. 115/2002. Nell’ambito di un procedimento volto a ottenere la liberazione anticipata ai sensi dell’art. 54 della legge n. 354/1975, aveva presentato al magistrato di sorveglianza una dichiarazione sostitutiva per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indicando il solo reddito risultante dall’ISEE e omettendo ulteriori somme percepite, non soggette a tassazione, tra cui reddito di cittadinanza e bonus bebè; era contestata la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Con il primo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per incompatibilità di un componente del collegio d’appello, già giudice dell’udienza preliminare che aveva disposto il rinvio a giudizio, sostenendo di non aver potuto conoscere prima della sentenza la composizione del collegio e quindi di non aver potuto proporre ricusazione. Con il secondo motivo ha censurato l’affermazione del dolo, lamentando che non fossero stati adeguatamente considerati il modesto livello di scolarizzazione e le condizioni culturali dell’imputato. Con il terzo motivo ha contestato la determinazione della pena, superiore al minimo edittale, lamentando che non fossero stati valorizzati la scelta del giudizio abbreviato, poi non instaurato per difetto di procura speciale del difensore, e il successivo consenso dell’imputato all’acquisizione degli atti d’indagine nel giudizio ordinario.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto non deducibile in cassazione: l’incompatibilità del giudice, che non incide sulla capacità del giudice e non determina di per sé nullità, deve essere fatta valere mediante ricusazione. La procedura d’appello era cartolare, non de plano; la parte, informata della data dell’udienza, poteva chiedere la trattazione in presenza e informarsi sulla composizione del collegio, così da poter proporre ricusazione. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: l’errore sulla nozione di reddito rilevante per il patrocinio è inescusabile, poiché la disciplina dell’art. 76 d.P.R. n. 115/2002 è richiamata dalla norma incriminatrice e non costituisce legge extrapenale; per il reato è sufficiente il dolo generico, anche eventuale, e la motivazione d’appello aveva affrontato le deduzioni difensive sull’elemento soggettivo. Il terzo motivo è stato ritenuto estraneo al sindacato di legittimità, in quanto attinente al merito della commisurazione della pena: la pena di un anno e sei mesi di reclusione, a fronte di un minimo di un anno e di un massimo di cinque anni, era significativamente inferiore alla media edittale; la motivazione aveva considerato gravità del fatto e personalità dell’imputato, comprese le precedenti condanne definitive, anche per reati della stessa indole. Corretta anche la mancata valorizzazione, ai fini della mitigazione della pena, del consenso all’acquisizione degli atti d’indagine, manifestazione della strategia difensiva tecnica priva di effetto sulla posizione dell’assistito. Il dispositivo riportato nel testo si interrompe dopo la formula «P.Q.M.» e non consente di verificare eventuali statuizioni accessorie.
Norme richiamate
Per consolidata giurisprudenza, inoltre, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002, è sufficiente che le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione siano sorrette da dolo generico, che può manifestarsi anche nelle forme del dolo eventuale.
La responsabilità per le false indicazioni o omissioni, anche parziali, nella dichiarazione sostitutiva richiede dolo generico, configurabile anche nella forma eventuale.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'errore in ordine alla nozione di reddito valevole ai fini dell'applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato è errore inescusabile poiché l'articolo 76 d.P.R. n. 115/2002, che disciplina la materia, è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice e, dunque, non costituisce una legge extrapenale.
L’errore sulla nozione di reddito rilevante per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è inescusabile, perché la disciplina dell’art. 76 è richiamata dalla norma incriminatrice e non è legge extrapenale.
Risale giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l'esistenza di una causa di incompatibilità non incide sui requisiti di capacità del giudice e, dunque, non determina, in via di principio, la nullità del provvedimento adottato dal giudice incompatibile, ma costituisce motivo di ricusazione da farsi valere mediante la procedura di cui all'art. 37 e ss. del codice di rito.
L’incompatibilità derivante dal compimento di atti del procedimento indicati dall’art. 34 c.p.p. costituisce, in linea di principio, motivo di ricusazione e non causa di nullità del provvedimento.
Conseguentemente, l'inosservanza del dovere di astensione da parte del giudice nei casi previsti dall'art. 36 cod. proc. pen., tra cui rientra l'incompatibilità derivante dal compimento degli atti del procedimento indicati nell'art. 34 cod. proc. pen., deve essere fatta valere ad iniziativa della parte interessata mediante la ricusazione, non sussistendo ulteriore sanzione sul piano processuale.
La violazione del dovere di astensione nei casi di incompatibilità deve essere dedotta dalla parte interessata mediante ricusazione; non è prevista un’ulteriore sanzione processuale.
La parte ricorrente, nel caso in esame, non ha proposto la ricusazione del giudice del Collegio e conseguentemente non può dolersi della incompatibilità dedotta con il primo motivo di ricorso.
La parte che non ha proposto ricusazione non può far valere in cassazione la dedotta incompatibilità, quando ha avuto la possibilità di attivare la procedura prevista dall’art. 37 c.p.p.
Nel caso che si sta scrutinando, la Corte territoriale ha evidenziato come la pena minima prevista per il reato contestato sia stata superata in maniera del tutto contenuta (anno uno e mesi sei di reclusione a fronte di anno uno di reclusione previsto quale minimo editale, con massimo edittale pari ad anni cinque di reclusione), collocandosi, dunque, significativamente al di sotto del medio edittale.
Per una pena significativamente inferiore alla media edittale non è necessaria una motivazione rafforzata sui criteri dell’art. 133 c.p.; è sufficiente una motivazione adeguata che dia conto della valutazione dei criteri di commisurazione.
La sentenza impugnata, inoltre, nel negare rilevanza al consenso prestato dall'imputato all'acquisizione degli atti di indagine per la dosimetria della pena, si è conformata al principio sancito sul punto da questa Corte, secondo cui il predetto consenso non è un elemento valorizzabile ai fini della mitigazione della pena, trattandosi di una manifestazione di volontà espressa dal difensore ai sensi dell'art. 493, comma 3, cod. proc. pen., che costituisce, appunto, un'estrinsecazione della difesa tecnica con riferimento alla strategia nell'acquisizione della prova in sede dibattimentale e che, evidentemente, non esplica alcun effetto in relazione alla posizione del proprio assistito.
Il consenso del difensore all’acquisizione degli atti d’indagine, quale scelta di strategia della difesa tecnica, non è elemento valorizzabile per mitigare la pena dell’imputato.
Massime di principio
- La causa di incompatibilità del giudice derivante dal compimento di atti del procedimento non determina, di regola, nullità del provvedimento: deve essere fatta valere mediante ricusazione. Se la trattazione è cartolare e la parte, informata della data dell’udienza, può chiedere la trattazione in presenza e conoscere la composizione del collegio, non ricorre l’impossibilità di proporre ricusazione che può giustificare la deduzione dell’incompatibilità mediante ricorso per cassazione.
- Nel reato previsto dall’art. 95 d.P.R. n. 115/2002 è sufficiente il dolo generico, anche eventuale, rispetto alle false indicazioni o alle omissioni, pure parziali, dei dati di fatto nella dichiarazione sostitutiva richiesta per il patrocinio a spese dello Stato.
- L’errore sulla nozione di reddito rilevante per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è inescusabile, poiché la disciplina dell’art. 76 d.P.R. n. 115/2002 è espressamente richiamata dalla norma incriminatrice e non costituisce legge extrapenale.
- Quando la pena è collocata significativamente al di sotto della media edittale, per motivare la commisurazione non occorre una motivazione rafforzata sui criteri dell’art. 133 c.p.; resta necessario che la decisione sia sufficientemente motivata e non arbitraria o illogica.
- Il consenso prestato dal difensore all’acquisizione degli atti d’indagine ai sensi dell’art. 493, comma 3, c.p.p. costituisce una scelta di strategia della difesa tecnica e non è, di per sé, elemento utile a mitigare la pena dell’assistito.
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