Cassazione Penale, Sentenza n. 36099/2026 del 14/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputata)
La controversia
La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 26 marzo 2025, aveva confermato la condanna dell’imputata per calunnia in danno della comandante della polizia municipale e per detenzione illecita di cocaina, con le aggravanti dei motivi futili e del fatto commesso in danno di pubblico ufficiale. Secondo l’accertamento di merito, il marito dell’imputata, agente della polizia municipale, aveva fatto occultare cinque dosi di cocaina nell’automobile della comandante e ne aveva provocato il rinvenimento da parte dei carabinieri, per vendicarsi di un parere negativo che aveva impedito la sua nomina a comandante e ne aveva determinato il trasferimento. La moglie avrebbe condiviso e sostenuto il piano, anche informando il marito degli spostamenti della persona offesa. Con nove motivi la ricorrente ha dedotto: 1) l’utilizzazione, senza formale acquisizione, della sentenza d’appello e delle prove del distinto processo a carico del marito, in violazione degli artt. 238 e 238-bis c.p.p.; 2) l’incompatibilità sopravvenuta di un componente del collegio d’appello, già giudice nel processo del marito, e la lesione della terzietà e imparzialità; 3) l’omessa motivazione sulle ricadute dell’assoluzione di un terzo ipotizzato concorrente, con cui la ricorrente aveva intrattenuto chat; 4) il vizio della motivazione e il travisamento delle prove quanto alla consapevolezza e al contributo concorsuale, contestando in particolare il significato attribuito alle comunicazioni sugli spostamenti della persona offesa; 5) l’insussistenza della calunnia, perché l’intento sarebbe stato di far apparire la persona offesa consumatrice e non spacciatrice, e l’assenza di prova della consapevolezza dell’imputata circa il piano; 6) l’insussistenza della detenzione illecita di stupefacenti per difetto di offensività e di disponibilità della sostanza; 7) l’insussistenza dell’aggravante dei motivi futili; 8) l’insussistenza dell’aggravante del fatto commesso in danno di pubblico ufficiale, poiché la persona offesa non era in servizio e la vicenda sarebbe dipesa dal rapporto di lavoro; 9) la mancata riduzione degli aumenti per continuazione dopo il riconoscimento delle attenuanti generiche in appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto irrilevante il primo motivo: la sentenza del processo a carico del marito era stata utilizzata soltanto per ricostruire gli antecedenti e la responsabilità di lui, già coperta da giudicato; la responsabilità della ricorrente era stata valutata sulla base delle prove acquisite nel suo processo. Ha dichiarato manifestamente infondato il secondo motivo: l’eventuale incompatibilità del giudice non determina nullità e deve essere fatta valere mediante ricusazione durante il giudizio, non dopo la decisione. Ha respinto il terzo motivo, poiché l’assoluzione del terzo imputato dipendeva dalla mancata prova che fosse lui ad avere effettuato la segnalazione anonima e la ricorrente non aveva spiegato come quella ragione si riflettesse sulla propria posizione. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché proponeva una lettura alternativa delle prove; la Corte ha ritenuto logicamente sostenuta la partecipazione dell’imputata dal livore condiviso e dai ripetuti aggiornamenti sugli spostamenti della persona offesa. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza: le dosi e la quantità di cocaina erano idonee a far apparire una detenzione finalizzata alla cessione e a legittimare l’avvio di un’indagine, sicché la falsa accusa non era manifestamente inverosimile. Ha respinto il sesto motivo: la detenzione della sostanza per uno scopo illecito integra il reato, e il sostegno psicologico della moglie consentiva di riferirle l’addebito. Ha respinto il settimo motivo, ritenendo congrua la valutazione della sproporzione tra la gravità della calunnia e il movente, anche se quest’ultimo avesse avuto una causa reale. Ha dichiarato manifestamente infondato l’ottavo motivo, poiché la calunnia costituiva ritorsione per un atto compiuto dalla persona offesa nell’esercizio delle sue funzioni. Ha accolto l’ultimo motivo limitatamente al vizio di motivazione: pur non ravvisando la violazione dell’art. 597, comma 4, c.p.p., ha rilevato che mancava una motivazione sull’omessa riduzione degli aumenti per continuazione dopo il riconoscimento delle attenuanti generiche. Ha quindi annullato la sentenza limitatamente a tale punto, con rinvio al giudice di merito per nuova valutazione e necessario supplemento motivazionale; il resto della decisione è rimasto fermo.
Norme richiamate
Ragione per cui la parte processuale interessata, laddove ciò tema, ha a sua disposizione esclusivamente lo strumento legale della ricusazione, che, però, in quanto funzionale ad evitare che il giudice "sospettato" di condizionamento o parzialità possa emettere la sentenza, può essere attivato soltanto in pendenza del giudizio e non all'esito di esso (vds. artt. 37 e 38, cod. proc. pen.).
L’eventuale incompatibilità del giudice va fatta valere con la ricusazione mentre il giudizio è pendente; non può essere dedotta dopo la sentenza come causa di nullità.
Ragione per cui la parte processuale interessata, laddove ciò tema, ha a sua disposizione esclusivamente lo strumento legale della ricusazione, che, però, in quanto funzionale ad evitare che il giudice "sospettato" di condizionamento o parzialità possa emettere la sentenza, può essere attivato soltanto in pendenza del giudizio e non all'esito di esso (vds. artt. 37 e 38, cod. proc. pen.).
La ricusazione deve essere proposta in pendenza del giudizio, prima che il giudice sospettato di condizionamento emetta la sentenza.
Perché possa configurarsi il delitto di calunnia, trattandosi di reato di pericolo, è sufficiente l'astratta possibilità dell'inizio di un procedimento penale a carico della persona falsamente incolpata; esso non può dirsi integrato, perciò, soltanto nell'ipotesi in cui la falsa accusa abbia ad oggetto fatti manifestamente inverosimili o incredibili, per i modi e le circostanze in cui è stata mossa o per l'assoluta inattendibilità del contenuto, così che, per l'accertamento della sua infondatezza, non sia necessario svolgere alcuna indagine, risultando l'azione, in tal caso, sostanzialmente priva dell'attitudine a ledere gli interessi protetti, a norma dell'art. 49, cod. pen.
La calunnia, quale reato di pericolo, sussiste quando la falsa incolpazione sia astrattamente idonea a provocare un procedimento penale; resta esclusa se l’accusa è talmente inverosimile da non richiedere alcuna indagine e da essere priva di attitudine offensiva.
Perché possa configurarsi il delitto di calunnia, trattandosi di reato di pericolo, è sufficiente l'astratta possibilità dell'inizio di un procedimento penale a carico della persona falsamente incolpata; esso non può dirsi integrato, perciò, soltanto nell'ipotesi in cui la falsa accusa abbia ad oggetto fatti manifestamente inverosimili o incredibili, per i modi e le circostanze in cui è stata mossa o per l'assoluta inattendibilità del contenuto, così che, per l'accertamento della sua infondatezza, non sia necessario svolgere alcuna indagine, risultando l'azione, in tal caso, sostanzialmente priva dell'attitudine a ledere gli interessi protetti, a norma dell'art. 49, cod. pen.
Nel caso di falsa incolpazione manifestamente incredibile, che non richieda indagini per accertarne l’infondatezza, può mancare l’attitudine offensiva necessaria alla configurabilità della calunnia.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
E, poiché, nel caso in esame, è indiscutibile che Furci, con il sostegno psicologico della moglie, detenesse quella droga per uno scopo illegale, deve concludersi per la sussistenza del reato di che trattasi e per la correttezza del relativo addebito anche alla ricorrente.
La detenzione di stupefacenti per uno scopo illecito ricade nell’area di punibilità dell’art. 73; l’addebito può essere esteso al concorrente che abbia fornito un consapevole sostegno psicologico alla condotta.
L'aggravante sussiste, infatti, qualora la determinazione criminosa venga indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa e tale da presentarsi come un mero pretesto per la commissione del reato (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103); occorre, cioè, una duplice verifica: del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato realizzato e il motivo che lo ha determinato, e di quello soggettivo, consistente in un moto interiore assolutamente ingiustificato e, come tale, pretestuoso (Sez. 1, n. 45290 del 01/10/2024, S., Rv. 287333).
La futilità dei motivi richiede sia una sproporzione oggettiva tra il motivo e la gravità del reato sia un movente soggettivamente ingiustificato e pretestuoso. Anche un motivo con una causa reale può risultare futile rispetto alle conseguenze del reato.
La calunnia è stata ordita e realizzata da Furci, con l'ausilio di sua moglie, proprio quale forma di ritorsione ad un atto adottato dalla vittima nell'esercizio del suo ruolo istituzionale di dirigente dell'ufficio di polizia, emergendo, dunque, nitidamente il collegamento causale, richiesto dalla norma incriminatrice, tra l'adempimento delle funzioni da parte della Vismara e l'altrui reato commesso ai suoi danni.
L’aggravante ricorre quando il reato è commesso a causa di un atto adottato dalla persona offesa nell’esercizio delle sue funzioni; è sufficiente il collegamento causale tra l’adempimento funzionale e il reato, anche se la persona offesa non è in servizio al momento del fatto.
Più precisamente, una violazione dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., quale lamentata dalla ricorrente, non si rileva, avendo la Corte di appello comunque ridotto la pena nel suo complesso, mediante l'eliminazione dell'aumento disposto in primo grado per le circostanze aggravanti.
Non sussiste la violazione dell’art. 597, comma 4, c.p.p. quando la pena complessiva sia stata ridotta eliminando l’aumento per le aggravanti; resta però necessario motivare sull’eventuale mancata riduzione degli aumenti per continuazione.
Massime di principio
- L’eventuale incompatibilità del giudice non determina, di per sé, la nullità della sentenza né incide sui requisiti di capacità: deve essere fatta valere mediante ricusazione durante il giudizio e non può essere dedotta per la prima volta dopo la decisione.
- L’assoluzione di un concorrente per una ragione personale e specifica non si riflette automaticamente sulla posizione di un altro imputato; chi invoca tale decisione deve indicare il nesso logico tra la ragione assolutoria e la propria posizione.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla ricostruzione dei giudici di merito una diversa lettura delle prove, quando la motivazione impugnata è logicamente coerente e non manifestamente illogica.
- La calunnia, quale reato di pericolo, è configurabile quando la falsa accusa sia astrattamente idonea a determinare l’avvio di un procedimento penale; ne resta fuori l’incolpazione manifestamente assurda o incredibile, la cui infondatezza non richieda indagini e che sia quindi priva di attitudine lesiva.
- La detenzione di stupefacenti per uno scopo illecito, anche diverso dalla cessione, integra il reato previsto dall’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990; il concorrente può rispondere del fatto quando abbia fornito un consapevole sostegno psicologico alla condotta.
- La circostanza dei motivi futili richiede una duplice valutazione: la sproporzione oggettiva tra la gravità del reato e lo stimolo che lo ha determinato e il carattere soggettivamente ingiustificato e pretestuoso del movente. La presenza di una causa effettiva non esclude da sola la futilità.
- L’aggravante del reato commesso a causa dell’adempimento delle funzioni pubbliche ricorre quando la condotta costituisce ritorsione per un atto adottato dalla persona offesa nell’esercizio delle sue funzioni, essendo decisivo il collegamento causale e non la presenza della vittima in servizio al momento del fatto.
- Quando in appello siano riconosciute attenuanti generiche e ridotta la pena complessiva eliminando l’aumento per le aggravanti, la mancata riduzione degli aumenti per continuazione richiede comunque una motivazione, in particolare se le aggravanti riguardavano sia il reato-base sia quello satellite e le ragioni delle attenuanti non erano limitate al reato-base.
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