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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36097/2026 del 14/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Dopo un precedente annullamento parziale con rinvio, la Corte di appello di Firenze, il 16 aprile 2026, ha rideterminato per ciascun imputato la pena per il reato di detenzione e cessione di stupefacenti, qualificato di lieve entità e unificato dalla continuazione, in due anni di reclusione ed euro 2.000 di multa, da porre in continuazione con la condanna pronunciata dalla stessa Corte il 15 luglio 2021 e divenuta irrevocabile il 30 settembre 2021; la pena finale è stata fissata per ciascuno in otto anni di reclusione ed euro 28.000 di multa. Per uno degli imputati è stato nuovamente applicato, in continuazione, l’aumento di tre anni di reclusione ed euro 3.000 di multa. Per l’altro sono state negate le attenuanti generiche. Entrambi hanno proposto ricorso. Il primo ha dedotto: 1) la mancata astensione di un componente del collegio, già relatore in un diverso giudizio relativo a fatti uniti in continuazione, sostenendo di avere conosciuto la composizione del collegio solo con la notifica della sentenza, dopo la trattazione cartolare; 2) l’inadeguatezza della motivazione sull’aumento per continuazione e l’omessa considerazione dell’assoluzione dall’estorsione, del ruolo gregario rispetto al coimputato e della qualificazione del fatto come lieve. Il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 627 c.p.p. e del vincolo del precedente annullamento, nonché la carenza e contraddittorietà della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, lamentando l’omessa valutazione di elementi favorevoli, il travisamento di un dato processuale e l’incoerenza del richiamo alla gravità del fatto, già qualificato lieve.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al primo imputato, la censura sulla mancata astensione è stata ritenuta non deducibile in cassazione: l’incompatibilità, secondo la Corte, doveva essere fatta valere con ricusazione e la trattazione cartolare, diversamente da una decisione de plano, aveva consentito alla parte di conoscere la composizione del collegio e di attivarsi. La Corte ha inoltre escluso, nel caso concreto, l’incompatibilità, perché le pronunce richiamate non erano state rese nel medesimo procedimento. Il motivo sulla pena è stato giudicato manifestamente infondato: il giudice del rinvio aveva motivato l’aumento per continuazione facendo riferimento alla gravità dei fatti e alla capacità a delinquere, colmando la lacuna rilevata nel precedente annullamento; le ulteriori doglianze sollecitavano una rivalutazione di merito. Il ricorso del secondo imputato è stato giudicato manifestamente infondato: la Corte di appello aveva rispettato il vincolo rescindente e motivato il diniego delle attenuanti generiche sugli elementi ritenuti decisivi. Non era necessario esaminare separatamente ogni elemento dedotto; il dato processuale contestato non era decisivo, mentre il diniego era fondato anche sull’assenza di segnali di resipiscenza, sulle minacce rivolte a un acquirente debitore e sul ruolo di riferimento nello spaccio, con 650 cessioni di cocaina accertate in poche settimane. La Corte ha quindi lasciato ferma la sentenza impugnata; il dispositivo riportato nel testo non specifica ulteriori statuizioni sulle spese o sulla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 36 c.p.p.

    l'inosservanza del dovere di astensione da parte del giudice nei casi previsti dall'art. 36 cod. proc. pen. deve essere fatta valere ad iniziativa della parte interessata mediante la ricusazione, non sussistendo ulteriore sanzione sul piano processuale.

    La violazione del dovere di astensione non determina di per sé la nullità del provvedimento e va fatta valere dalla parte attraverso la ricusazione.

  • art. 37 c.p.p.

    La parte ricorrente, nel caso in esame, non ha proposto la ricusazione del giudice del Collegio e conseguentemente non può dolersi della incompatibilità dedotta con il primo motivo di ricorso.

    La ricusazione è lo strumento processuale per far valere l’incompatibilità; se la parte, pur potendolo fare, non lo utilizza, non può dedurre la questione successivamente con il ricorso per cassazione.

  • art. 627 c.p.p.

    Il provvedimento impugnato ha fatto buon governo dei principi sanciti da questa Corte in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo peraltro motivato in relazione a tutti gli elementi ritenuti favorevoli dalla difesa dell'imputato, colmando la lacuna motivazionale censurata dalla sentenza di annullamento e rispettando il vincolo derivante dal giudizio rescindente, giungendo, tuttavia, ad una valutazione opposta rispetto alla difesa e rientrante nella sua piena discrezionalità.

    Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare il vincolo derivante dall’annullamento e colmare il vizio motivazionale rilevato; ciò non gli impedisce di pervenire, con motivazione adeguata, a una valutazione di merito diversa da quella auspicata dalla difesa.

  • art. 62-bis c.p.

    Secondo il costante e risalente orientamento di questa Corte, in tema di circostanze attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza.

    La concessione delle attenuanti generiche non è presunta né dovuta: quando il giudice le riconosce deve indicare gli elementi positivi che giustificano la mitigazione, mentre il diniego non impone una confutazione esaustiva di ogni possibile profilo.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    il fatto che il ricorrente, nonostante la giovane età, era divenuto, in un arco temporale ristretto, il punto di riferimento di spaccio nel territorio pistoiese, risultando accertate 650 cessioni di cocaina in poche settimane.

    La qualificazione del fatto come lieve ai fini dell’art. 73, comma 5, non preclude che la concreta entità e le modalità della condotta siano valutate, insieme ad altri elementi, nel giudizio sulla meritevolezza delle attenuanti generiche.

Massime di principio

  • La causa di incompatibilità del giudice non comporta, di per sé, nullità del provvedimento: deve essere fatta valere mediante ricusazione, salvo che la modalità di decisione abbia concretamente impedito alla parte di conoscere per tempo la composizione del collegio e di esercitare tale facoltà.
  • La trattazione cartolare, quando la parte è informata dell’udienza e può chiedere la celebrazione in presenza e verificare la composizione del collegio, non equivale a una decisione de plano ai fini della possibilità di proporre ricusazione.
  • La precedente partecipazione del giudice a una decisione relativa a fatti connessi dal vincolo della continuazione non determina, nel caso esaminato, incompatibilità se le pronunce sono state rese in procedimenti distinti.
  • L’aumento di pena per la continuazione deve essere sorretto da motivazione; è sufficiente una giustificazione che esponga gli elementi pertinenti alla quantificazione, come la gravità dei fatti e la capacità a delinquere, e la censura di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione di merito.
  • Le attenuanti generiche non sono riconoscibili in via presuntiva. Il giudice che le concede deve indicare gli elementi che giustificano la mitigazione; nel negarle può limitarsi a richiamare gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza esaminare singolarmente ogni circostanza dedotta dalle parti.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve colmare le carenze motivazionali indicate dalla decisione rescindente, ma può giungere a una conclusione diversa da quella sostenuta dalla difesa, purché rispetti il vincolo del rinvio e fornisca una motivazione congrua.
  • La qualificazione di un fatto di droga come di lieve entità non impedisce di valorizzare, ai fini delle attenuanti generiche, ulteriori dati concreti sulla condotta e sulla personalità dell’imputato, se autonomamente pertinenti al giudizio di meritevolezza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioCircostanze del reato
RamiProcesso penaleStupefacentiParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

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