Cassazione Penale, Sentenza n. 36093/2026 del 14/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Quattro imputati hanno impugnato la sentenza del 26 novembre 2025 della Corte d'appello di Cagliari, che aveva confermato la loro responsabilità per coltivazione illecita di cannabis e, per uno di essi, aveva riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, riformando la pena. I fatti risalgono al 9 ottobre 2021: in un terreno isolato, vicino all'abitazione di uno degli imputati, la polizia individuò una piantagione di cannabis indica e arrestò i ricorrenti mentre erano in corso le operazioni di raccolta e carico. L'attività, alla quale secondo i giudici partecipavano almeno otto persone con ruoli distinti, riguardava almeno 11.934 piante; furono inoltre contestate la detenzione a fini di cessione di oltre 331 kg di fiori di cannabis e di 1.497 grammi di marijuana, nonché l'aggravante del quantitativo ingente. Le responsabilità furono ricondotte, rispettivamente, al carico delle piante, alla messa a disposizione del mezzo e al trasporto, all'organizzazione e coordinamento delle operazioni, e alla disponibilità del terreno e alla coltivazione. Un ricorrente contestò la configurabilità del concorso nella coltivazione, l'uso del silenzio e della condotta non collaborativa, la valutazione della visibilità e dell'orario delle operazioni, la ricostruzione della sua partecipazione e la valutazione della documentazione addotta a sostegno della liceità del carico; contestò inoltre il trattamento sanzionatorio e il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche. Un secondo ricorrente sostenne che la sua condotta integrasse, al più, un tentativo di trasporto e non concorso nella coltivazione, contestando il contributo causale e la prova della consapevolezza dell'illiceità della cannabis; lamentò inoltre il diniego delle attenuanti generiche e la disparità di trattamento rispetto al coimputato. Il proprietario o utilizzatore del terreno negò di avere dato un contributo alla coltivazione, contestò la valutazione delle dichiarazioni e dei documenti relativi a una coltivazione lecita, sostenne che la sostanza trovata nella sua abitazione fosse in prevalenza cannabis legale e priva di finalità di spaccio, e censurò il diniego delle attenuanti generiche. L'ultimo ricorrente, indicato come organizzatore, dedusse l'assenza di prova della sua presenza consapevole sul luogo e della conoscenza della natura illecita della coltivazione, contestando la lettura delle conversazioni, dei dati telefonici e degli elementi relativi alla sua asserita funzione di coordinamento. Tutti i ricorsi prospettavano, in varia misura, vizi di motivazione, travisamento della prova e violazioni di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che le censure sulla responsabilità e sulla ricostruzione dei fatti sollecitassero, in larga parte, una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità, considerata anche la conformità delle decisioni di merito. Ha precisato che il travisamento della prova è deducibile solo nei limiti rigorosi indicati in motivazione, in particolare quando riguardi una prova decisiva o emerga una macroscopica e incontrovertibile distorsione del dato probatorio; l'interpretazione delle conversazioni intercettate è valutazione di fatto, sindacabile solo per manifesta illogicità o irragionevolezza. Ha quindi ritenuto corretta la valutazione del concorso nella coltivazione: nei reati permanenti può rilevare anche un contributo agevolatore prestato fino alla cessazione della permanenza, e nel caso concreto il trasporto era stato logicamente considerato parte dell'operazione complessiva e la disponibilità del mezzo funzionale alla raccolta. Ha respinto anche le censure sul trattamento sanzionatorio: il solo stato di incensuratezza non impone il riconoscimento delle attenuanti generiche; la valutazione individualizzata dei ruoli e il giudizio di comparazione tra circostanze sono sindacabili in cassazione solo se affetti da motivazione incongrua, vizio non ravvisato. In conseguenza dell'inammissibilità, ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Decisione deliberata il 24 settembre 2026.
Norme richiamate
Ne discende la manifesta infondatezza e, in parte, la stessa non deducibilità, secondo i parametri legali fissati dall’art. 606, cod. proc. pen., del primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo, formulati nell’interesse dell’imputato CANCELLU;
I motivi di ricorso per cassazione devono rientrare nei vizi tassativamente deducibili; non possono essere utilizzati per ottenere una nuova valutazione del merito o del significato delle prove.
Pertanto, ogni tentativo difensivo di leggere dette risultanze probatorie in maniera parcellizzata si infrange, intanto, con i limiti della critica in sede di legittimità, ma soprattutto con i principi generali in materia di concorso di persone nel reato.
Il concorso può sussistere anche quando il contributo del partecipe non coincida con la condotta materiale tipica, se agevola l'esecuzione del reato; nel caso deciso, la disponibilità del mezzo di trasporto fu ritenuta funzionale alla fase terminale della coltivazione e della raccolta.
Quanto al diniego delle generiche per gli imputati GODDI e VACCA e al giudizio di comparazione per l’imputato CANCELLU, va osservato che il loro mancato riconoscimento può essere legittimamente motivato dal giudice anche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62 bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato
Il giudice può negare le attenuanti generiche in assenza di elementi positivi meritevoli di apprezzamento; la sola incensuratezza non è sufficiente a imporne la concessione.
Sul punto, giovi unicamente ricordare che il giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati.
Il giudizio di comparazione delle circostanze è rimesso al giudice di merito e non richiede una disamina analitica di ogni parametro, purché la motivazione sia congrua e dia conto della valutazione svolta.
art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990
Il quantitativo della sostanza, tenuto conto della riscontrata percentuale di principio attivo (tra 9,8 e 20,8%) superava abbondantemente i kg. 2, giustificando dunque la contestazione dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990.
Nel caso concreto, il quantitativo di sostanza stupefacente e la percentuale di principio attivo riscontrata furono ritenuti idonei a giustificare la contestazione dell'aggravante dell'ingente quantità.
In tema di illecita coltivazione di stupefacenti, si è già precisato che la responsabilità concorsuale, nei reati permanenti, può essere integrata da ogni contributo agevolativo, fino alla cessazione della permanenza, non esaurendosi in una mera condotta di favoreggiamento, intesa unicamente ad assicurare all'autore il prezzo, il prodotto od il profitto del reato (Sez. 6, n. 5229 del 13/11/2019, dep. 2020, Russo, Rv. 278612 – 01).
La coltivazione illecita di stupefacenti è trattata, nel passaggio, come reato permanente: il contributo concorsuale può intervenire e rilevare fino alla cessazione della permanenza, se agevola il reato e non si limita a favorire l'autore dopo la sua consumazione.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e della somma, equitativamente determinata, di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
La declaratoria di inammissibilità comporta, nel caso concreto, la condanna alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro per ciascun ricorrente alla Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nei reati permanenti, il concorso può essere integrato da un contributo agevolatore prestato fino alla cessazione della permanenza, anche se il compartecipe non realizza personalmente la condotta tipica. Il contributo può consistere nella predisposizione di mezzi o in un'attività che rafforzi il proposito criminoso o faciliti l'esecuzione, aumentando le possibilità di riuscita del reato.
- La valutazione del significato delle prove e la ricostruzione del fatto spettano al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire a esse una diversa lettura ritenuta più plausibile, soprattutto in presenza di una doppia conforme.
- Il travisamento della prova è deducibile in cassazione entro limiti rigorosi: il ricorso deve individuare l'atto, il dato probatorio incompatibile con la ricostruzione, la sua effettiva esistenza e la decisività dell'errore per la tenuta della motivazione. In caso di doppia conforme, la distorsione deve risultare macroscopica e incontrovertibile; non è ammissibile una richiesta di rivalutazione del significato della prova.
- L'interpretazione delle conversazioni intercettate, anche se criptiche, è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è logica e non manifestamente illogica o irragionevole.
- Il solo stato di incensuratezza non impone il riconoscimento delle attenuanti generiche. Il giudice può negarle in assenza di elementi di segno positivo, con motivazione sufficiente a rendere riconoscibile la valutazione di adeguamento della pena alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.
- La diversa valutazione del ruolo dei coimputati può giustificare un trattamento sanzionatorio differenziato se sorretta da una motivazione logica; il mero richiamo alla parità di condizioni personali o alla comune incensuratezza non dimostra di per sé disparità illegittima.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se congruamente motivato anche sulla base di alcuni dei parametri dell'art. 133 c.p.; non è necessaria l'esposizione analitica di ogni criterio valutativo.
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