Cassazione Penale, Sentenza n. 36095/2026 del 14/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato, quale rappresentante legale di un bar, era accusato di avere sottratto, al fine di trarne profitto, un ingente quantitativo di energia elettrica destinata ad alimentare la sede operativa e il laboratorio dell’attività, mediante un cavo abusivo collegato direttamente alla montante della rete del gestore, bypassando il misuratore. Il fatto era contestato come furto aggravato dall’uso di mezzo fraudolento e dalla destinazione della cosa a pubblico servizio, ai sensi degli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p. Il Tribunale, all’esito del giudizio abbreviato, aveva escluso l’aggravante di cui al n. 7, ritenendo che l’energia fosse merce di scambio nell’ambito di un rapporto contrattuale privatistico con una società commerciale, e aveva dichiarato di non doversi procedere per mancanza di querela, necessaria in presenza della sola aggravante di cui al n. 2. Il pubblico ministero ha proposto un unico motivo, denunciando l’erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale: sosteneva che l’allaccio abusivo diretto alla rete integra l’aggravante del furto di cosa destinata a pubblico servizio, poiché rileva la destinazione finale dell’energia e non l’effettivo pregiudizio arrecato agli altri utenti né il fatto che il terminale sia collocato in proprietà privata. Ha inoltre censurato la conseguente declaratoria di improcedibilità per difetto di querela.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo. Ha aderito all’orientamento secondo cui l’aggravante dell’art. 625, comma 1, n. 7, c.p. è configurabile quando l’energia elettrica destinata all’erogazione di un pubblico servizio viene sottratta mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete, indipendentemente dall’effettivo pregiudizio alla fornitura degli altri utenti e dalla collocazione privata dei terminali. È irrilevante, ai fini dell’aggravante, che il rapporto contrattuale sia privatistico, che il gestore sia una società commerciale o che l’energia costituisca merce di scambio: conta il nesso funzionale della cosa con l’erogazione del servizio pubblico. La sentenza del Tribunale di Napoli Nord è stata quindi annullata con rinvio ad altro giudice dello stesso Tribunale.
Norme richiamate
Secondo tale orientamento giurisprudenziale, dunque, la cosa destinata al pubblico servizio di cui tratta l'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., è quella la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico e, dunque, l'aggravante sussiste qualora la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio.
L’aggravante ricorre quando la cosa sottratta è oggettivamente funzionale all’erogazione di un servizio fruibile dal pubblico; per l’energia elettrica sottratta con allaccio abusivo diretto alla rete non sono necessari un effettivo pregiudizio alla fornitura di altri utenti o l’esposizione alla pubblica fede durante il transito.
La Corte non formula un’interpretazione autonoma della disposizione; la norma è richiamata quale fattispecie di furto contestata insieme alle aggravanti di cui all’art. 625 c.p.
La disposizione è indicata come norma incriminatrice del furto contestato, ma la decisione non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.
La Corte non formula un’interpretazione autonoma della disposizione; la norma è richiamata per descrivere l’aggravante rimasta dopo l’esclusione dell’aggravante di cui al n. 7 e la conseguente valutazione sulla necessità della querela.
La disposizione è menzionata quale aggravante residua rilevante per la declaratoria di improcedibilità pronunciata dal Tribunale; la Corte non ne esamina autonomamente i presupposti.
La Corte non applica né interpreta autonomamente questa disposizione; il suo richiamo compare nella descrizione della censura del ricorrente relativa alla declaratoria conseguente alla ritenuta mancanza di querela.
La norma è richiamata soltanto nella formulazione del motivo di ricorso e non costituisce oggetto di autonoma statuizione interpretativa.
Massime di principio
- Nel furto di energia elettrica realizzato mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete di distribuzione è configurabile l’aggravante della sottrazione di cose destinate a pubblico servizio, quando l’energia sia funzionalmente destinata all’erogazione di un servizio fruibile dal pubblico.
- Ai fini dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, c.p., non è necessario dimostrare che la sottrazione abbia concretamente pregiudicato o reso meno efficace la fornitura agli altri utenti.
- La destinazione dell’energia elettrica a un pubblico servizio non viene meno perché l’allaccio abusivo è effettuato su terminali collocati in proprietà privata; sono irrilevanti, a tale fine, la natura privatistica del rapporto contrattuale, la finalità lucrativa del gestore e la natura commerciale dell’energia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36092/2026 del 14/10/2026
- Sentenza penale · 14 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36093/2026 del 14/10/2026
- Sentenza penale · 14 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36096/2026 del 14/10/2026
- Sentenza penale · 14 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36097/2026 del 14/10/2026
- Sentenza penale · 14 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36099/2026 del 14/10/2026
- Sentenza penale · 14 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36100/2026 del 14/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →