Cassazione Penale, Sentenza n. 13529/2026 del 14/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso articolando tre motivi principali: 1) carenza di motivazione del Tribunale del riesame in ordine al nesso di pertinenzialita' tra le somme sequestrate e il reato, con richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite Massini che impone all'accusa l'onere di provare il collegamento causale tra reato e somme; 2) erronea qualificazione della fattispecie come reato transnazionale e, di conseguenza, illegittima applicazione della confisca per equivalente basata sulla presunta esistenza di un "gruppo criminale organizzato", che secondo il ricorrente richiede la presenza di almeno tre persone; 3) sequestro disposto per l'intero ammontare delle commissioni corrisposte senza individuare la quota di arricchimento ascrivibile al singolo concorrente, in contrasto con il principio per cui, in caso di concorso di persone, la confisca deve limitarsi a quanto ciascuno ha effettivamente conseguito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi nei limiti indicati. Sul primo motivo, ha stabilito che il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta richiede la prova del nesso di pertinenzialita' tra i beni e il reato; il Tribunale del riesame non ha adeguatamente motivato tale nesso relativamente alla conferma del sequestro funzionale alla confisca diretta, per cui la relativa parte dell'ordinanza e' stata annullata, pur sottolineando che l'annullamento non poteva estendersi al decreto originario emesso senza la conoscenza precisa dei beni da sottoporre a sequestro. Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la confisca per equivalente in quanto strumento originato dalla transnazionalita' del reato richiede il coinvolgimento di un "gruppo criminale organizzato" come definito dalla Convenzione di Palermo (gruppo composto da tre o piu' persone); il Tribunale del riesame aveva invece erroneamente escluso tale requisito e non aveva fornito adeguata motivazione circa l'esistenza di un gruppo organizzato, per cui l'applicazione della confisca per equivalente e' stata dichiarata non fondata. Il terzo motivo e' stato assorbito. Di conseguenza l'ordinanza del Tribunale del riesame e' stata annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Parma per nuovo giudizio in diversa composizione.
Norme richiamate
d.lgs. n. 58 del 1998, art. 166, commi 1 e 2
Norma che disciplina l'abusivismo finanziario, configurata quale fattispecie di reato per la quale e' stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca nel procedimento in esame
si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato
La qualifica di reato transnazionale ai fini dell'applicazione di strumenti come la confisca per equivalente richiede il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, secondo i criteri richiamati; non e' sufficiente la sola transnazionalita' materiale se non e' dimostrato il requisito del gruppo organizzato
legge n. 146 del 2006, art. 11
Richiamata in relazione alla possibilita' di disporre la confisca per equivalente per reati transnazionali; la Corte ha richiamato i limiti applicativi di tale norma quando manchi adeguata dimostrazione del gruppo criminale organizzato
Norma sulla confisca per equivalente: la Corte rileva che la sua applicazione come conseguenza della transnazionalita' esige il presupposto del gruppo criminale organizzato come previsto dalla legge di attuazione
codice di procedura penale, artt. 125 e 324
Richiesti dal ricorrente per censurare la carenza di motivazione del provvedimento; la Corte ha condiviso che la motivazione relativa al nesso di pertinenzialita' e' essenziale per la conferma del sequestro finalizzato alla confisca diretta
Sentenza Sezioni Unite "Massini" (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024)
Principio secondo cui, in caso di concorso di persone, la confisca deve essere limitata a quanto ciascun concorrente ha effettivamente conseguito; l'onere della prova del collegamento tra reato e somme grava sull'accusa; principio rilevante ai fini dell'accertamento del nesso di pertinenzialita' anche in fase cautelare
Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato (Convenzione di Palermo), art. 2
gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio personale
Fonte interpretativa utilizzata per definire il concetto di gruppo criminale organizzato richiamato dalla legge n. 146/2006; la Corte ribadisce che il requisito delle tre o piu' persone e gli altri elementi descritti devono essere adeguatamente motivati
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta richiede una motivazione chiara e specifica sul nesso di pertinenzialita' tra le somme/beni sequestrati e il reato: l'accusa deve provare il collegamento causale
- La confisca per equivalente fondata sulla transnazionalita' del reato presuppone il coinvolgimento di un "gruppo criminale organizzato" come definito dalla Convenzione di Palermo (in genere gruppo composto da tre o piu' persone) e tali elementi devono essere adeguatamente motivati dal giudice
- I principi stabiliti dalle Sezioni Unite (Massini) sul limite della confisca al profitto effettivamente conseguito da ciascun concorrente si applicano anche ai profili valutabili ai fini del sequestro preventivo: non e' lecito sequestrare indiscriminatamente l'intero importo senza prova della quota di arricchimento attribuibile al singolo
- La qualificazione del reato come transnazionale non richiede che tutti gli indagati appartengano al gruppo organizzato, ma richiede prova che il gruppo abbia avuto un ruolo nel reato; non e' sufficiente evocare una struttura societaria pluripersonale senza collegamenti probatori con attivita' illecite
- Se la motivazione del provvedimento di riesame e' carente sul punto dirimente (nesso di pertinenzialita' o esistenza del gruppo), la Cassazione puo' annullare con rinvio per nuovo giudizio, senza per forza annullare il decreto originale quando, al momento della sua emissione, non era possibile motivare su beni non ancora identificati
- In fase cautelare l'attenzione del giudice deve distinguere tra sequestro finalizzato alla confisca diretta e sequestro funzionale alla confisca per equivalente, applicando criteri e oneri di prova coerenti con la natura della misura richiesta
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