Cassazione Penale, Sentenza n. 13499/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Galantino aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale mentre era in regime di semilibertà. Il Tribunale di sorveglianza di Taranto aveva respinto la domanda ritenendo sussistenti gravi violazioni delle prescrizioni del programma di trattamento: il 23/05/2025 l'imputato era stato sorpreso in compagnia di un pregiudicato in un luogo e in un momento non giustificati rispetto alle prescrizioni (doveva trovarsi al lavoro o, comunque, al domicilio per pasti e cura personale). Il ricorrente ha impugnato sostenendo che l'incontro era avvenuto in orario consentito (alle 14:20) e che la persona incontrata era un suo cliente; ha inoltre rilevato che un precedente diniego (per mancata collaborazione con l'UEPE) risaliva a oltre un anno e mezzo prima e non sarebbe più impeditivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale del Tribunale di merito, che ha dato rilievo al fatto di essere stato sorpreso in compagnia di un pregiudicato e alla mancata giustificazione della presenza nel luogo dell'incontro rispetto al programma di trattamento (punto 3: presenza al domicilio per pasti/igiene/attivita' domestiche; punto 9: divieto di frequentare pregiudicati). La Corte ha osservato che la difesa non ha fornito elementi probatori utili a dimostrare che il soggetto fosse un cliente né che l'incontro fosse avvenuto nel luogo previsto (studio professionale). Perciò non è stato possibile formulare una prognosi favorevole di non recidiva e affidabilità esterna. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento penitenziario
L'affidamento in prova al servizio sociale è misura alternativa finalizzata alla rieducazione; può essere concessa solo se l'osservazione della personalità e del comportamento del condannato consente di ritenere che, anche con prescrizioni, si realizzi la rieducazione e si prevenga il pericolo di recidiva. Richiede un processo di emenda significativamente avviato e una prognosi favorevole.
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la riproduzione integrale dei motivi nelle impugnazioni in Cassazione; citato come vincolo formale nella trascrizione del motivo impugnatorio.
art. 616 Codice di procedura penale
art. 616 del codice di rito
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso in Cassazione.
Programma di trattamento (punto n. 3 e punto n. 9)
punto n. 3 e punto n. 9 del programma trattamentale prodotto
Punto 3 impone la presenza al domicilio per pasti, cura personale e attività domestiche in determinati orari; punto 9 vieta la frequentazione di persone pregiudicate. La violazione di tali prescrizioni è stata ritenuta rilevante ai fini della negazione dell'affidamento in prova.
Massime di principio
- La concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non è facilmente riformabile in Cassazione se la motivazione è adeguata.
- La violazione delle prescrizioni del programma di trattamento (es. presenza fuori dall'orario/domicio previsto, frequentazione di pregiudicati) può legittimamente impedire la concessione di misure alternative più ampie anche se il soggetto è già in semilibertà.
- L'affermazione che la persona incontrata sia "un cliente" non è sufficiente da sola: è necessaria una prova o elemento di riscontro concreto per giustificare deroghe alle prescrizioni.
- Il giudice valuta la prognosi di non recidiva sulla base del comportamento complessivo e della evoluzione della personalità; episodi recenti e precedenti inadempimenti (es. mancata collaborazione con l'UEPE) costituiscono elementi negativi rilevanti.
- Errori formali sull'orario dell'incontro possono non incidere sulla decisione se, in base al programma di trattamento, erano comunque previste prescrizioni che giustificano il diniego.
- In sede di impugnazione è strategico produrre documentazione probatoria che giustifichi i comportamenti contestati (presenza di appuntamenti professionali, testimoni, documenti) quando si contesta una violazione delle prescrizioni.
Testo integrale
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