Cassazione Penale, Sentenza n. 13498/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Vona. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 168 comma 3 c.p. in combinato disposto con l'art. 164 comma 4 c.p., sostenendo che la revoca era stata disposta in modo 'automatico' e senza adeguata motivazione, che il giudice dell'esecuzione non aveva acquisito il fascicolo della fase di cognizione per verificare se le precedenti concessioni fossero note al giudice che aveva concesso il beneficio e che non si era tenuto conto del principio del consolidamento della sospensione.
La decisione
La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Messina, monocratico e in funzione di giudice dell'esecuzione, per un nuovo esame. La Corte ha rilevato che l'ordinanza revocata aveva colpito la sospensione concessa con sentenza del 13/01/2017 (prima temporalmente), mentre eventuale violazione del divieto previsto dall'art. 164, comma 4 c.p. si sarebbe dovuta riferire alla successiva concessione resa con la sentenza del 07/06/2018 (ultima divenuta irrevocabile). Pertanto, la revoca così motivata risultava infondata sotto il profilo cronologico e il Tribunale dovrà riesaminare la richiesta della Procura tenendo conto della corretta sequenza temporale, acquisendo se necessario i fascicoli e fornendo motivazione adeguata.
Norme richiamate
La norma vieta di concedere la sospensione condizionale della pena a chi abbia già usufruito più volte del beneficio; la Corte richiede che, prima di revocare, si accerti correttamente la sequenza temporale delle concessioni per stabilire quale - se del caso - abbia effettivamente violato il divieto.
Riferimento al principio (invocato dal ricorrente) di 'consolidamento' della sospensione; la Corte evidenzia che il giudice dell'esecuzione deve valutare se e come tale principio incida sulla revoca, acquisendo gli elementi di fatto necessari.
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b
Norma utilizzata per inquadrare il motivo di ricorso (vizio di motivazione/violazione di norme sostanziali e processuali); la Corte ha valutato il vizio e ne ha rilevato la fondatezza sotto il profilo fattuale/cronologico.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata strumentalmente ai fini dell'esposizione del motivo riprodotto nei limiti consentiti; non influenza direttamente la decisione di merito ma regola modalità di riproduzione del motivo in cassazione.
Massime di principio
- Prima di revocare la sospensione condizionale il giudice dell'esecuzione deve accertare con precisione la sequenza temporale delle concessioni: l'eventuale divieto previsto dall'art. 164, comma 4 c.p. riguarda la concessione successiva se il beneficiario aveva già fruito del beneficio in precedenza.
- La revoca non può essere disposta in modo 'automatico': è necessario motivare specificamente perché il beneficio debba essere revocato rispetto alla singola concessione e non limitarsi ad affermazioni generiche.
- Il giudice dell'esecuzione deve, se necessario, acquisire il fascicolo della fase di cognizione o altro materiale probatorio utile per verificare se le precedenti concessioni fossero note e per stabilire correttamente la cronologia e le condizioni di ciascuna concessione.
- Il principio del 'consolidamento' della sospensione condizionale va valutato concretamente: può costituire elemento impeditivo della revoca se la sospensione è divenuta irrevocabile e sussistono ragioni che lo consentono, ma richiede esame motivato.
- In caso di vizi procedurali o di motivazione nella ordinanza di revoca, il rimedio è l'annullamento con rinvio per un nuovo esame autonomo del giudice dell'esecuzione.
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