Cassazione Penale, Sentenza n. 13431/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva annullato la misura degli arresti domiciliari applicata a Salerno Alex (per i reati connessi all'art. 74 DPR 309/90). Il motivo unico dedotto era il vizio di motivazione: si contestava che il tribunale avesse erroneamente ritenuto insussistenti le esigenze cautelari, non avendo tenuto conto di note di polizia giudiziaria (9.4.2024 e 18.6.2025) attestanti la perdurante operatività di molti indagati e di pregresse misure cautelari del 2022 a carico di Salerno. Il ricorrente sosteneva che tali elementi, unitamente alla circostanza che uno degli indagati si sarebbe reso responsabile di detenzione di stupefacenti dopo la sostituzione della misura, dimostrassero l'attualità del pericolo e l'insufficienza della valutazione di merito del tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse correttamente rilevato l'assenza di elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'associazione e, soprattutto, l'attuale inserimento di Salerno nel traffico di sostanze stupefacenti. La Corte ha sottolineato che le note di polizia giudiziaria menzionate non erano state puntualmente collegate all'imputato né sufficientemente attualizzanti rispetto alla misura cautelare e che il ricorso sostanzialmente proponeva una rivalutazione del merito (personale valutazione dei fatti), inammissibile in sede di legittimità. Inoltre è stata richiamata la violazione del principio di autosufficienza per non aver allegato in cassazione le copie integrali degli atti di polizia giudiziaria e delle intercettazioni richiamate, rendendo generico e non dimostrato il motivo. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
DPR 309/1990
Norma che disciplina i reati in materia di stupefacenti; la contestazione principale nei confronti dell'imputato era connessa a questa normativa, ma la Corte ha rilevato la mancanza di elementi attualizzanti ai fini cautelari
Codice di procedura penale
Richiamato in relazione ai canoni di valutazione della prova e alla correttezza dell'iter logico-argomentativo nella motivazione; la Corte ha richiamato il principio per valutare la coerenza e la completezza della motivazione del giudice di merito
Principio di autosufficienza (giurisprudenziale)
richiamato nella giurisprudenza: Cass. Pen. Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017
In cassazione i motivi che richiamano atti o intercettazioni devono essere corredati dalla loro trascrizione o allegazione integrale; in mancanza, i motivi sono inammissibili per genericità e violazione del principio
Giurisprudenza su contraddittorietà e illogicità della motivazione
es. Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016; Sez. 1, n. 5718 del 19/12/2013; altre citazioni presenti
Criteri giurisprudenziali che definiscono quando una motivazione è contraddittoria o manifestamente illogica e quando tale vizio è sindacabile in cassazione; la Corte ha applicato tali principi per escludere che sussistesse un vizio tale da rendere ammissibile il ricorso
Massime di principio
- In sede di cassazione non è ammessa una mera rivalutazione del merito dei fatti: i motivi devono indicare vizi di diritto o profili di motivazione che costituiscono incompatibilità logica rilevante e dimostrabile
- Per sostenere l'attualità delle esigenze cautelari è necessario portare elementi concreti e attualizzanti che colleghino direttamente l'imputato all'attività criminosa nel periodo pertinente; notizie generiche o riferite all'ambiente non sono sufficienti
- Le note di polizia giudiziaria o episodi successivi alla misura devono essere puntualmente allegati e contestualizzati rispetto all'imputato per poter integrare prova dell'attualità del pericolo
- Chi impugna in cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: se si richiamano atti, intercettazioni o documenti, occorre allegarne la trascrizione o copia integrale; l'assenza di tali allegazioni può determinare l'inammissibilità
- Il vizio di motivazione sindacabile in Cassazione richiede che la contraddittorietà o l'illogicità compromettano l'assetto argomentativo della decisione; semplici opinioni alternative del giudice di merito non sono sufficienti per l'accoglimento
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