Cassazione Penale, Sentenza n. 13496/2026 del 14/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello di Francesco Riccardi contro la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Parma del 30/04/2025. Il ricorrente contestava il computo del termine di 45 giorni per proporre appello (art. 585 c.p.p.), sostenendo che la sentenza fosse stata depositata telematicamente il 30/06/2025 alle ore 20:12 e che l'attestazione di deposito in cancelleria fosse stata rilasciata il 01/07/2025 (dopo il termine dei 60 giorni indicati nella sentenza), per cui avrebbe dovuto essere dato un avviso di deposito e il dies a quo per proporre appello non poteva decorrere dalla mera data del deposito telematico. Denunciava inoltre violazione di norme sul deposito telematico introdotte dal d.lgs.150/2022 e, in via subordinata, questioni di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU per presunta lesione del diritto di difesa dovuta all'impossibilità per gli avvocati di verificare immediatamente il deposito telematico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la sentenza fosse stata depositata telematicamente entro il termine dei sessanta giorni fissato dal G.I.P., perciò non era dovuto alcun avviso alle parti. Il Collegio ha precisato che il giudice può compiere atti anche oltre l'orario di apertura al pubblico e che le disposizioni sull'orario di deposito previste dall'art. 172 c.p.p. riguardano atti delle parti o soggetti esterni, non i provvedimenti giudiziali. Di conseguenza la circostanza del deposito dopo la chiusura degli uffici e l'attestazione rilasciata il giorno successivo non rilevano ai fini del decorso del termine d'impugnazione. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; non è stata liquidata rifusione spese alla parte civile Chmina El Kebira per il tardivo deposito delle conclusioni.
Norme richiamate
art. 585 cod. proc. pen.
art. 585, comma 1 lett. c)
Il termine di 45 giorni per proporre appello decorre dalla data di deposito della motivazione; se la motivazione è depositata entro il termine indicato dal giudice non è dovuto avviso alle parti.
art. 548 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai termini di deposito; la Corte ha ritenuto che le disposizioni richiamate non ostano alla regola per cui il deposito telematico del provvedimento, se tempestivo, fa decorrere i termini d'impugnazione.
art. 172 cod. proc. pen.
Le norme sui termini e orari di deposito disciplinano atti delle parti o soggetti esterni all'ufficio giudiziario (dichiarazioni, documenti, altri atti) e non si applicano ai provvedimenti giudiziali emanati dal giudice.
d.lgs. 150/2022
disposizioni in materia di deposito telematico degli atti
Le disposizioni sul deposito telematico non impongono l'obbligo di inviare un avviso alle parti quando il provvedimento è stato depositato telematicamente entro i termini; la loro applicazione non modifica la regola che il deposito tempestivo fa decorrere i termini d'impugnazione.
art. 175 cod. proc. pen.
richiesta di rimessione in termini
Il ricorrente aveva chiesto la rimessione in termini; la Cassazione ha ritenuto il motivo infondato e non ha accolto la richiesta in mancanza di giustificazioni valide.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
art. 611 cod. proc. pen.
Richiamata in riferimento al rito camerale non partecipato; la Corte ricorda che la parte civile può ottenere la liquidazione delle spese se ha fornito un contributo utile alla decisione tramite memorie scritte, ma nel caso di specie la parte civile si è limitata a chiedere il rigetto del ricorso.
Costituzione
La questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente in relazione a tali articoli è stata ritenuta manifestamente infondata perché le disposizioni sul deposito telematico non si applicano ai provvedimenti giudiziari e non determinano una disparità di trattamento rispetto al giudice.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tutela del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto infondata la questione nel contesto specifico poiché non è stata dimostrata alcuna lesione derivante dal deposito telematico tempestivo.
Massime di principio
- Se una sentenza è depositata telematicamente entro il termine previsto dal giudice, non è dovuto un ulteriore avviso alle parti e il termine per proporre impugnazione decorre dalla data del deposito telematico.
- Le attività del giudice possono essere svolte anche oltre l'orario di apertura al pubblico della cancelleria; la chiusura al pubblico non sospende automaticamente gli effetti del deposito telematico di provvedimenti giudiziali.
- Le norme che fissano orari e termini di deposito (art. 172 c.p.p. commi 6, 6-bis, 6-ter) riguardano atti delle parti o soggetti esterni all'ufficio giudiziario e non si applicano ai provvedimenti giudiziali; per tali provvedimenti rileva la data effettiva del deposito telematico.
- È onere del difensore verificare lo stato del deposito telematico entro i termini processuali, anche al di fuori degli orari di apertura al pubblico, poiché l'assenza apparente di attestazione cartacea non annulla il deposito telematico tempestivo.
- Le doglianze costituzionali relative alla mancata comunicazione del deposito telematico hanno scarse possibilità di successo quando il provvedimento è stato effettivamente depositato nei termini e non è dimostrata una lesione concreta del diritto di difesa.
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