Cassazione Penale, Sentenza n. 13495/2026 del 14/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciava, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione della legge processuale e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale confermato la responsabilità penale senza un proprio vaglio critico degli elementi indiziari, limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado; chiedeva quindi l'annullamento della condanna
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, perciò, inammissibile. Conseguentemente la condanna pronunciata in appello nei confronti di Lillo Saladino (pena di un anno di reclusione, con rifusione delle spese processuali e condanna al versamento, a titolo equitativo, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende) è rimasta integra. In appello era stata invece disposta la non doversi procedere per prescrizione nei confronti di Giuseppe Saladino; l'assoluzione dal reato di estorsione era stata pronunciata in primo grado e confermata.
Norme richiamate
art. 424 cod. pen.
La fattispecie originaria è stata riqualificata in reato previsto dall'art. 424 c.p.; la Corte assume che la riqualificazione è corretta in base agli elementi di fatto emersi
art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte di Cassazione ricorda i limiti del sindacato di legittimità su motivazione e valutazione degli elementi di fatto, esigendo specificità e autosufficienza delle censure
art. 611 comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato nel procedimento dallo Stato (requisitoria scritta) per formule procedurali; la Corte segnala che è stata depositata la requisitoria scritta del P.G.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali del ricorrente; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese a norma di tale articolo
art. 192 comma 2 cod. proc. pen.
Riferimento ai criteri di valutazione degli indizi (gravità, precisione, concordanza); la Corte richiama che la valutazione indiziaria deve verificare singolarmente e poi unitariamente questi canoni
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata in relazione al principio di specificità del motivo di impugnazione; la Corte rileva che la mancata correlazione con le esplicitazioni del giudice di merito determina inammissibilità
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa la rinnovata valutazione del merito dei fatti: i motivi che mirano a ottenere una diversa rivalutazione probatoria senza indicare atti specifici e decisivi sono inammissibili
- Per censurare la motivazione bisogna indicare in modo specifico atti processuali assolutamente incontrovertibili che dimostrino un travisamento della prova o una contraddittorietà ictu oculi; deduzioni generiche o alternative ricostruzioni non sono sufficienti
- Nel processo indiziario il giudice deve valutare prima la qualità di ciascun indizio (gravità, precisione, concordanza) e poi il loro valore unitario; la Cassazione controlla solo macroscopici vizi logico-giuridici nella motivazione
- La c.d. 'doppia conforme' (appello che si salda con il primo grado) rende più difficile il sindacato di legittimità: le sentenze possono essere lette congiuntamente come un unico corpo motivazionale
- Presentare un ricorso in cassazione privo di specificità espone il ricorrente al rigetto per inammissibilità e alla condanna alle spese e, in casi di colpa, a sanzioni pecuniarie come il versamento alla Cassa delle ammende
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