Cassazione Civile, Ordinanza n. 08811/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dall'opposizione proposta contro un provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida adottato ai sensi dell'art. 186, comma 2-bis, c.d.s., in relazione a un episodio di guida in stato di ebbrezza conclusosi con sentenza penale di non doversi procedere. La Prefettura aveva dapprima emesso un primo provvedimento di revoca, poi ritenuto incompleto e privo di sottoscrizione, e successivamente un nuovo provvedimento di revoca del 29 aprile 2021, entrambi impugnati. In primo grado il Giudice di Pace aveva accolto l'opposizione solo contro il primo atto e rigettato quella contro il secondo; in appello il Tribunale ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado e ha rigettato nel merito le domande. Il ricorrente per cassazione ha proposto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 1, comma 2-bis, e 2 L. 241/1990, sostenendo che il secondo provvedimento fosse tardivo rispetto al termine procedimentale; (2) violazione dell'art. 186, comma 2-bis, c.d.s. in relazione agli artt. 27 Cost. e 12 preleggi, per mancata interpretazione costituzionalmente orientata; (3) questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2-bis, c.d.s. per contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost.; (4) violazione delle norme sulle spese, contestando la condanna al pagamento del rimborso forfettario delle spese generali in favore dell'Avvocatura dello Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondati i primi tre motivi: i primi due e il terzo perché le doglianze sostanziali non risultavano ritualmente coltivate nei precedenti gradi, l'appello era stato impostato solo su vizi di rito e non consentiva di introdurre nuovi motivi in cassazione; inoltre, la disciplina della revoca della patente ex art. 186, comma 2-bis, c.d.s. non è incompatibile con la Costituzione, essendo già stata esaminata dalla Corte costituzionale. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva chiarito il contenuto precettivo delle norme asseritamente violate né il contrasto con la decisione impugnata. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità, per l'irritualità della costituzione tardiva delle amministrazioni intimate; è stato invece disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La sanzione accessoria della revoca della patente per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e causazione di incidente è ritenuta misura non sproporzionata e non in contrasto con i parametri costituzionali evocati.
art. 2 L. 7 agosto 1990, n. 241
La Corte esclude che il procedimento sanzionatorio disciplinato dalla legge n. 689/1981 sia governato dai termini e dalle scansioni della legge generale sul procedimento amministrativo.
art. 1, comma 2-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241
Invocato dal ricorrente, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie disciplinata da normativa speciale.
artt. 22 e seguenti L. 24 novembre 1981, n. 689
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa tutte le ragioni di annullamento devono essere contenute nel ricorso introduttivo; non è consentita l'integrazione successiva dei motivi.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con indicazione delle norme violate e del loro contenuto precettivo, altrimenti la censura è inammissibile.
La parte intimata che intenda contraddire deve proporre controricorso nei termini e con le forme previste; un semplice atto di costituzione tardivo e non notificato non equivale a controricorso.
Le memorie successive presuppongono la rituale instaurazione del contraddittorio tramite controricorso.
L'impugnazione fondata solo su vizi di rito è ammissibile solo se i vizi denunciati comporterebbero la rimessione al primo giudice; altrimenti occorre dedurre anche il merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge deve essere formulata in modo specifico, indicando la norma e il punto della decisione che vi contrasta.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo viene esaminato nei limiti della corretta formulazione del vizio denunciato; qui è comunque assorbito dalla carenza di specificità e dall'inammissibilità delle questioni nuove.
art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247
Richiamato dal ricorrente sul tema delle spese, ma senza un'adeguata illustrazione del suo contenuto precettivo.
art. 2 D.M. 10 marzo 2014
Richiamato dal ricorrente per negare il rimborso forfettario all'Avvocatura dello Stato, ma la censura è stata ritenuta generica.
art. 27, comma 3, Cost.
La Corte esclude la necessità di sollevare la questione di legittimità costituzionale perché la Corte costituzionale si è già pronunciata sulla norma e ne ha ritenuto non irragionevole la disciplina.
art. 3 Cost.
La disciplina della revoca patente ex art. 186, comma 2-bis, c.d.s. non è stata ritenuta lesiva del principio di eguaglianza/ragionevolezza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, le ragioni di annullamento devono essere integralmente dedotte nell'atto introduttivo: non è ammissibile introdurre o integrare successivamente nuovi motivi, neppure in sede di legittimità.
- L'appello che censuri solo vizi di rito è ammissibile soltanto quando tali vizi, se accolti, determinerebbero la rimessione al primo giudice; in difetto, l'appellante deve anche devolvere il merito della controversia.
- Il ricorso per cassazione per violazione di legge richiede specificità: il ricorrente deve indicare la norma violata, il suo contenuto precettivo e il concreto contrasto con la decisione impugnata.
- Una memoria di mera costituzione, depositata tardivamente e non notificata, non vale come controricorso e non abilita la parte intimata a svolgere pienamente il contraddittorio scritto.
- La revoca della patente prevista dall'art. 186, comma 2-bis, c.d.s. per guida in stato di ebbrezza aggravata non è, di per sé, incompatibile con i parametri costituzionali evocati, essendo stata considerata misura proporzionata dalla giurisprudenza costituzionale.
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