Cassazione Civile, Ordinanza n. 15165/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
I clienti avevano stipulato un contratto di negoziazione/ricezione/trasmissione ordini su strumenti finanziari e avevano aderito al trading online; nel dicembre 2003 avevano acquistato 190.000 azioni Parmalat Fin con ordine "prezzo al meglio", per un controvalore che superava la provvista disponibile sul conto corrente, in assenza di un contratto di finanziamento scritto. In primo grado avevano chiesto: la nullità dell'ordine per violazione degli obblighi di sana e prudente gestione; la restituzione del capitale investito; l'accertamento dell'inesistenza del credito della banca per lo scoperto; in subordine il risarcimento del danno. I giudici di merito avevano escluso la nullità, qualificato la condotta come inadempimento ma negato il risarcimento richiesto, ritenendo non domandata la risoluzione, non attuale o non causalmente riconducibile alla banca la perdita del capitale e nuova in appello la domanda di danno riferita all'intero attivo del conto. In cassazione i ricorrenti hanno articolato cinque motivi: 1) violazione delle norme su inadempimento, risoluzione e danno, sostenendo che la domanda di solo risarcimento non implicasse volontà conservativa e che lo scoperto fosse danno risarcibile; 2) violazione delle norme processuali e sostanziali, contestando l'esclusione del danno pari all'attivo del conto e la presunzione di una loro volontà di investire comunque tutto il capitale; 3) violazione degli artt. 112 e 99 c.p.c., sostenendo che la domanda di "maggior danno" comprendeva anche la perdita dell'attivo disponibile; 4) nullità del contratto quadro per difetto di forma/sottoscrizione; 5) nullità dell'ordine di acquisto per violazione dell'art. 21 T.U.F. e per illiceità della causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi motivi non colpissero tutte le rationes decidendi autonome della sentenza d'appello, in particolare la tardività/novità delle domande e la mancanza di nesso causale tra condotta della banca e perdita del capitale, nonché la mancata specifica allegazione del danno. Ha inoltre osservato che il terzo motivo non superava i rilievi di specificità e che la formula del "maggior danno" non colmava le lacune della domanda. I motivi quarto e quinto sono stati ritenuti inammissibili perché introducevano questioni precluse da giudicato interno o nuove in appello. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
invocato come base della nullità dell'ordine di acquisto, ma la Corte non lo ritiene applicabile al caso perché la violazione prospettata è stata ricondotta a mero inadempimento e, comunque, la questione era preclusa o inammissibile
richiamato per la richiesta di restituzione del capitale investito; la Corte non accoglie la pretesa perché la domanda non era correttamente dedotta e il danno non era configurato nei termini prospettati
art. 21, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 58 del 1998
gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati
la sua violazione non è stata ritenuta causa di nullità dell'ordine, ma al più fonte di inadempimento; la nullità per illiceità della causa è stata comunque dichiarata inammissibile o preclusa
richiamato dai ricorrenti in relazione alla forma del contratto di investimento; la Corte non esamina nel merito la questione perché nuova/preclusa
richiamato per sostenere la responsabilità contrattuale della banca; la Corte rileva però che i motivi non superano le rationes processuali e causali della decisione impugnata
richiamato per il criterio di risarcibilità del danno conseguenza; la Corte sottolinea che il danno va specificamente allegato e causalmente collegato all'inadempimento
richiamato in tema di risoluzione e risarcimento; la Corte osserva che la domanda di risoluzione non era stata proposta nel giudizio di merito rilevante
invocato per contestare presunte presunzioni d'ufficio; la Corte ritiene che il motivo non colga la ratio processuale della decisione di appello
richiamato per lamentare ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte ritiene il motivo inammissibile per difetto di specificità e per mancato confronto con le rationes decidendi
richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per sostenere la corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato dai ricorrenti in tema di interpretazione della domanda, ma la Corte evidenzia che mancava un'adeguata specifica allegazione nel giudizio di legittimità
richiamato nei motivi sulla forma/validità del contratto di investimento, ma senza esame di merito per inammissibilità
richiamato per l'asserita illiceità della causa dell'ordine di acquisto; la questione è stata ritenuta preclusa/inammissibile
utilizzato dalla Corte per dichiarare inammissibile il primo motivo per mancato confronto con le rationes decidendi
richiamato per l'onere di specifica indicazione/localizzazione degli atti e documenti; il ricorso è stato ritenuto carente sotto tale profilo
norma del rito camerale applicata alla trattazione del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in connessione con il contributo unificato aggiuntivo
art. 41, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
invocate dai ricorrenti a sostegno dei motivi, senza incidere sull'esito per le ragioni di inammissibilità riscontrate
Massime di principio
- La violazione degli obblighi di sana e prudente gestione dell'intermediario finanziario non determina automaticamente la nullità dell'ordine di investimento; può integrare, a seconda dei casi, un inadempimento contrattuale da far valere con le ordinarie regole sulla responsabilità.
- Chi impugna una sentenza deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi autonome poste a base della decisione: se anche una sola di esse resta non censurata, il motivo è inammissibile perché la decisione regge comunque su quel fondamento.
- In cassazione il ricorrente deve rispettare gli oneri di specificità e localizzazione degli atti e documenti rilevanti; non è sufficiente sviluppare argomentazioni di merito se non si mostra dove la questione sia stata dedotta e come abbia inciso sulla decisione impugnata.
- Il danno da inadempimento contrattuale deve essere specificamente allegato e causalmente collegato alla condotta del debitore: non basta evocare genericamente l'operazione pregiudizievole o chiedere il "maggior danno" per colmare lacune della domanda.
- La domanda di risarcimento, se riferita a un preciso pregiudizio economico, non può essere ampliata in appello trasformando il petitum o introducendo un diverso danno non dedotto in primo grado.
- La pretesa di recuperare l'intero capitale investito richiede di dimostrare che tale perdita sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dell'intermediario; se la perdita dipende dal successivo andamento sfavorevole del titolo, il nesso causale con la condotta della banca può mancare.
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