Cassazione Civile, Ordinanza n. 00627/2024 del 08/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS pretendeva contributi omessi in relazione ad alcuni lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente. L'Istituto sosteneva che tali rapporti dovessero essere trattati, ai fini contributivi, come rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'assunzione, perché il contratto intermittente sarebbe stato nullo per mancata redazione del documento di valutazione dei rischi. La società datrice aveva ottenuto l'accoglimento dell'opposizione sia in primo grado sia in appello. Con il ricorso per cassazione, l'INPS deduceva violazione e falsa applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, sulla disciplina del lavoro intermittente e delle regole civilistiche sulla nullità e integrazione del contratto, sostenendo che la nullità della clausola di intermittenza dovesse comportare la conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, analogamente a quanto avviene per altre ipotesi di contratti a termine nulli, e che tale conversione dovesse operare anche ai soli fini previdenziali e contributivi, nonostante l'assenza di una espressa previsione normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha chiarito che il contratto di lavoro intermittente ha uno schema causale proprio, diverso dal lavoro subordinato a tempo indeterminato, fondato sulla messa a disposizione della prestazione in funzione di un bisogno intermittente e flessibile del datore di lavoro. Ha osservato che la mancata adozione del documento di valutazione dei rischi, pur rilevando come violazione, non determina nel contratto intermittente a tempo indeterminato una nullità parziale di una clausola idonea a far operare automaticamente la conversione nel tipo del lavoro subordinato a tempo indeterminato, perché il legislatore non ha previsto tale effetto per questa specifica ipotesi e l'omissione non altera lo schema causale del contratto. Ha inoltre escluso che si possa estendere in via analogica la disciplina sanzionatoria prevista per altre fattispecie, e ha negato che, in mancanza di una norma espressa, possa disporsi una conversione limitata al solo rapporto previdenziale. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
Norme richiamate
artt. 33 e ss. d.lgs. n. 276/2003
disciplinano il contratto di lavoro intermittente, che presenta uno schema causale peculiare rispetto al lavoro subordinato a tempo indeterminato.
art. 34, co. 2-bis d.lgs. n. 276/2003
non è applicabile in via analogica alla diversa ipotesi di nullità per mancata adozione del documento di valutazione dei rischi, trattandosi di norma eccezionale/sanzionatoria.
art. 28, co. 3-bis d.lgs. n. 81/2008
richiamato dall'INPS come norma sulla sicurezza sul lavoro connessa alla necessità del documento di valutazione dei rischi.
art. 29, co. 3 d.lgs. n. 81/2008
richiamato dall'INPS nel quadro della disciplina antinfortunistica e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
art. 3, co. 1, lett. d) d.lgs. n. 368/2001
richiamato dall'INPS in tema di disciplina del contratto a termine e delle conseguenze della nullità.
art. 34, co. 1 e 3, lett. c), d.lgs. n. 276/2003
richiamato dall'INPS quale base normativa della disciplina del lavoro intermittente.
richiamato come norma di eterointegrazione del regolamento contrattuale con disposizioni imperative.
richiamato per sostenere che la nullità parziale di una clausola comporti la sostituzione automatica della disciplina legale e, nei casi previsti, la conversione del rapporto.
art. 20, co. 2 d.lgs. n. 81/2015
richiamato dalla Corte come conferma dell'assetto legislativo, poiché prevede espressamente per il lavoro intermittente a tempo determinato la nullità della clausola del termine e la conversione in tempo indeterminato in caso di mancata valutazione dei rischi.
è indicato come regola che governa gli effetti del rapporto di fatto quando non ricorre una conversione prevista dalla legge; l'omissione datoriale produce un effetto caducatorio non retroattivo.
art. 1 d.l. n. 338/1989, conv. in l. n. 389/1989
richiamato in via comparativa dalla giurisprudenza sul rapporto previdenziale, quale esempio di norma espressa che disciplina il minimale contributivo in caso di nullità del rapporto.
art. 5, co. 5, d.l. n. 726/1984, conv. in l. n. 863/1984
richiamato in comparazione con la disciplina del part-time e della tutela previdenziale in presenza di nullità.
Massime di principio
- Nel contratto di lavoro intermittente la conversione in un diverso tipo contrattuale non può essere affermata in assenza di una previsione legislativa espressa, soprattutto quando la violazione denunciata non incide su una clausola essenziale ma non altera lo schema causale del contratto.
- La nullità derivante dalla mancata adozione del documento di valutazione dei rischi non comporta, di per sé, la trasformazione del rapporto intermittente in rapporto subordinato a tempo indeterminato, se il legislatore non ha previsto tale effetto per quella specifica fattispecie.
- Non è consentita l'applicazione analogica di una norma sanzionatoria o eccezionale per estendere la conversione del rapporto a ipotesi diverse da quelle espressamente contemplate.
- In mancanza di una disciplina speciale sul piano previdenziale, non è possibile riconoscere una conversione del rapporto ai soli fini contributivi quando tale effetto non sia ricavabile dalla normativa del tipo contrattuale considerato.
- L'eventuale invalidità del rapporto, ove non si traduca in conversione legale, può produrre solo gli effetti propri del rapporto di fatto secondo l'art. 2126 c.c., senza retroagire a creare un diverso contratto valido ex lege.
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