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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07501/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con un docente di religione della scuola pubblica dal 2003 al 2016. Il Tribunale di Siena aveva accolto la domanda risarcitoria del docente e la Corte d'Appello di Firenze aveva confermato il riconoscimento di un danno pari a dieci mensilità di retribuzione globale di fatto, ritenendo abusivo il ricorso ai contratti a termine. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione o falsa applicazione dell'art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001, dell'art. 3 L. 186/2003 e dell'art. 3 Cost., sostenendo che il regime speciale dei docenti di religione, la peculiarità del fabbisogno di personale e la previsione di una quota del 30% da coprire con contratti annuali avrebbero giustificato la reiterazione dei contratti a termine e impedito l'applicazione ai docenti di religione dei principi elaborati per i docenti delle materie curriculari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo che la decisione della Corte d'Appello fosse conforme ai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità, anche alla luce della sentenza CGUE 13 gennaio 2022, C-282/19. La Corte ha richiamato i propri precedenti in materia di abuso della contrattazione a termine per i docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, affermando che l'abuso si configura sia quando i rapporti annuali si protraggono per oltre tre annualità scolastiche senza concorso triennale, sia quando l'utilizzazione è discontinua ma complessivamente supera le tre annualità. In tali ipotesi spetta al docente il risarcimento del danno eurounitario, da liquidarsi secondo i parametri dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, oggi art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015, oltre all'eventuale maggior danno provato; non è invece riconoscibile la trasformazione del rapporto in tempo indeterminato. È stata inoltre ribadita la regola per cui, ove il Ministero contesti in giudizio la natura abusiva della reiterazione, grava su di esso l'onere di provare la legittimità della causale dei contratti infrannuali o comunque esclusi dal computo. Il Ministero è stato condannato alle spese di legittimità, con distrazione in favore dei difensori del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma evocata quale vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001

    richiamato dal ricorrente come parametro normativo asseritamente violato in tema di lavoro a termine nella pubblica amministrazione.

  • art. 3 L. 186/2003

    richiamato dal ricorrente per sostenere la specialità del regime di assunzione dei docenti di religione cattolica.

  • art. 3 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno della diversità di trattamento tra docenti di religione e docenti curriculari.

  • art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    richiamato per dare conto dei precedenti di legittimità specificamente rilevanti.

  • art. 32, comma 5, L. 183/2010

    indicato come parametro per la liquidazione del danno eurounitario da abuso del contratto a termine.

  • art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015

    richiamato quale disciplina successiva che riproduce il criterio risarcitorio applicato.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ritenuto non applicabile alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento materiale del contributo unificato tramite prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica della scuola pubblica, l'abuso della contrattazione a termine sussiste sia in caso di rinnovi annuali senza soluzione di continuità oltre il limite di tre annualità scolastiche in assenza di concorso triennale, sia in caso di utilizzazione discontinua in annualità alternate quando la durata complessiva dei rapporti superi comunque tre annualità.
  • Accertato l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine, al lavoratore spetta il risarcimento del danno eurounitario; la misura va determinata secondo i parametri previsti dall'art. 32, comma 5, L. 183/2010, oggi art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015, ferma restando la possibilità di provare un maggior danno.
  • Nei rapporti a termine dei docenti di religione, la trasformazione automatica del rapporto in tempo indeterminato non è riconoscibile come conseguenza dell'abuso; il rimedio è di natura risarcitoria.
  • Quando il Ministero invochi la legittimità di contratti infrannuali o comunque esclusi dal computo ai fini dell'abuso, grava sull'amministrazione l'onere di provare la specifica causale giustificativa della durata non annuale.
  • La specialità del regime di assunzione dei docenti di religione non consente, di per sé, di escludere l'applicazione dei principi antiabuso elaborati dalla giurisprudenza nazionale ed eurounitaria se la reiterazione dei contratti determina il superamento delle soglie temporali rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termine
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

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