Cassazione Civile, Ordinanza n. 32929/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento di compensi professionali relativi a due precedenti cause, in cui il cliente era rimasto soccombente. Il cliente propose opposizione deducendo, da un lato, che la parcella e il decreto richiedevano somme eccedenti il dovuto e non conformi agli accordi tra le parti, che avrebbero previsto l’applicazione dei minimi tariffari in caso di soccombenza; dall’altro lato, invocò l’inadempimento del professionista e chiese anche il risarcimento dei danni per responsabilità professionale. In particolare, imputò all’avvocato di avere redatto un atto di appello dichiarato inammissibile per mancanza di motivi e di avere assunto, in altra causa condominiale, una linea difensiva ritenuta errata. Nei gradi di merito l’opposizione fu respinta e l’appello fu rigettato. Nel ricorso per cassazione il cliente articolò cinque motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere la Corte attribuito valore di prova legale alla relata di notifica del decreto ingiuntivo, dalla quale egli pretendeva di desumere l’assenza di una valida legittimazione del soggetto che aveva attivato la notifica; 2) violazione dell’art. 137 c.p.c. per sostenere l’inesistenza/nullità della notifica del decreto ingiuntivo, assumendo che la notifica fosse stata richiesta da soggetto estraneo al relativo potere; 3) violazione degli artt. 1176 e 1460 c.c. per contestare la declaratoria di inammissibilità dell’eccezione di inadempimento del professionista e riproporre nel merito l’asserito inadempimento nell’appello contro la decisione del Giudice di pace; 4) violazione degli artt. 1176, 1460 e 1218 c.c. per censurare il rigetto della domanda risarcitoria relativa alla difesa svolta nella controversia condominiale, sostenendo che bastasse la ragionevole probabilità di un esito favorevole e non la certezza; 5) violazione degli artt. 1219 e 1224 c.c. per contestare la decorrenza degli interessi dalla data della parcella anziché dalla notifica del decreto ingiuntivo, ritenendo che la mora sorgesse solo con quest’ultima.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la Corte di merito aveva legittimamente valorizzato, con un ragionamento inferenziale non incompatibile con la relata, la circostanza che il soggetto che aveva attivato la notifica fosse collega di studio del difensore munito di procura, così da desumere una delega almeno verbale e comunque l’individuabilità della parte istante; ha inoltre ribadito il principio per cui, ai fini della validità della notificazione, non rileva l’errore sulla qualificazione dell’incaricato se la parte richiedente risulta comunque individuabile. Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente inammissibile per difetto di specificità, perché censurava una pretesa infondatezza nel merito dell’eccezione di inadempimento, mentre la sentenza impugnata l’aveva respinta come tardiva e dunque inammissibile. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non confrontato con una delle due autonome rationes decidendi poste a base del rigetto della domanda risarcitoria; comunque la Corte ha ribadito che, per la responsabilità professionale dell’avvocato, occorre la prova del danno, del nesso causale e anche una valutazione prognostica positiva sulla probabilità di un esito favorevole ove la prestazione fosse stata diligente. Il quinto motivo è stato rigettato nel merito: la Corte ha affermato che, per il credito dell’avvocato, gli interessi moratori decorrono dalla messa in mora, che può coincidere con la richiesta stragiudiziale di pagamento e, nel caso concreto, con la parcella, non dalla successiva notifica del decreto ingiuntivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per contestare la valutazione della prova; la Corte ha ritenuto la censura infondata/inammissibile perché la decisione di merito non ha ignorato la prova legale ma ha valorizzato altre circostanze tramite ragionamento inferenziale
non vi è stata violazione della regola di valutazione della prova, poiché il giudice di merito ha tratto la conclusione sulla delega verbale da elementi indiziari liberamente apprezzabili
la notificazione può ritenersi valida se la parte istante è comunque individuabile; non rileva l’errore sulla qualificazione dell’incaricato che abbia dato impulso alla notifica
art. 104, secondo comma, del d.P.R. n. 1229 del 1959
richiamato insieme all’art. 137 c.p.c. per affermare la legittimazione a richiedere la notificazione anche tramite incaricato verbale
evocato quale parametro di diligenza professionale dell’avvocato; la Corte ha rilevato che la censura non si confrontava con la ratio di inammissibilità per tardività
invocato per l’eccezione di inadempimento; la Corte ha rilevato che la relativa questione era stata dichiarata inammissibile perché tardiva
richiamato in relazione alla responsabilità professionale contrattuale del difensore, subordinata alla prova del danno e del nesso causale nonché della prognosi favorevole dell’esito alternativo
richiamato per la decorrenza della mora; la Corte ha ritenuto sufficiente la richiesta stragiudiziale costituita dalla parcella
gli interessi moratori decorrono dalla messa in mora, che nel caso di compensi professionali può coincidere con la richiesta stragiudiziale di pagamento e non con la successiva liquidazione giudiziale
base formale delle doglianze di violazione di legge nei motivi di ricorso
base formale delle doglianze di nullità/processuali nei motivi di ricorso
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per ribadire che il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e pertinenti al decisum
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
richiamato in comparazione con il procedimento monitorio, ma distinto dalla Corte quanto al dies a quo degli interessi
art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011
richiamato come procedimento sommario di liquidazione del compenso professionale; la Corte ne distingue gli effetti rispetto alla richiesta monitoria
Massime di principio
- Ai fini della validità della notificazione, l’errore nella qualifica formale del soggetto che ha richiesto l’atto non invalida la notifica se dalla documentazione risulta comunque individuabile la parte nell’interesse della quale l’atto è stato compiuto.
- La richiesta di notificazione può essere validamente impartita anche da un incaricato del difensore o della parte, purché non vi sia incertezza assoluta sull’istante; l’eventuale delega verbale o implicita è sufficiente se desumibile dagli elementi del caso.
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, specialmente quando la decisione di merito sia sorretta da una statuizione di inammissibilità per tardività e non da un giudizio di infondatezza nel merito.
- L’eccezione di inadempimento deve essere proposta tempestivamente nei termini e nelle forme proprie del giudizio di merito; se viene sollevata tardivamente, il giudice può dichiararla inammissibile senza valutarne il merito.
- La responsabilità professionale dell’avvocato presuppone la prova del danno, del nesso causale tra condotta e pregiudizio e una valutazione prognostica positiva sulla probabilità di un esito utile dell’attività se svolta con la dovuta diligenza; non basta la mera allegazione di una condotta difensiva diversa.
- In materia di compensi professionali forensi, gli interessi moratori decorrono dalla messa in mora, che può coincidere con la richiesta stragiudiziale di pagamento o con la presentazione della parcella, non dalla successiva liquidazione giudiziale o dalla notifica del decreto ingiuntivo.
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