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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26342/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un professionista iscritto alla Cassa previdenziale di categoria aveva agito per ottenere la riliquidazione della pensione di anzianità. In primo grado la domanda era stata accolta sulla base del regime regolamentare precedente alle delibere del 2002 e 2003, o comunque con applicazione del principio del pro rata solo sulla quota retributiva. La Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo che per i trattamenti maturati dal 1° gennaio 2007 gli enti previdenziali privatizzati debbano solo avere presente il principio del pro rata, in base all'art. 1, comma 763, l. n. 296/2006 e alla norma interpretativa dell'art. 1, comma 488, l. n. 147/2013, e che nel caso concreto la domanda di pensione, presentata nel dicembre 2010, facesse ricadere la prestazione nel nuovo regime. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: ha contestato la qualificazione della norma del 2013 come interpretazione autentica, denunciando violazioni costituzionali e convenzionali; ha sostenuto che la Cassa non avesse dimostrato la finalità di equilibrio finanziario di lungo termine; ha affermato che il principio del pro rata dovesse essere applicato integralmente e non attenuato; ha dedotto che l'attenuazione non potesse riguardare delibere antecedenti al 2007; ha infine sostenuto che il diritto fosse già maturato nel dicembre 2006, quando sussistevano i requisiti anagrafici e contributivi, senza che rilevasse la successiva domanda di pensione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui per le pensioni maturate dal 1° gennaio 2007 gli enti previdenziali privatizzati devono soltanto tenere presente il principio del pro rata, non rispettarlo in modo assoluto; la norma interpretativa del 2013 ha contenuto chiarificatore e si applica alle prestazioni con decorrenza successiva a tale data. Ha inoltre ribadito che, per individuare il momento di maturazione del diritto a pensione, la domanda dell'avente diritto è un presupposto essenziale: poiché nel caso concreto la domanda era stata presentata il 27 dicembre 2010, il trattamento ricadeva nel nuovo regime. Le censure di incostituzionalità e di contrasto con la CEDU sono state respinte, ritenendo ragionevole la modulazione del pro rata in funzione dell'equilibrio finanziario e dell'equità intergenerazionale. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la complessità delle questioni, ma è stato posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale richiamato per formulare i motivi di violazione di legge.

  • art. 1, comma 763, l. 27 dicembre 2006, n. 296

    La disposizione, come letta alla luce della norma interpretativa del 2013, segna il passaggio dal rigoroso rispetto del pro rata alla sua applicazione attenuata per le pensioni maturate dal 1° gennaio 2007.

  • art. 1, comma 488, l. 27 dicembre 2013, n. 147

    Ha natura di interpretazione autentica e chiarisce che gli atti e le deliberazioni delle casse privatizzate sono legittimi ed efficaci se finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine; si applica ai trattamenti maturati dopo il 1° gennaio 2007.

  • art. 3, comma 12, l. 8 agosto 1995, n. 335

    Nel testo originario tutela in modo rigoroso il principio del pro rata; nella formulazione successiva, richiamata dalla giurisprudenza, impone solo di averlo presente, in bilanciamento con gradualità ed equità intergenerazionale.

  • art. 53 Regolamento di esecuzione 2004 della Cassa

    Conferma che la pensione di anzianità è corrisposta a domanda dell'iscritto, rendendo la domanda presupposto della maturazione del diritto alla prestazione.

  • art. 1, commi 3 e 6, l. 30 dicembre 1991, n. 414

    La pensione è corrisposta su domanda degli aventi diritto e il diritto matura al verificarsi delle condizioni di legge, tra cui la presentazione della domanda.

  • artt. 3, 24, 38, 101, 102, 104, 113 Cost.

    Le censure costituzionali sono state disattese: la disciplina è ritenuta ragionevole, non lesiva dell'affidamento in misura costituzionalmente rilevante e non invasiva delle prerogative del giudice.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    È stato invocato in relazione alla CEDU, ma la Corte ha escluso il contrasto della norma interpretativa con i parametri convenzionali.

  • art. 6 CEDU

    La Corte esclude che la norma abbia alterato indebitamente il giusto processo o interferito in modo illegittimo sui giudizi pendenti.

  • art. 14 CEDU

    Richiamato dal ricorrente, ma non ravvisato un vulnus.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    La riduzione non integra violazione del diritto di proprietà perché non sopprime integralmente la pensione, ma realizza un bilanciamento ragionevole e proporzionato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma processuale che ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato indirettamente nella statuizione finale sull'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Per le prestazioni pensionistiche delle casse privatizzate, il discrimine del 1° gennaio 2007 è decisivo: i trattamenti maturati prima restano soggetti al rigoroso regime del pro rata, mentre quelli maturati dopo sono regolati dal parametro attenuato che impone di avere presente, e non di applicare in modo assoluto, il medesimo principio.
  • La norma che chiarisce la legittimità degli atti delle casse privatizzate è qualificabile come autentica interpretazione quando seleziona uno dei significati plausibili del testo originario e ne specifica l'ambito applicativo in coerenza con il nuovo assetto normativo e con la finalità di equilibrio finanziario di lungo periodo.
  • Ai fini della maturazione del diritto a pensione, quando la disciplina di settore prevede la prestazione 'su domanda', la presentazione della domanda è presupposto necessario affinché i requisiti contributivi e anagrafici già maturati si traducano in un vero diritto alla prestazione.
  • La finalità di salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine costituisce un obiettivo legittimo e può giustificare una modulazione peggiorativa del trattamento previdenziale, purché la riduzione sia ragionevole, proporzionata e inserita in un bilanciamento con l'equità intergenerazionale.
  • Non ogni intervento legislativo che incida su giudizi pendenti o su situazioni patrimoniali consolidate viola l'affidamento o il giusto processo: il vulnus costituzionale si configura solo quando l'intervento si risolva in una sanatoria indiscriminata, priva di base semantica e idonea a sovvertire in modo arbitrario l'assetto delle posizioni soggettive.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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