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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27612/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia sulla legittimità dell'iscrizione a ruolo nei confronti del garante (Generali) a seguito della revoca dell'agevolazione concessa alla debitrice principale; le amministrazioni sostengono che il provvedimento di revoca costituisca titolo amministrativo idoneo per l'iscrizione a ruolo anche nei confronti del garante, mentre Generali deduceva l'illegittimità/nullità della cartella esattoriale per indeterminatezza/indeterminabilità e per mancanza di intellegibilità, nonché questioni processuali relative alla cessazione della materia del contendere per sopravvenuto pagamento/documenti.

La decisione

Il ricorso principale delle amministrazioni è stato accolto. Il ricorso incidentale condizionato proposto da Generali è stato dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata è stata cassata e il procedimento rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame alla luce dei principi enunciati. Sono state anche disposte le conseguenze sulle spese e rilevata la sussistenza del presupposto per un ulteriore versamento del contributo unificato da parte della ricorrente incidentale ai sensi dell'art.13 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • legge n.99 del 2009, art. 3, comma 8

    Considerata norma di interpretazione autentica dell'art.24, commi 32 e 33, della legge n.449/1997; stabilisce che il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo anche nei confronti dei garanti

  • legge n.449 del 1997, art. 24, commi 32 e 33

    Norma sostanziale sulla materia delle agevolazioni e delle revoche cui si applica l'interpretazione autentica fornita dalla L.99/2009

  • d.lgs. n.46 del 1999, art. 21

    Richiamato in costellazione normativa, menzionato tra le norme rilevanti nella questione interpretativa (nessuna interpretazione specifica riportata)

  • codice di procedura civile, art. 360 primo comma n.3

    Fondamento dei motivi di ricorso per cassazione impugnanti la decisione di merito per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • codice di procedura civile, art. 366 primo comma n.4

    Principio di specificità del motivo di cassazione: ogni motivo deve indicare la rubrica e spiegare puntualmente le ragioni, richiesto per valutare la censura (richiamato per valutare l'ammissibilità del ricorso incidentale)

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art.13, comma 1 quater

    Norma che consente, nelle ipotesi previste, il versamento di un ulteriore contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il relativo versamento da parte della ricorrente incidentale

  • legge n.241 del 1990, art.3

    Richiamata dalla controricorrente in riferimento al principio di intelligibilità degli atti amministrativi; la Corte però ha ritenuto che l'eventuale mancanza di indicazioni nella cartella è valutabile solo se il difetto ha effettivamente pregiudicato il diritto di difesa

  • R.D. n.63 del 1925, art.130

    Richiamato dalla controricorrente in relazione ai principi formali della cartella esattoriale; la Corte ha applicato la giurisprudenza che richiede prova del pregiudizio per dichiarare la nullità

Massime di principio

  • La revoca amministrativa dell'agevolazione, se prevista da norma interpretativa (art.3, comma 8 L.99/2009), può costituire titolo amministrativo idoneo per l'iscrizione a ruolo anche nei confronti dei garanti (fideiussori), e la regola vale anche per fatti anteriori alla sua entrata in vigore salvo diversa previsione.
  • La cessazione della materia del contendere richiede il consenso espresso di entrambe le parti (conclusioni comuni o esplicita rinuncia agli atti): il pagamento o l'allegazione di documenti da una sola parte non è sufficiente a far dichiarare la cessazione se l'altra parte non aderisce.
  • Una cartella esattoriale che rinvia ad altro atto senza indicarne esattamente gli estremi non è nulla automaticamente; la nullità per indeterminatezza richiede la prova che il difetto abbia pregiudicato il diritto di difesa del destinatario.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici e motivati (principio di specificità ex art.366 c.p.c.): argomentazioni generiche o petizioni di principio che non indicano gli atti e le ragioni contestate rendono la censura inidonea.
  • Il ricorso incidentale condizionato può essere dichiarato inammissibile se non attiene alla ratio decidendi o se non supera i requisiti di specificità e pertinenza; questioni ritenute assorbite o non adeguatamente dedotte in gravame risultano inammissibili.
  • In presenza di sopravvenienze (es. pagamento) solo se entrambe le parti riconoscono il cambiamento e concludono in tal senso può configurarsi la cessazione della materia del contendere; altrimenti il giudice deve decidere sul merito.

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