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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27613/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ASL impugnava la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto non applicabili alla controversia le disposizioni del d.lgs. n.163/2006 (artt. 241 e ss.) concernenti la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali, sostenendo che la disciplina transitoria dell'art. 253, comma 34, avrebbe escluso l'applicabilità nel caso concreto. La questione centrale era se, per una convenzione del 1996 e per un collegio arbitrale con nomina intervenuta dopo l'entrata in vigore del Codice (collegio costituito il 7/12/2007; lodo depositato 13/6/2008), dovessero applicarsi le nuove regole sull'arbitrato amministrato (quali l'intervento della camera arbitrale per la nomina del terzo arbitro ex art.241), ovvero se fossero salve le procedure e modalità antecedenti per effetto della disciplina transitoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondato il motivo. Ha interpretato l'art. 253, comma 34, come dettante eccezioni limitate e non come norma che osti all'immediata applicazione degli artt. 241 e ss. del d.lgs. n.163/2006 agli appalti pubblici antecedenti l'entrata in vigore del Codice, salvo i casi tassativi indicati alle lett. a), b) e c). Nel caso di specie l'appalto non rientrava nel campo di applicazione del D.P.R. n.1063/1962, il collegio arbitrale era stato costituito dopo l'entrata in vigore del Codice e la nomina del terzo arbitro effettuata dal Presidente del Tribunale (anziché dalla camera arbitrale) è stata ritenuta illegittima. Perciò il collegio non era regolarmente costituito (violazione dell'art. 829 c.p.c., n.2). La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione per il riesame e per la statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.163 del 12/4/2006 (Codice dei Contratti Pubblici)

    Gli artt. 241-243 impongono la disciplina dell'arbitrato amministrato (camera arbitrale per la nomina del terzo arbitro). La Corte ha affermato l'immediata applicabilità di tali disposizioni agli appalti pubblici costituiti prima dell'entrata in vigore del Codice, salvo le eccezioni tassative previste dall'art. 253, comma 34.

  • art. 253, comma 34, d.lgs. n.163/2006

    "lett. a) ... Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata a seguito dell'entrata in vigore del citato D.P.R. n. 554 del 1999, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del citato D.P.R. n. 554 del 1999, a condizione che i collegi arbitrali medesimi risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;" "lett. b) ... sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della L. 14 maggio 2005, n. 80 ... purchè risultino rispettate le disposizioni relative all'arbitrato contenute nel codice di procedura civile ..." "lett. c) ... i giudizi arbitrali nei quali siano stati già nominati i due arbitri delle parti, si svolgono secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del presente codice;"

    Le eccezioni previste sono interpretate in modo restrittivo: la salvezza opera solo nelle ipotesi tassativamente indicate (collegi già costituiti entro le date previste o procedure introdotte entro le date indicate). La prima parte della lett. a) non limita l'immediata applicabilità degli artt.241 e ss. ai contratti non ricadenti nel D.P.R. 1063/1962.

  • D.P.R. 16/7/1962 n.1063

    Rilevante solo per individuare i casi particolari salvati dalla disciplina transitoria; nel caso la convenzione non rientrava nell'ambito di applicazione di tale DPR.

  • art. 829 c.p.c.

    La mancata regolare costituzione del collegio arbitrale – contestata davanti agli arbitri – integra violazione delle norme del codice di procedura civile (v. primo comma, n.2) e può determinare l'illegittimità del collegio.

  • L. 11 febbraio 1994, n.109; D.L. 14 marzo 2005, n.35 (conv. L. 14 maggio 2005, n.80)

    Riferimenti normativi utilizzati nella disamina storica dell'arbitrato nei contratti pubblici e nella interpretazione delle regole transitorie.

  • d.lgs. n.50/2016

    Norma successiva che ha abrogato il d.lgs. n.163/2006; citata in cornice normativa ma non decisiva per il caso concreto.

Massime di principio

  • Le disposizioni sul c.d. arbitrato amministrato (artt. 241-243 d.lgs. n.163/2006) si applicano immediatamente ai collegi costituiti dopo l'entrata in vigore del Codice, salvo le eccezioni tassative previste dall'art. 253, comma 34.
  • Le eccezioni transitorie (art.253, comma 34, lett. a-b-c) vanno interpretate restrittivamente: salvano solo le clausole/procedure effettivamente già costituite o introdotte entro le date specificate o i giudizi nei quali risultavano già nominati i due arbitri.
  • Se la clausola compromissoria viene fatta valere e il regolamento del Codice impone l'intervento della camera arbitrale per la nomina del terzo arbitro, la nomina del terzo arbitro da parte del Presidente del Tribunale è illegittima e può invalidare la costituzione del collegio arbitrale.
  • La distinzione tra appalti di lavori e di servizi non esclude, di per sé, l'applicazione immediata delle norme del Codice sugli arbitri agli appalti non rientranti nel D.P.R. 1063/1962; occorre verificare le condizioni di salvezza transitoria caso per caso.
  • In situazioni analoghe è opportuno eccepire tempestivamente la irregolare costituzione del collegio arbitrale (anche davanti agli arbitri) e dedurre la violazione delle norme processuali (art.829 c.p.c.) per ottenere l'annullamento o il sindacato giurisdizionale della decisione arbitrale.

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