Cassazione Civile, Ordinanza n. 21753/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia trae origine dall’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti a un difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Roma ha dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo non provata la rituale proposizione entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, valorizzando la data del "visto PM" risultante dal registro informatico. La Procura ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non avere mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che la schermata SICID non dimostrasse l’effettiva comunicazione nelle forme di legge; (2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., deducendo che il giudice non avrebbe considerato l’attestazione del direttore amministrativo della Procura, secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea, e che non potesse gravare sul Pubblico Ministero la prova della data di effettiva conoscibilità dell’atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per la mancata sommaria esposizione dei fatti di causa, essendo il ricorso privo di una ricostruzione chiara delle vicende sostanziali e processuali. Ha inoltre ritenuto comunque inammissibile l’impugnazione perché l’opposizione era tardiva in ogni caso: il decreto di liquidazione risaliva al 12 novembre 2018, mentre l’opposizione era stata proposta il 19 novembre 2019, quindi oltre il termine lungo semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile anche all’opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 nel rito speciale del d.lgs. 150/2011. Per tale ragione, è stato giudicato irrilevante stabilire se vi fosse stata o meno una rituale comunicazione del decreto ai fini del termine breve di trenta giorni. Nulla è stato disposto sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese.
Norme richiamate
Disciplina l’opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ribadisce che il rimedio è soggetto a termine di impugnazione.
Prevede che il decreto di pagamento del compenso al difensore sia comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero, e sia opponibile ai sensi dell’art. 170.
Richiamato quale disciplina del procedimento di opposizione previsto per il decreto di liquidazione.
La Corte richiama la qualificazione del decreto di liquidazione, secondo la Corte costituzionale, come equiparato a ordinanza appellabile ai fini del regime impugnatorio.
In difetto di notificazione o comunicazione del provvedimento, si applica il termine lungo di impugnazione; la Corte lo ritiene applicabile anche all’opposizione contro il decreto di liquidazione.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza comporta inammissibilità.
Invocato dal ricorrente in relazione alle modalità di comunicazione del provvedimento, ma il motivo non è stato esaminato nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
Invocato dal ricorrente sul riparto dell’onere della prova circa la comunicazione dell’atto; anche questo profilo è rimasto assorbito dall’inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato per difetto dei presupposti processuali.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una sommaria ma chiara esposizione dei fatti di causa, tale da consentire di comprendere il contesto sostanziale e processuale della controversia.
- Nell’opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il termine breve di trenta giorni decorre dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in mancanza, opera il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c..
- Se l’opposizione è proposta oltre il termine lungo semestrale, l’eventuale contestazione sulla ritualità della comunicazione del decreto diviene irrilevante, perché il provvedimento è ormai definitivo e non più esaminabile nel merito.
- L’applicabilità del termine lungo di impugnazione si estende anche ai procedimenti di opposizione regolati dal rito sommario speciale del d.lgs. 150/2011, compresa l’opposizione al decreto di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato.
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